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Art. 15a Domanda d’aiuto finanziario
Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto su domanda.
1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
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Art. 15b Delega di compiti federali con indennità
1Sempre che la legislazione speciale non disponga altrimenti e fatte salve le disposizioni qui appresso, la procedura di selezione per la delega di compiti federali, per la quale sono disponibili più beneficiari ed è concessa un’indennità, è retta dalle disposizioni della legge federale del 21 giugno 20192 sugli appalti pubblici per gli appalti che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. 2L’avvio della procedura di selezione è pubblicato nel Foglio federale conformemente all’articolo 13 capoverso 1 lettera g della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali. La procedura di selezione si conclude con la notifica di una decisione a tutti i partecipanti. La protezione giuridica è retta dall’articolo 35 capoverso 1 della presente legge. 3La delega e l’indennità successive a una procedura di selezione conclusa con decisione passata in giudicato sono rette dagli articoli 14–40 della presente legge.
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Art. 15c Obbligo di informare
1Chiunque presenti una domanda d’aiuto finanziario o si candidi per la delega di un compito federale deve fornire all’autorità competente tutte le informazioni necessarie. Deve autorizzarla a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi. 2Gli obblighi di cui al capoverso 1 sussistono anche dopo la concessione dell’aiuto finanziario e la delega di compiti federali, affinché l’autorità competente possa svolgere i controlli necessari e chiarire i diritti alla restituzione.
1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
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Art. 16 Forma giuridica
1Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale. 2Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: - a.
- l’autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità; oppure
- b.
- occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all’esecuzione del compito.
3Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma. 4Le prestazioni destinate a un gran numero di beneficiari possono essere concesse senza decisione o contratto formali. 5Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
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Art. 17 Decisioni: a.Principio
1L’autorità competente indica nella decisione la base giuridica, la natura e l’importo dell’aiuto finanziario o dell’indennità. Se l’importo non può essere stabilito definitivamente, l’autorità determina, in base ai documenti presentati, i costi computabili, l’aliquota percentuale e l’importo massimo della prestazione. 2Se non vi sono norme in materia, l’autorità stabilisce inoltre: - a.
- il termine di scadenza per il versamento dell’aiuto finanziario o dell’indennità, fatto salvo l’articolo 23;
- b.
- il periodo durante il quale un bene è vincolato allo scopo per il quale è versato l’aiuto finanziario o l’indennità.
3Se prende una decisione prima che il beneficiario abbia adempiuto il suo compito, l’autorità stabilisce inoltre: - a.
- le modalità del compito da svolgere;
- b.
- il periodo di tempo entro cui il compito dev’essere eseguito;
- c.
- tutti gli oneri per assicurare un impiego appropriato della prestazione e un adempimento adeguato e parsimonioso del compito, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo.
4Se vi è motivo di ritenere che il beneficiario di un aiuto finanziario acquista beni, prestazioni di servizi o prestazioni edili il cui costo totale è finanziato per più del 50 per cento con aiuti finanziari della Confederazione, l’autorità può obbligarlo a garantire una concorrenza adeguata. Il beneficiario è di regola tenuto a chiedere almeno tre offerte.1
1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
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Art. 18 b. Determinazione ulteriore dell’importo definitivo
1Se l’importo definitivo della prestazione non è stabilito nella decisione d’aiuto finanziario o di indennità, l’autorità competente lo fissa senza nuova decisione non appena ha conoscenza del conteggio. 2Se la decisione di aiuto finanziario o di indennità non reca tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo definitivo, l’autorità stabilisce in una nuova decisione gli elementi mancanti o i nuovi elementi che devono essere considerati. Lo stesso vale per gli aiuti finanziari o le indennità in materia di spese supplementari di cui all’articolo 15.
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Art. 19 Contratti: a.Principio
1Per essere valido, il contratto richiede la forma scritta; è fatto salvo l’articolo 16 capoverso 31. 2Dopo le trattative, l’autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla, il cui contenuto è retto dall’articolo 17 o dall’articolo 20a. Se la proposta si riferisce a un accordo di programma e concerne interessi comunali, il Cantone la sottopone per parere ai Comuni interessati.2 3La proposta è notificata anche ai terzi legittimati a ricorrere. Questi nonché il richiedente possono chiedere entro trenta giorni una decisione impugnabile.
1 Ora: l’art. 16 cpv. 4. 2 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
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Art. 20 b. Contenuto della proposta e determinazione ulteriore dell’importo definitivo
1Al contenuto della proposta e del contratto è applicabile l’articolo 17.1 2Alla determinazione ulteriore dell’importo definitivo è applicabile l’articolo 18. Invece della decisione prevista nell’articolo 18 capoverso 2, l’autorità modifica o completa il contratto secondo la procedura stabilita nell’articolo 19.
1 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
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Art. 20a Accordi di programma
1Gli accordi di programma fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente e disciplinano la prestazione della Confederazione, nonché, d’intesa con il Controllo federale delle finanze, i dettagli della vigilanza finanziaria. 2Gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni. 3Se le prestazioni previste nell’ambito di accordi di programma sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali. 4L’articolo 23 non si applica agli accordi di programma.
1 Introdotto dal n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
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Art. 21 Direttive per i conteggi
L’autorità competente emana le direttive per i conteggi. Al riguardo, tiene conto degli usi del ramo.
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Art. 22 Concessione da parte dei Cantoni di prestazioni di diritto federale
1Se i Cantoni concedono aiuti finanziari o indennità di diritto federale in virtù della legislazione speciale, le autorità federali possono emanare direttive per assicurare una prassi uniforme e l’eguaglianza di trattamento. 2Sentiti i Cantoni, le autorità federali stabiliscono i contingenti delle prestazioni, concesse soltanto nei limiti dei crediti stanziati o quelle per cui il richiedente non può far valere diritto alcuno (art. 13). I Cantoni stabiliscono gli ordini di priorità.
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