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Art. 38
1 Chiunque assuma compiti pubblici è vincolato alla Costituzione, al diritto di rango superiore e alle norme emanate in virtù di essi. 2 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia non danno attuazione agli atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.
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Art. 39
1 Gli organi dello Stato adempiono i loro compiti in modo efficace, economo e rispettoso degli amministrati. 2 Se più autorità sono simultaneamente competenti nel singolo caso, esse coordinano le loro attività e collaborano.
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Art. 40
- 1 Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno diritto di voto nel Cantone.5
- 1bisSono eleggibili al Tribunale d’appello e al Tribunale cantonale i cittadini svizzeri maggiorenni d’ambo i sessi. Dall’entrata in funzione, devono essere domiciliati nel Cantone di Sciaffusa.6
2 La legge disciplina le condizioni di eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina per il personale dell’amministrazione cantonale e delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia. Per quest’ultime autorità, essa può prevedere requisiti supplementari.
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Art. 41
I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia e delle autorità comunali sono eletti per un quadriennio. Rimangono in funzione sino all’insediamento dei nuovi organi.
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Art. 42
1 Nessuno può far parte simultaneamente: - a.
- del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di un’autorità cantonale incaricata dell’amministrazione della giustizia;
- b.
- del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
- c.
- del Consiglio di Stato e di un’autorità comunale.
2 I dipendenti dell’amministrazione cantonale non possono essere membri di un’autorità incaricata dell’amministrazione della giustizia. I dipendenti dell’amministrazione cantonale direttamente subordinati al Consiglio di Stato o a uno dei suoi membri non possono nemmeno far parte del Gran Consiglio. 3 Per singole autorità, la legge può prevedere ulteriori incompatibilità.
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Art. 437
Non possono appartenere simultaneamente alla stessa autorità, eccettuati il Gran Consiglio, i parlamenti comunali e la Costituente: i coniugi, i partner in unione domestica registrata, i concubini, genitori e figli, fratelli e sorelle.
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Art. 44
Prima di entrare in funzione, i membri delle autorità s’impegnano a osservare la Costituzione e la legge.
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Art. 45
1 Riguardo a pratiche che li concernono direttamente, i membri delle autorità, nonché i dipendenti dell’amministrazione e delle autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia devono astenersi durante l’intero procedimento. 2 Nei procedimenti di reclamo e di ricorso dinanzi alle autorità amministrative, la direzione del procedimento non può essere affidata alle autorità di precedente istanza. 3 La legge può prevedere ulteriori motivi di astensione.
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Art. 46
1 La legge disciplina i rapporti di servizio dei membri delle autorità e del personale del Cantone. 2 Se non sono manifestamente in grado di svolgere la loro funzione, i membri del Consiglio di Stato e quelli delle autorità elette dal Gran Consiglio possono essere destituiti dai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio.
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Art. 47
1 Gli atti normativi devono essere pubblicati e riuniti in una raccolta ufficiale. 2 I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni. 3 Le autorità informano il pubblico sulla loro attività e consentono, su domanda, di consultare gli atti ufficiali per quanto nessun interesse preponderante pubblico o privato vi si opponga. 4 Le autorità garantiscono l’informazione delle generazioni future documentando adeguatamente la propria attività e archiviando i propri documenti.
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Art. 48
1 Il Cantone, i Comuni e le organizzazioni di diritto pubblico rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi nell’esercizio delle loro attività ufficiali. 2 Nei limiti fissati dalla legge, essi rispondono anche dei danni causati lecitamente dai loro organi. 3 La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e del personale nei confronti del Cantone e degli altri titolari di compiti pubblici.
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