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Art. 107 Concessioni radiotelevisive
1 Le concessioni per i programmi radiotelevisivi rilasciate sulla base della legge federale del 21 giugno 1991115 sulla radiotelevisione (LRTV 1991) sono valide sino alla loro scadenza, fatto salvo il capoverso 2, se le emittenti non vi rinunciano espressamente. 2 Dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale può revocare le concessioni della SSR, di Radio Svizzera Internazionale, di Teletext SA e di tutte le emittenti che emettono i loro programmi in collaborazione con la SSR secondo l’articolo 31 capoverso 3 LRTV 1991, con un preavviso di nove mesi per la fine di un anno civile. 3 Il Consiglio federale può prorogare le concessioni della SSR e di Radio Svizzera Internazionale rilasciate sulla base della LRTV 1991 per al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. 4 Il DATEC può prorogare le altre concessioni rilasciate sulla base della LRTV 1991 per al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. Le concessioni prorogate possono prevedere un diritto di disdetta. 5 Se le concessioni della SSR o di Radio Svizzera Internazionale rimangono valevoli o sono prorogate, gli articoli 22 e 25 capoversi 5 e 6 sono applicabili per analogia. 6 Per le altre concessioni che rimangono valevoli o sono prorogate, le disposizioni concernenti le concessioni con mandato di prestazioni secondo l’articolo 22 nonché secondo gli articoli 44-50 sono applicabili per analogia.
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Art. 108 Piani delle reti emittenti
Il Consiglio federale può prorogare le istruzioni per la pianificazione delle reti emittenti secondo l’articolo 8 capoverso 1 LRTV 1991116 per al massimo cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge o dopo aver sentito la Commissione delle comunicazioni.
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Art. 109 Contributi provenienti dal canone
1 Le emittenti di programmi radiotelevisivi che al momento dell’entrata in vigore della presente legge ricevono una quota dei proventi del canone secondo l’articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991117 possono far valere un diritto a una quota del canone sino alla scadenza della loro concessione secondo l’articolo 107. Il diritto a una quota del canone e il calcolo della quota si conformano all’articolo 17 capoverso 2 LRTV 1991 e all’articolo 10 dell’ordinanza del 6 ottobre 1997118 sulla radiotelevisione. 2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, l’UFCOM può attribuire quote del canone a emittenti titolari di una concessione rilasciata conformemente alla LRTV 1991 e che hanno iniziato a diffondere il loro programma dopo l’entrata in vigore della presente legge. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del canone (art. 70) tenendo conto del fabbisogno finanziario. 4 Il disciplinamento transitorio di cui al capoverso 1 è applicabile sino al momento in cui sono rilasciate le concessioni con partecipazione al canone secondo gli articoli 38–42, al più tardi però cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 109a Eccedenze delle quote di partecipazione al canone 119
1 Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone destinate alle emittenti locali e regionali (art. 38) rimanenti al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione sono utilizzate per le concessioni con partecipazione al canone: - a.
- in ragione di un quarto, per la formazione e la formazione continua dei dipendenti;
- b.
- in ragione di tre quarti, per promuovere nuove tecnologie di diffusione secondo l’articolo 58 e tecniche digitali di produzione televisiva.
2 Il 10 per cento al massimo delle eccedenze può essere utilizzato per informare il pubblico conformemente all’articolo 58 capoverso 2. 3 Il Consiglio federale determina l’entità dell’importo da destinare all’adempimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2. Tiene conto della quota da accantonare quale riserva di liquidità. 4 L’UFCOM accorda su richiesta i contributi di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale determina le condizioni e i criteri di calcolo dei contributi.
