(art. 26 cpv. 3 LICol)
1 Al patrimonio del fondo o ad eventuali comparti possono essere addebitati:
- a.
- la commissione amministrativa per la rimunerazione dell’attività della direzione del fondo;
- b.
- la commissione amministrativa e altre spese per la rimunerazione dell’attività della banca depositaria, comprese le spese per la custodia del patrimonio del fondo da parte di depositari terzi o collettivi;
- c.
- la commissione amministrativa ed eventuali commissioni in funzione del risultato per la rimunerazione del gestore di patrimoni collettivi;
- d.93
- eventuali commissioni di distribuzione per la rimunerazione dell’attività di distribuzione;
- e.94
- la totalità delle spese accessorie elencate nei capoversi 2 e 2bis;
- f.95
- le commissioni di cui al capoverso 2ter.
2 Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, le seguenti spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti:
- a.96
- le spese in relazione alla compravendita di investimenti, comprese le operazioni di copertura, segnatamente diritti di mediazione usuali sul mercato, commissioni, spese di compensazione e di regolamento, spese bancarie, imposte e tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici;
- b.97
- …
- c.
- i tributi dell’autorità di vigilanza per la costituzione, il cambiamento, la liquidazione, la fusione o la riunione del fondo o di eventuali comparti;
- d.
- gli emolumenti annuali dell’autorità di vigilanza;
- e.98
- gli onorari della società di audit per la verifica nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti;
- f.
- gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori;
- g.99
- le spese notarili e quelle legate al registro di commercio per l’iscrizione di investimenti collettivi di capitale nel registro di commercio e per le modifiche dei fatti iscritti;
- h.100
- le spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo o dei suoi comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori che non sono ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo, comprese le spese di traduzione;
- i.101
- le spese per la stampa e la traduzione di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo;
- j.
- le spese per un’eventuale iscrizione del fondo presso un’autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall’autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell’ufficio di pagamento all’estero;
- k.
- le spese in relazione all’esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
- l.
- le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo;
- m.
- la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della SICAV e le spese per l’assicurazione di responsabilità civile;
- n.
- tutte le spese causate dall’adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore di patrimoni collettivi o della banca depositaria;
- o.102
- le spese per la registrazione o il rinnovo dell’identificativo di una persona giuridica (Legal Entity Identifier) presso servizi di registrazione svizzeri o esteri;
- p.103
- le spese e le tasse relative alla quotazione del fondo;
- q.104
- le spese e le tasse relative all’acquisto e all’utilizzo di dati e delle relative licenze, nella misura in cui possono essere computate al fondo e non costituiscono spese per ricerche;
- r.105
- le spese e le tasse relative all’utilizzo e alla verifica di marchi indipendenti.
2bis Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, nel caso di fondi immobiliari e di L-QIF che effettuano investimenti immobiliari possono inoltre essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti le seguenti spese accessorie:106
- a.
- le spese per la compravendita di investimenti immobiliari, segnatamente commissioni di mediazione usuali sul mercato, onorari di consulenti e avvocati, spese notarili e altre tasse nonché imposte;
- b.107
- i diritti di mediazione pagati a terzi in relazione alla prima e a successive locazioni di immobili;
- c.
- le spese usuali sul mercato per l’amministrazione degli immobili da parte di terzi;
- d.108
- le spese per gli immobili, sempre che siano usuali sul mercato e non siano sostenute da terzi, in particolare le spese di manutenzione e di esercizio, compresi spese di assicurazione, tributi di diritto pubblico e spese per prestazioni di servizi e servizi infrastrutturali;
- e.
- gli onorari dei periti indipendenti incaricati delle stime nonché di eventuali altri esperti per gli accertamenti svolti nell’interesse degli investitori;
- f.
- le spese di consulenza e procedurali in relazione alla tutela generale degli interessi del fondo immobiliare e dei suoi investitori;
- g.109
- le spese e le tasse in relazione alla garanzia di una negoziazione regolare in borsa o fuori borsa delle quote del fondo.110
2ter Se il contratto del fondo lo prevede espressamente e l’attività non è esercitata da terzi, la direzione di un fondo immobiliare o di un L-QIF che effettua investimenti immobiliari può riscuotere una commissione per il lavoro prestato in relazione alle seguenti attività:111
- a.
- l’acquisto e la vendita di beni fondiari sulla base del prezzo di acquisto o di vendita;
- b.
- la costruzione di immobili, in caso di rinnovo e trasformazione sulla base dei costi di costruzione;
- c.
- l’amministrazione di immobili sulla base dei proventi lordi annuali della locazione.112
3 Il contratto del fondo indica le rimunerazioni e le spese accessorie in una panoramica uniforme ed esaustiva e le struttura in funzione del tipo, dell’importo massimo e del calcolo.
4 L’utilizzazione della denominazione «all in fee» è ammessa soltanto se comprende tutte le rimunerazioni, eccettuate le commissioni di emissione e di riscatto ma comprese le spese accessorie. Se è utilizzata la denominazione «commissione forfettaria», occorre indicare espressamente quali rimunerazioni e spese accessorie non sono comprese.
5 La direzione del fondo, il gestore di patrimoni collettivi e la banca depositaria possono pagare retrocessioni a copertura dell’attività di distribuzione del fondo soltanto se ciò è espressamente previsto nel contratto del fondo.
92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
93 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
94 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
95 Introdotta dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
97 Abrogata dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
102 Introdotta dal n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
103 Introdotta dal n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
104 Introdotta dal n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
105 Introdotta dal n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
109 Intrdodotta dal n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
110 Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).
111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
112 Introdotto dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).