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Art. 1 Principio 67
I cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva. 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). 7 I titoli marginali diventano titoli intermedi giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
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Art. 2 Assoggettati 8
1 Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile:9 - a.10
- per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell’esercito né sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile;
- b.11
- ...
- c.12
- non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio.
1bis È inoltre sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio.13 2 Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare14, benché non sia stato incorporato durante l’intero anno come obbligato al servizio. 8Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli intermedi. 9Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 10Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 11Abrogata dal n. 8 dell’all. della LF del 22 giu. 1990, con effetto dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942). 12Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 13 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 14Ora: «il suo servizio militare o il suo servizio civile».
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Art. 3 Inizio e durata dell’assoggettamento 15
1 L’assoggettamento alla tassa comincia al più presto all’inizio dell’anno in cui l’assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni. L’assoggettamento termina al più tardi alla fine dell’anno in cui compie 37 anni. 2 Per gli assoggettati alla tassa conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a che non prestano servizio di protezione civile, l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello del reclutamento. Esso dura 11 anni. 3 Per gli assoggettati alla tassa conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera a che prestano servizio di protezione civile, l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello in cui hanno iniziato la formazione di base nell’ambito del servizio di protezione civile. Esso dura 11 anni. 4 Per gli obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio militare, l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello in cui hanno completato la scuola reclute, ma al più tardi nell’anno in cui hanno compiuto 25 anni. Esso dura fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare. 5 Per gli obbligati al servizio che sono assoggettati alla tassa conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera c e non prestano servizio civile, l’assoggettamento alla tassa inizia nell’anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione al servizio civile è passata in giudicato, ma al più tardi nell’anno in cui hanno compiuto 25 anni. Esso dura fino al termine dell’obbligo di prestare servizio civile. 15Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277).
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Art. 4 Esenzione dalla tassa 16
1 È esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento: - a.17
- consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d’assicurazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall’invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti;
- abis.18 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione federale per l’invalidità o dall’assicurazione contro gli infortuni;
- ater.19 è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime;
- b.20
- è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso;
- c.21
- quale membro dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile;
- d.22
- ...
- e.
- ha acquisito o perso la cittadinanza svizzera.23
2 È, inoltre, esentato dalla tassa24, riservato l’articolo 21 capoverso 2, chiunque, nell’anno di assoggettamento, è sottoposto per almeno 30 giorni al diritto penale militare, perché appartiene a un’impresa posta sotto il regime dell’esercizio di guerra. 2bis È pure esentato dalla tassa chiunque ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo.25 3 Se l’assoggettato muore durante l’anno di assoggettamento, la tassa non è riscossa.26 16Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). 17Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851). 18Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). 19Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). 20Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). 22 Abrogata dal n. 5 dell’all. alla LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 20095137). 23Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913). 24 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 25Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2777; FF 1993 II 639). Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 26Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733; FF 1978 II 913).
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Art. 4a Esenzione degli Svizzeri all’estero dalla tassa militare 2728
1 È esentato dalla tassa militare29 lo Svizzero all’estero che nell’anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all’estero, sempre che: - a.
- all’inizio dell’anno di assoggettamento sia domiciliato all’estero da più di tre anni senza interruzione;
- b.30
- durante l’anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
- c.31
- durante l’anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell’esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari.
2 Se la persona soggetta all’obbligo militare era già stata domiciliata all’estero anteriormente, questi soggiorni all’estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno dodici mesi.32 3 Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all’obbligo militare che pur essendo domiciliati all’estero sono tenuti a notificarsi giusta le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio.33 27Introdotta(o) dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). 28Ora: «tassa». 29Ora: «tassa». 30Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 31Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). 33Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445).
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Art. 534
34Abrogato dall’art. 3 cpv. 1 della LF del 14 dic. 1973 su la tassa d’esenzione dal servizio militare degli Svizzeri all’estero, con effetto dal 1° gen. 1974 (RU 1974 795; FF 1973 I 949).
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Art. 6 Successione nell’assoggettamento 35
1 Se l’assoggettato alla tassa muore, gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi; essi rispondono in solido delle tasse ancora dovute. L’erede è liberato dall’obbligo del pagamento, in quanto provi che le tasse superano la sua quota ereditaria, compresi gli acconti ricevuti. 2 ...36
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Art. 7 S ervizio militare e servizio civile 37
1 Il servizio militare comprende i giorni di servizio computabili giusta la legislazione militare.38 1bis Il servizio civile comprende i giorni di servizio computabili giusta la legislazione sul servizio civile.39 2 ...40 3 Non sono considerati servizio militare o servizio civile ai sensi della presente legge:41 - a.42
- la partecipazione a corsi nell’ambito dell’istruzione tecnica premilitare, al tiro obbligatorio fuori servizio e al corso di tiro per ritardatari;
- b.43
- la partecipazione a esercizi o corsi di associazioni militari e di «Gioventù e Sport»;
- c.44
- il servizio compiuto dietro indennità giornaliera oppure nell’ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale.
4 Se, partecipando a una delle attività enunciate al capoverso 3 lettera a, l’assoggettato agli obblighi militari rimane vittima di un incidente che cagiona un danno alla salute, diviene applicabile l’articolo 4 capoverso 1 lettera b. 37Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 38Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 39Introdotto dal n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 40 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768). 41Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19961445; FF 1994III 1445). 42Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). 43Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 639). 44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707; FF 2002 768).
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Art. 8 Servizio militare o civile non prestato 45
1 Se in un anno successivo a quello in cui ha assolto la scuola reclute l’obbligato al servizio militare non presta il servizio in modo completo, si considera che in tale anno il servizio militare non è stato prestato ai sensi della presente legge. 2 Se in un anno successivo a quello in cui la decisione d’ammissione al servizio civile è passata in giudicato l’obbligato al servizio civile non presta almeno 26 giorni computabili di servizio, si considera che in tale anno il servizio civile non è stato prestato ai sensi della presente legge. 3 La tassa annuale non è dovuta per l’anno in cui l’obbligato al servizio non ha potuto prestare il servizio in modo completo per uno dei seguenti motivi: - a.
- per motivi militari, perché chiamato in servizio al fine di coprire il fabbisogno di specialisti nelle formazioni o di quadri nei servizi d’istruzione;
- b.
- per motivi legati al servizio civile, se nell’anno di assoggettamento alla tassa non sussisteva alcun obbligo di prestare servizio; e
- c.
- poiché sussisteva un pericolo per la sua salute a causa di un’epidemia o di un’epizoozia.
45Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277).
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Art. 9 Anno di assoggettamento
1 Quando nell’anno di assoggettamento sono adempiute le condizioni che la determinano, essa abbraccia l’intera durata del medesimo. 2 ...46
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Art. 9a Tassa d’esenzione finale 47
1 Le persone che prestano servizio militare o servizio civile sottoposte alla tassa secondo l’articolo 2 capoverso 1bis, nell’anno del proscioglimento versano una tassa d’esenzione finale se all’adempimento del totale obbligatorio dei giorni di servizio mancano loro più di 15 giorni di servizio militare computabili o più di 25 giorni di servizio civile computabili. 2 Per determinare se la tassa d’esenzione finale è dovuta, sono convertiti in giorni di servizio prestati: - a.
- le tasse d’esenzione già versate;
- b.
- gli anni in cui non sussisteva l’assoggettamento alla tassa per uno dei motivi di cui agli articoli 4, 4a o 8 capoverso 3.
3 Le disposizioni della presente legge, ad eccezione del capitolo settimo, si applicano anche alla tassa d’esenzione finale. 47 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183269; FF20175277). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
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