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Art. 100
Il Cantone e i Comuni assicurano la sicurezza e l’ordine pubblici.
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Art. 101
Il Cantone e i Comuni provvedono a un’occupazione razionale del territorio, a un’appropriata e moderata utilizzazione del suolo e alla preservazione dello spazio vitale.
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Art. 102
1 Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e dell’ambiente dalle immissioni nocive o moleste. 2 Le immissioni nocive o moleste devono essere evitate quanto possibile e, se necessario, rimosse. Le relative spese sono a carico di chi le ha causate. 3 Il Cantone e i Comuni possono promuovere l’applicazione di tecnologie ecologicamente sostenibili.
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Art. 103
1 Il Cantone e i Comuni provvedono alla conservazione e alla protezione della fauna e della flora. 2 Essi provvedono altresì alla conservazione di paesaggi, siti, gruppi di edifici e singole costruzioni di pregio, nonché di monumenti naturali e beni culturali.
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Art. 104
1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano, nel loro insieme, organizzati in modo sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente, e affinché la rete dei trasporti sia efficiente. 2 Il Cantone esercita la sovranità sulle strade appartenenti allo Stato. 2bis Il Cantone provvede all’efficienza della rete di strade cantonali per il traffico privato motorizzato. Una riduzione dell’efficienza su singoli tratti deve essere quanto meno compensata nella rete stradale circostante.8 3 Il Cantone e i Comuni promuovono il trasporto pubblico delle persone sull’intero territorio cantonale.
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Art. 105
1 Il Cantone esercita la sovranità sulle acque. 2 Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico. 3 Essi provvedono alla protezione dalle piene e da altri pericoli naturali. Promuovono la rinaturazione delle acque.
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Art. 106
1 Il Cantone crea condizioni quadro favorevoli a un approvvigionamento energetico sufficiente, economico, sicuro e riguardoso dell’ambiente. 2 Esso crea incentivi per l’utilizzazione di energie indigene e rinnovabili e per un consumo energetico razionale. 3 Il Cantone provvede altresì affinché l’approvvigionamento elettrico sia sicuro ed economico.
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Art. 107
1 Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli a un’economia diversificata, competitiva, sociale e liberale. In tal ambito tengono conto in particolare dello sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché della collaborazione tra le parti sociali. 2 In collaborazione con i privati, essi promuovono misure che consentano di conciliare l’attività professionale con compiti assistenziali. 3 Essi creano condizioni quadro che favoriscano un’offerta diversificata di posti di lavoro e di tirocinio.
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Art. 108
Il Cantone provvede affinché i settori dell’agricoltura e della silvicoltura siano gestiti nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e possano adempiere i loro diversi compiti.
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Art. 109
Il Cantone gestisce una banca cantonale.
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Art. 110
Il Cantone e i Comuni promuovono la costruzione di abitazioni di utilità pubblica e l’accesso alla proprietà per uso personale.
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Art. 111
1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le persone che si trovano in una situazione di bisogno cui non riescono a far fronte con le proprie forze trovino un tetto e ricevano mezzi sufficienti ad assicurare la loro esistenza. 2 Essi promuovono la riqualificazione professionale e il perfezionamento dei disoccupati e il loro reinserimento nel mondo del lavoro. 3 Per lottare contro le situazioni di disagio sociale e la povertà, il Cantone e i Comuni promuovono misure di autoaiuto.
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Art. 112
In collaborazione con i privati, il Cantone e i Comuni: - a.
- sostengono la famiglia in quanto comunità composta di adulti e bambini;
- b.
- promuovono la protezione dei fanciulli e dei giovani e la loro integrazione nella società;
- c.
- migliorano la qualità di vita degli anziani.
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Art. 113
1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile. 2 Essi promuovono le misure di prevenzione.
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Art. 114
1 Il Cantone e i Comuni promuovono la convivenza dei diversi gruppi della popolazione nel rispetto e nella tolleranza reciproci, nonché la loro partecipazione alla vita pubblica. 2 Essi prendono provvedimenti per sostenere l’integrazione degli stranieri residenti nel Cantone.
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Art. 115
Il Cantone e i Comuni provvedono a un sistema educativo che consideri e sviluppi le capacità intellettuali, psichiche, sociali e fisiche di ognuno, ne consolidi il senso di responsabilità e socialità e s’impronti al pieno sviluppo di ciascuno a livello personale e professionale.
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Art. 116
1 Il Cantone e i Comuni gestiscono scuole pubbliche che dispensino un insegnamento di qualità. 2 Le scuole pubbliche rispettano i valori fondamentali dello Stato democratico. Sono aconfessionali e apolitiche.
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Art. 117
1 Le scuole private che adempiono gli stessi compiti della scuola pubblica dell’obbligo sottostanno all’autorizzazione e alla vigilanza dello Stato. 2 Il Cantone può sostenere le scuole private che forniscono prestazioni d’interesse pubblico.
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Art. 118
Il Cantone provvede alla qualità dell’insegnamento e della ricerca nell’università e nelle altre scuole universitarie.
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Art. 119
1 Il Cantone promuove la formazione professionale. 2 Il Cantone e i Comuni promuovono il perfezionamento professionale e l’educazione degli adulti.
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Art. 120
Il Cantone e i Comuni promuovono la cultura e l’arte.
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Art. 121
Il Cantone e i Comuni promuovono lo sport.
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