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Art. 7 Obbligo d’approvazione dei piani
1 Gli impianti di trasporto in condotta secondo l’articolo 2 capoversi 1 e 2 e l’articolo 3 possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’UFE. 2 I lavori di manutenzione di impianti di trasporto in condotta possono essere eseguiti senza approvazione dei piani, se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente. In caso di dubbi decide l’UFE in merito all’obbligo d’approvazione dei piani. 3 Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare: - a.
- esplorazioni e controlli dei tubi;
- b.
- riparazione e sostituzione equivalente di parti dell’impianto.
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Art. 8 Documenti da allegare alla domanda
1 I documenti da inviare per l’approvazione dei piani devono contenere tutte le indicazioni necessarie alla valutazione, in particolare: - a.
- un rapporto tecnico;
- b.
- un rapporto di impatto sull’ambiente e relativo al coordinamento con la pianificazione del territorio;
- c.
- i piani del progetto con la nota «Piani da depositare».
2 I Comuni, i Cantoni e la Confederazione supportano il richiedente nell’elaborazione dei documenti da allegare alla domanda. 3 Se necessario l’UFE può richiedere documenti supplementari. 4 Il richiedente deve esibire, su richiesta, la documentazione di base dei documenti inviati alle autorità d’approvazione.
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Art. 9 Rapporto tecnico
Il rapporto tecnico comprende in particolare: - a.
- le informazioni sull’impresa;
- b.
- le informazioni sull’autore del progetto;
- c.
- la motivazione del progetto;
- d.
- la descrizione del progetto;
- e.
- i dati tecnici dell’impianto di trasporto in condotta;
- f.
- il progetto di protezione catodica;
- g.
- la richiesta e la motivazione di deroghe ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC);
- h.
- lo scadenzario dei lavori;
- i.
- il piano dell’impianto di teletrasmissione, del dispositivo di comando a distanza e dei dispositivi di sorveglianza;
- j.
- le misure in caso di pericoli per l’impianto secondo l’articolo 10 lettera g.
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Art. 10 Rapporto di impatto sull’ambiente e relativo al coordinamento con la pianificazione del territorio
Il rapporto di impatto sull’ambiente e relativo al coordinamento con la pianificazione del territorio contiene: - a.
- in relazione agli aspetti ambientali:
- 1.
- nel caso di progetti che sottostanno all’obbligo di procedere all’esame di impatto sull’ambiente: un rapporto di impatto sull’ambiente,
- 2.
- nel caso di progetti che non sottostanno all’obbligo di procedere all’esame di impatto sull’ambiente: un rapporto sull’ambiente;
- b.
- un breve rapporto secondo l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 27 febbraio 19913 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR);
- c.
- un’analisi dei rischi conformemente all’allegato 4.4 OPIR, se necessario in base alla valutazione secondo l’articolo 6 OPIR;
- d.
- una perizia idrogeologica;
- e.
- un rapporto sulla protezione del suolo, incluse le cartografie;
- f.
- un rapporto relativo al coordinamento con la pianificazione del territorio, in particolare con i piani direttori e di utilizzazione dei Cantoni;
- g.
- un rapporto su possibili pericoli naturali gravitazionali per l’impianto, quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, caduta di massi e di blocchi di roccia e innalzamento delle acque sotterranee.
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Art. 11 Piani del progetto
I piani del progetto comprendono: - a.
- una pianta d’insieme dell’ubicazione dell’impianto di trasporto in condotta in scala adeguata;
- b.
- i piani di captazione delle acque sotterranee e delle stazioni di captazione, delle zone edificabili, agricole e protette, degli oggetti inerenti alla protezione della natura e del paesaggio sottoposti alla tutela di diritto pubblico, i monumenti e i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le ferrovie e le strade;
- c.
- i piani della linea di condotta in scala 1:1000 o 1:500;
- d.
- i piani degli oggetti;
- e.