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Art. 109b Introduzione del canone radiotelevisivo 120
1 Il Consiglio federale determina la data a decorrere dalla quale è riscosso il nuovo canone radiotelevisivo. 2 Sino a tale data è riscosso il canone per la ricezione privata e per quella nell’ambito dell’attività professionale (art. 68–70 e 101 cpv. 1 della LF del 24 mar. 2006121 sulla radiotelevisione). 3 L’impiego dei proventi del canone di ricezione è retto dalle disposizioni del nuovo diritto in materia di canone radiotelevisivo. 4 Il Consiglio federale disciplina il passaggio al nuovo sistema di riscossione del canone radiotelevisivo. Può segnatamente prevedere che i mezzi finanziari disponibili derivanti dal canone di ricezione siano trasferiti nel nuovo sistema e stabilire gli organi cui è affidata la prosecuzione dei procedimenti di prima istanza pendenti. 5 Per il primo periodo di riscossione del canone per le imprese, può prevedere un periodo di riferimento diverso da quello di cui all’articolo 70 capoverso 1.
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Art. 109c Economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione 122
1 Su richiesta, i componenti di un’economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all’uso o messo in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televisivi sono esentati dal canone per un periodo di riscossione dello stesso. 2 Il Consiglio federale disciplina quali categorie d’apparecchi si ritengono atte alla ricezione. 3 L’UFCOM può accedere ai locali di un’economia domestica esentata conformemente al capoverso 1 per verificare che le condizioni dell’esenzione siano adempiute. 4 La persona esente dal canone conformemente al capoverso 1 che, prima dello scadere del periodo di riscossione, tiene pronto all’uso o mette in funzione nell’economia domestica un apparecchio idoneo alla ricezione deve notificarlo preventivamente all’organo di riscossione. 5 È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque faccia parte di un’economia domestica esentata dal canone secondo il capoverso 1 e in cui sia pronto all’uso o messo in funzione un apparecchio di ricezione che non è stato notificato preventivamente all’organo di riscossione conformemente al capoverso 4. 6 L’organo di riscossione rende accessibili all’UFCOM mediante procedura elettronica di richiamo i dati personali necessari al perseguimento penale di cui al capoverso 5. Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti l’accesso a questi dati, la loro estensione, le autorizzazioni di trattamento, la conservazione e la sicurezza. 7 L’esenzione termina cinque anni dopo la data da cui è riscosso il canone secondo l’articolo 109b capoverso 1.
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Art. 110 Concessioni per l’utilizzo di linee
1 Le concessioni per la ridiffusione su linea di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 39 LRTV 1991123 (concessioni per l’utilizzo di linee) rimangono valide sino a quando i loro titolari ricevono una concessione di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. LTC124, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge. 2 I titolari di una concessione per l’utilizzo di linee sottostanno a: - a.
- l’articolo 42 capoversi 2–4 LRTV 1991;
- b.
- l’articolo 47 capoverso 1 LRTV 1991 relativo alla diffusione di programmi di altre emittenti la cui concessione è stata prorogata in virtù dell’articolo 107 della presente legge.
3 Gli obblighi che incombono al titolare di una concessione per l’utilizzo di linee secondo il capoverso 2 terminano non appena la diffusione di tali programmi su linea (secondo gli art. 59 e 60) nella sua zona di copertura è stata dichiarata definitivamente valida, ma al più tardi dopo cinque anni.
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Art. 111 Concessioni di ridiffusione
Le concessioni per la ridiffusione senza filo di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 43 LRTV 1991125 (concessioni di ridiffusione) rimangono valide sino a quando il loro titolare riceve una concessione di radiocomunicazione e di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. o gli articoli 22 segg. LTC126, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 112 Struttura organizzativa della SSR
La SSR deve attuare la propria struttura organizzativa (art. 31–33) al momento del rinnovo della sua concessione.
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Art. 113 Procedimenti di sorveglianza pendenti
1 I procedimenti secondo gli articoli 56 segg. e 70 segg. LRTV 1991127 in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicati dall’autorità competente secondo il nuovo diritto. È applicabile il nuovo diritto in materia di procedura. 2 Se una fattispecie in materia di sorveglianza è intervenuta prima dell’entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, è applicabile la LRTV 1991. Se una fattispecie perdura dopo l’entrata in vigore della presente legge e un procedimento è pendente, le infrazioni commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicate secondo la LRTV 1991. Rimane salva l’applicazione dell’articolo 2 capoverso 2 del Codice penale128.
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Art. 114 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 2007129
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