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Art. 49 Definizione di patrimonio 160
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Il patrimonio ai sensi degli articoli 50–59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite. 2 I valori di riscatto dei contratti d’assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.161 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).
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Art. 49a Responsabilità gestionale e compiti dell’organo superiore 162
(art. 51 cpv. 1 e 2, 53ae 71 cpv. 1 LPP) 1 L’organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio. 2 L’organo superiore ha in particolare i seguenti compiti: - a.
- stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l’organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito;
- b.
- definisce le regole applicabili all’esercizio dei diritti d’azionista dell’istituto di previdenza;
- c.163
- prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48f–48l.
- d.
- stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell’istituto di previdenza.
3 Nell’emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute. 162Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 1996 (RU 19961494). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20113435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi 164
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 L’istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. 2 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati.165 3 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.166 4 L’istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché comprovi in modo concludente nell’allegato al conto annuale l’osservanza dei capoversi 1–3.167 Gli investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all’articolo 53 capoverso 5 lettera c.168 4bis Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d’investimento nell’ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell’allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l’osservanza dei capoversi 1 e 3 e l’osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.169 5 Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e 4bis per un’estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l’autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l’investimento del patrimonio.170 6 L’osservanza degli articoli 53–57 non esime dall’obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1–3. Questo non si applica agli investimenti secondo l’articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.171 164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265). 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585). 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). 168 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585). 169 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). 170 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008 (RU 2008 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). 171 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
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Art. 51 Redditività
(art. 71 cpv. 1 LPP) L’istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.
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Art. 52 Liquidità
(art. 71 cpv. 1 LPP) L’istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d’assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.
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Art. 53 Investimenti autorizzati 172
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in: - a.
- contanti;
- b.
- crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:
- 1.
- averi su conti correnti postali o conti bancari,
- 2.
- investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
- 3.
- obbligazioni di cassa,
- 4.
- obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d’opzione),
- 5.
- obbligazioni garantite,
- 6.
- titoli ipotecari svizzeri,
- 7.
- riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
- 8.
- valori di riscatto di contratti d’assicurazione collettiva,
- 9.
- nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell’indice;
- c.
- immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
- d.
- partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
- dbis.173
- infrastrutture;
- e.174
- investimenti alternativi quali i fondi speculativi (hedge funds), le private equity, le insurance linked securities e le materie prime.
2 Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l’articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l’articolo 56a. Questo vale anche per gli investimenti di cui al capoverso 1 lettera dbis, purché siano diversificati in modo appropriato; in caso contrario questi investimenti devono adempiere i requisiti di cui al capoverso 4.175 3 I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b sono considerati investimenti alternativi, in particolare: - a.
- i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
- b.
- i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (asset backed securities), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
- c.
- i prestiti garantiti senior (senior secured loan).
4 Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati. 5 È ammesso un effetto leva soltanto nei casi seguenti: - a.
- investimenti alternativi;
- b.
- investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
- c.
- un investimento in un singolo immobile conformemente all’articolo 54b capoverso 2;
- d.
- investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l’intero patrimonio dell’istituto di previdenza.
6 La legge del 23 giugno 2006176 sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d’esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse. 172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585). 173 Introdotta dal n. I 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). 174 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). 175 Per. introdotto dal n. I 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). 176 RS 951.31
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Art. 53a Investimenti a basso rischio 177
(art. 19a LFLP) 1 Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti: - a.
- contanti (franchi svizzeri);
- b.
- crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1–8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d’opzione.
2 La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera. 177 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 54 Limite d’investimento per debitore 178
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore. 2 Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti: - a.
- crediti nei confronti della Confederazione;
- b.
- crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
- c.
- crediti in ragione di contratti d’assicurazione collettiva stipulati dall’istituto di previdenza con un istituto d’assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
- d.
- crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati. 178 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
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Art. 54a Limite per partecipazioni a società 179
(art. 71 cpv. 1 LPP) Gli investimenti in partecipazioni secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale. 179 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
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Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno 180
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Gli investimenti in immobili secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale. 2 Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale. 3 Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell’ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.181 180 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 181 Introdotto dal n. I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).
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Art. 55 Limiti per categoria 182
(art. 71 cpv. 1 LPP) Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale: - a.183
- 50 per cento:per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l’80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
- b.
- 50 per cento:per gli investimenti in azioni;
- c.
- 30 per cento:per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all’estero;
- d.
- 15 per cento:per gli investimenti alternativi;
- e.
- 30 per centoper gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
- f.184
- 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture.
182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585). 184 Introdotta dal n. I 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).
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Art. 56 Investimenti collettivi 185
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d’investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.186 2 L’istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto: - a.
- gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l’articolo 53; e
- b.
- l’organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
- c.187
- i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell’investimento collettivo o della sua banca di deposito.
3 Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:188 - a.
- gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
- b.
- la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell’istituto di previdenza.
4 Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3. 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU 2000 1265). 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 187 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
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Art. 56a Strumenti finanziari derivati 189
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 L’istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all’articolo 53. 2 La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato. 3 Tutti gli obblighi dell’istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall’esercizio del diritto devono essere coperti. 4 L’impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale. 5 I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.190 6 Per l’osservanza dell’obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell’investimento di base può causare, nel caso estremo, all’istituto di previdenza. 7 Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti. 189Introdotto dal n. I dell’O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 19961494). 190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
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Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro 191
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro. 2 Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio. 3 Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.192 4 I crediti dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.193 191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709). 192 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 193 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).
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Art. 58 Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro 194195
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente. 2 Valgono come garanzia:196 - a.
- la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 1934197 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
- b.198
- i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell’immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest’ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.199
3 In casi particolari, l’autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia. 194Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881). 195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709). 196 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 197 RS 952.0 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). 199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
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Art. 58a Obbligo di informare 200
(art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l’istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta. 2 Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell’articolo 57 capoversi 1 e 2, l’istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente. 3 L’istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.201 200Introdotto dal n. I dell’O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1881). 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 20113435).
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Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altri istituti della previdenza professionale 202
(art. 71 cpv. 1 LPP) Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche: - a.
- alle fondazioni di previdenza di cui all’articolo 89a capoverso 6 del Codice civile203;
- b.
- al fondo di garanzia.
202 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016975). 203 RS 210
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Art. 60204
204 Abrogato dal n. I dell’O del 1° apr. 2009, con effetto dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).
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