- le planimetrie, i piani degli edifici e di sistemazione dei dintorni degli impianti accessori;
- f.
- uno schema dell’impianto meccanico.
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Art. 12 Contenuto dei piani della linea e delle planimetrie
I piani comprendono in particolare: - a.
- la posizione e la copertura in scala esatta della condotta e degli impianti accessori, comprese le costruzioni sopraelevate, i terrapieni ecc., in rapporto agli altri oggetti situati a una distanza di al massimo 100 m da ambo i lati dell’impianto di trasporto in condotta; devono parimenti essere indicati gli altri oggetti più lontani aventi un’importanza particolare per l’approvazione dei piani;
- b.
- i confini e i numeri delle parcelle, la loro appartenenza al Cantone e al Comune, il nome e l’indirizzo del proprietario;
- c.
- le distanze di sicurezza secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettere b e c OSITC4 e i perimetri di protezione secondo l’articolo 16 OSITC;
- d.
- i rinvii ai piani della linea e alle planimetrie;
- e.
- i dati tecnici dei tubi e degli elementi di montaggio come il materiale da costruzione dei tubi, le dimensioni e le guaine protettive di questi ultimi;
- f.
- la pressione d’esercizio massima ammissibile secondo l’articolo 3;
- g.
- i limiti territoriali dove la vigilanza passa da un servizio all’altro (limiti della vigilanza);
- h.
- il nome dei corsi d’acqua, delle strade e delle piazze, come pure altre designazioni utili per identificare gli oggetti;
- i.
- le strisce di terreno necessarie per la costruzione;
- j.
- i confini di dissodamento;
- k.
- le linee di terzi sotterranee quali i drenaggi o le linee in cavo;
- l.
- la designazione di linee elettriche con indicazione della tensione d’esercizio;
- m.
- le misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta;
- n.
- gli elementi essenziali della protezione catodica;
- o.
- l’ubicazione dei segnali di demarcazione.
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Art. 13 Picchettamento
1 Per il picchettamento di progetti di trasporto in condotta valgono le seguenti disposizioni: - a.
- l’asse della condotta è contrassegnato in modo ben visibile con picchetti di colore arancione;
- b.
- i segnali di demarcazione sono contrassegnati da picchetti;
- c.
- le piante da rimuovere sono contrassegnate in arancione; dove il tracciato della condotta interseca cespugli o foreste, i confini entro i quali è necessario il disboscamento sono marcati in arancione;
- d.
- il perimetro delle proprietà fondiarie interessate è contrassegnato con picchetti di colore blu;
- e.
- gli angoli esterni degli edifici sono contrassegnati con profili.
2 Il picchettamento dev’essere mantenuto per tutto il periodo di deposito del progetto.
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Art. 14 Modifiche di progetto durante la procedura
Se, durante la procedura di approvazione dei piani, il progetto iniziale subisce modifiche sostanziali, il progetto modificato dev’essere sottoposto nuovamente agli interessati per parere e, se del caso, dev’essere depositato pubblicamente.
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Art. 15 Approvazione parziale
Per i segmenti incontestati di un impianto di trasporto in condotta può essere rilasciata un’approvazione parziale, a condizione che non venga pregiudicato in tal modo il settore contestato dell’impianto.
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Art. 16 Termini di trattazione
Per la trattazione di una domanda di approvazione dei piani, l’UFE applica di regola i seguenti termini: - a.
- dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa fino all’inoltro ai Cantoni e alle autorità federali interessate;
- b.
- 30 giorni lavorativi per redigere la decisione dopo la conclusione delle trattative concernenti le opposizioni e il ricevimento dei pareri delle autorità.
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Art. 17 Sospensione
Se per completare la documentazione da allegare alla domanda, elaborare le varianti di progetto o concludere le trattative con le autorità e gli oppositori l’impresa necessita di un periodo superiore ai tre mesi, la procedura può essere sospesa finché è richiesta la riapertura.
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