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Art. 71a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti fotovoltaici) 73
1 Ai grandi impianti fotovoltaici che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2, nonché alle relative linee di allacciamento, si applicano, fino a quando in Svizzera non sono realizzati impianti che producono complessivamente 2 TWh di energia all’anno, le condizioni seguenti:74 - a.
- la loro necessità è comprovata;
- b.
- sono di interesse nazionale e a ubicazione vincolata; per gli impianti situati in oggetti di cui all’articolo 5 LPN75 l’obbligo di salvaguardare detti oggetti per quanto possibile, per mezzo di provvedimenti di ripristino o di sostituzione, rimane applicabile anche in caso di deroga al principio di conservarli intatti;
- c.
- non sottostanno all’obbligo di pianificazione;
- d.
- l’interesse alla loro realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali;
- e.
- la loro realizzazione è esclusa:
- 1.
- nelle paludi e nei paesaggi palustri di cui all’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale,
- 2.
- nei biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN, e
- 3.
- nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all’articolo 11 della legge del 20 giugno 198676 sulla caccia.
2 I grandi impianti fotovoltaici devono soddisfare i requisiti seguenti: - a.
- la produzione annua minima è pari a 10 GWh;
- b.
- la produzione di energia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) è di almeno 500 kWh per 1 kW di potenza installata.
3 Il Cantone concede l’autorizzazione per i grandi impianti fotovoltaici se il Comune di ubicazione e i proprietari fondiari hanno dato il loro consenso alla realizzazione. 4 Per gli impianti che entro il 31 dicembre 2025 immettono almeno parzialmente elettricità nella rete la Confederazione versa un’indennità unica pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote nel singolo caso; i gestori degli impianti forniscono il relativo calcolo della redditività. Eventuali rafforzamenti della rete necessari all’immissione di elettricità prodotta dagli impianti fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete. 5 Alla loro messa fuori servizio definitiva, gli impianti sono smantellati completamente e la situazione iniziale è ripristinata. 6 Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso. 73 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 dal 31 dic. 2025 (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540). 74 Correzione della CdR dell’AF del 14 mar. 2023, pubblicata il 15 mar. 2023 (RU 2023 129). 75 RS 451 76 RS 922.0
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Art. 71b Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (produzione di elettricità supplementare mediante impianti idroelettrici ad accumulazione) 77
1 All’ampliamento della centrale idroelettrica ad accumulazione di cui al capoverso 2 si applicano le condizioni seguenti: - a.
- la sua necessità è comprovata;
- b.
- non sottostà all’obbligo di pianificazione;
- c.
- l’interesse alla sua realizzazione prevale in linea di principio su altri interessi nazionali, regionali e locali.
2 Nell’ambito del progetto del Grimsel (Comune di Guttannen [BE]), che prevede l’innalzamento di 23 metri della diga e lo spostamento della strada del passo, il capoverso 1 si applica a tutte le misure necessarie alla realizzazione del progetto e allo sfruttamento razionale della forza idrica all’interno della centrale. 3 Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso. 77 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 dal 31 dic. 2025 (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540).
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Art. 71c Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2023 (produzione di elettricità supplementare mediante impianti eolici) 78
1 Agli impianti eolici d’interesse nazionale con un piano di utilizzazione emanato dal Comune e passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera la potenza installata supplementare complessiva di tali impianti rispetto al 2021 non è pari a 600 MW, le condizioni seguenti: - a.
- il Cantone è competente per il rilascio dell’autorizzazione edilizia e delle autorizzazioni di competenza cantonale a essa necessariamente connesse;
- b.
- le decisioni concernenti l’autorizzazione edilizia e le altre autorizzazioni di cui alla lettera a sono impugnabili mediante ricorso soltanto al tribunale cantonale superiore conformemente all’articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200579 sul Tribunale federale;
- c.
- la decisione del tribunale cantonale superiore è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale soltanto se si pone una questione di diritto d’importanza fondamentale;
- d.
- le autorità di grado superiore giudicano entro un congruo termine e, per quanto possibile, nel merito.
2 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui vi sia un piano di utilizzazione emanato dal Cantone e passato in giudicato, se: - a.
- la competenza cantonale è prevista da un atto normativo sottostante a referendum;
- b.
- tale atto normativo è stato adottato prima dell’entrata in vigore del presente articolo.
3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti al momento della sua entrata in vigore. Il richiedente può esigere che l’autorità precedentemente competente giudichi la domanda o il ricorso. 4 Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente prima del raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1, nonché alle eventuali procedure di ricorso, anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo. 78 Introdotto dal n. I 1 della LF del 16 giu. 2023 concernente l’accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588). 79 RS 173.110
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Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità e al supplemento rete
1 I gestori di impianti che all’entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull’energia) continuano ad avervi diritto. Per l’esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono. 2 Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell’entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano: - a.
- le esclusioni secondo l’articolo 19 capoverso 4 di:
- 1.
- impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
- 2.
- impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
- 3.
- determinati impianti a biomassa;
- b.
- la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l’esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
- c.
- la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
3 Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell’entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d’attesa (conferma di inclusione nella lista d’attesa), anche se all’entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l’articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d’investimento. 4 Gli aventi diritto secondo l’articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d’attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013. 5 I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all’articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l’immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d’opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione. 6 Nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l’articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell’anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
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Art. 73 Disposizioni transitorie relative ad altri impieghi del supplemento rete
1 e 2 ...81 3 Chi, tra il 1° agosto 2013 e l’entrata in vigore della presente legge, ha ricevuto una decisione di massima vincolante in merito alla concessione di una fideiussione a titolo di garanzia a copertura dei rischi per gli impianti geotermici pari al 50 per cento dei costi d’investimento, può chiedere all’UFE, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, che la decisione di massima sia riesaminata secondo il nuovo diritto. Non sussiste alcun diritto all’aumento della garanzia. 4 Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili (finanziamento delle spese82 supplementari), le condizioni di raccordo di cui all’articolo 7 nel tenore del 26 giugno 199883 si applicano: - a.
- agli impianti idroelettrici sino al 31 dicembre 2035;
- b.
- a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.
5 Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 4 per il ritiro di elettricità proveniente da impianti idroelettrici, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.
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Art. 74 Disposizioni transitorie relative al Fondo per il supplemento rete, all’organo d’esecuzione e alle competenze
1 Il Fondo per il supplemento rete è istituito conformemente all’articolo 37 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Il precedente ente responsabile è dissolto e le risorse accumulate sono trasferite integralmente nel nuovo Fondo per il supplemento rete. 2 Nella misura in cui la presente legge ne attribuisca loro la competenza, le autorità federali iniziano a svolgere i loro compiti dall’entrata in vigore della stessa e vi sono sostenute dalla società nazionale di rete, sempre che quest’ultima fosse competente in materia in virtù del diritto anteriore. 3 L’organo d’esecuzione è istituito conformemente all’articolo 64 entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. La società nazionale di rete gli trasferisce, nel settore delle garanzie d’origine, la rappresentanza in seno ai comitati corrispondenti e gli cede gratuitamente, nel settore dell’esecuzione, gli apparecchi, gli strumenti di lavoro e l’infrastruttura mobile del precedente ente d’esecuzione. Il trasferimento dei diritti, degli obblighi e dei valori nonché le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione con l’istituzione sono esenti da tasse ed emolumenti. Il Consiglio federale può emanare disposizioni supplementari concernenti il processo d’istituzione. Le spese connesse con tale processo sono soggette all’approvazione da parte dell’UFE. 4 L’organo d’esecuzione esercita le sue competenze (art. 63) non appena istituito. Fino a quel momento si applica il regime delle competenze secondo il diritto anteriore. 5 La ElCom giudica le controversie risultanti da procedimenti soggetti, quanto al regime delle competenze, al diritto anteriore, sempre che fosse competente in virtù di detto diritto.
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Art. 75 Disposizione transitoria relativa al rimborso del supplemento rete
Per i consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obiettivi secondo il diritto anteriore l’obbligo di impiegare almeno il 20 per cento dell’importo del rimborso per misure di efficienza energetica decade per i periodi di rimborso successivi all’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 75a Disposizioni transitorie relative ai contributi d’investimento, ai contributi per l’esplorazione geotermica e alle garanzie per la geotermia 84
1 Il gestore di un impianto che, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha ricevuto, con decisione di massima, la garanzia di una rimunerazione unica per un impianto fotovoltaico o di un contributo d’investimento per un impianto idroelettrico o a biomassa, continua ad avervi diritto. Si applicano le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 201685. 2 Le domande complete per l’ottenimento di contributi d’investimento per impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, presentate entro l’ultimo giorno di riferimento prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, sono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016. 3 Chi, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha presentato una domanda per l’ottenimento di un contributo per l’esplorazione geotermica o di una garanzia per la geotermia secondo l’articolo 33 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016 o ha già concluso un contratto corrispondente, può richiedere all’UFE entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica un contributo d’investimento di cui all’articolo 27b capoverso 1 lettera b in luogo del contributo per l’esplorazione geotermica o della garanzia per la geotermia.
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Art. 75b Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (obbligo di sfruttamento dell’energia solare per gli edifici) 86
I Cantoni emanano le disposizioni relative alle eccezioni di cui all’articolo 45a capoverso 2 entro il 1° gennaio 2023. Le domande presentate prima di tale data non sottostanno all’obbligo di cui all’articolo 45a capoverso 1. 86 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 al 31 dic. 2025 (RU 2022 543, qui art. 75a; FF 2022 1536, 1540).
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Art. 76 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
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Art. 77 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201887
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