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Art. 3 Vigilanza
L’Ufficio federale vigila sull’applicazione della legge. Nei casi di rilevanza poli-tica, si consulta con la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.
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Art. 4 Procedura in caso di giurisdizione penale federale
Nelle cause penali di competenza del Tribunale penale federale e non delegate a un’autorità cantonale (art. 18 della LF del 15 giu. 19347 sulla procedura penale), la proposta di estradizione all’Ufficio federale (parte seconda della legge) e le domande d’«altra assistenza» a uno Stato estero (parte terza della legge) sono fatte dal procuratore generale della Confederazione o dal giudice istruttore federale.8 2 La proposta di delega all’estero del perseguimento penale o dell’esecuzione (parti quarta e quinta della legge) è fatta dal procuratore generale della Confederazione. 3 L’esecuzione delle domande estere d’«altra assistenza» (parte terza della legge) è decisa dalle autorità cantonali d’intesa con il Ministero pubblico della Confederazione. 4 L’accettazione delle domande estere d’assunzione del perseguimento penale o d’assunzione dell’esecuzione è decisa dall’Ufficio federale d’intesa con il Ministero pubblico della Confederazione. 7 [CS 3 286; RU 1971 777n. III 4, 19741857all. n. 2, 1978 688art. 88 n. 4, 1979 1170, 1992 288all. n. 15 2465 all. n. 2, 1993 1993, 1997 2465all. n. 7, 2000 505n. I 3 2719 n. II 3 2725 n. II, 2001 118 n. I 3 3071 n. II 1 3096 all. n. 2 3308, 2003 2133all. n. 9, 2004 1633n. I 4, 2005 5685all. n. 19, 2006 1205all. n. 10, 2007 6087, 2008 1607all. n. 1 4989 all. 1 n. 6 5463 all. n. 3, 2009 6605all. n. II 3. RU 2010 1881]. Vedi ora: gli art. 25 e 26del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007 (RS 312.0). 8 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20033669).
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Art. 5 Comunicazioni all’Ufficio federale 9
Le decisioni di autorità cantonali e federali inerenti all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nonché decisioni della corte dei reclami penali del Tribunale penale federale devono essere comunicate all’Ufficio federale. 9 Nuovo testo giusta il n. II 25 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
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Art. 6 Consenso
Se un provvedimento d’assistenza presuppone il consenso dell’interessato (art. 7, 54, 70 e 101 della legge), questi dev’essere avvertito della possibilità di revocare il consenso e del termine concessogli a tal fine. Tale avvertimento è menzionato nel processo verbale.
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Art. 7 Trasmissione alle autorità federali
Ove trattisi di decidere giusta l’articolo 17 della legge, le autorità esecutive trasmettono l’inserto alla competente autorità federale.
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Art. 8 Scelta della procedura
1 Nella scelta della procedura (art. 19 della legge) vanno considerati: - a.
- i rapporti della persona perseguita con lo Stato richiesto e con la Svizzera;
- b.
- la probabilità di un’espulsione dalla Svizzera;
- c.
- l’economia processuale;
- d.
- in caso di più reati, il loro giudizio complessivo.
2 Se alla Svizzera è chiesta l’estradizione di uno straniero ed i presupposti per l’assunzione del perseguimento o dell’esecuzione sono adempiti (art. 85 cpv. 2 e art. 94 della legge), l’Ufficio federale decide giusta i criteri di cui al capoverso 1 e d’intesa con le autorità competenti per il procedimento penale. Esso sente dapprima la persona perseguita.
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Art. 9 Elezione di domicilio
La parte, o il suo patrocinatore, che abiti all’estero deve eleggere un domicilio in Svizzera dove possano esserle fatte le notificazioni. In caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse.
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Art. 9a Persona toccata 10
Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80hdella legge, segnatamente: - a.
- nel caso di richiesta d’informazioni su un conto, il titolare del conto;
- b.
- nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
- c.
- nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
10Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
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Art. 10 Esposto dei fatti
1 L’esposto dei fatti può essere contenuto nella domanda o negli allegati. 2 Vi devono essere perlomeno indicati il luogo, la data e il modo in cui fu commesso il reato.
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Art. 11 Domande svizzere
1 Alle domande svizzere s’applicano per analogia gli articoli 27 a 29 della legge, sempre che lo Stato richiesto non ponga altre esigenze. 2 Le domande e i documenti a sostegno non devono contenere indicazioni che: - a.
- siano atte ad aggravare la situazione di persone nello Stato richiesto a cagione delle loro opinioni politiche, della loro appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità; oppure
- b.
- possano dar adito a contestazioni nello Stato richiesto.
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Art. 12 Spese a carico dell’estero
1 Le autorità svizzere possono ripetere allo Stato richiedente il pagamento integrale delle spese insorte nell’esecuzione della domanda. 2 Il loro lavoro può essere fatturato se rappresenta più di un’intera giornata lavorativa e se la Svizzera non potrebbe ottenere gratuitamente assistenza nello Stato richiedente. 3 Le spese complessive inferiori a 200 franchi non sono fatturate in nessun caso.
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Art. 13 Ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni
1 Di regola le autorità federali e cantonali non riscuotono le une dalle altre né emolumenti né indennità per il tempo o il lavoro dedicato al disbrigo di affari contemplati dalla legge.11 1bis Le spese a carico della Confederazione nell’applicazione dell’articolo 79alettera b della legge sono assunte dal Cantone.12 2 Qualora un’autorità federale ordini l’arresto di una persona, la Confederazione assume le spese dei seguenti provvedimenti: - a.
- carcerazione (art. 47, 72 cpv. 2 e 102 cpv. 2 della legge);
- b.
- trasporto e accompagnamento dei carcerati;
- c.
- patrocinio d’ufficio nel procedimento d’assistenza (art. 21 cpv. 1 della legge);
- d.
- cure mediche indispensabili al carcerato.
11Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). 12Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
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Art. 14 Esame preliminare 13
Quando l’Ufficio federale deve esaminare se i presupposti della cooperazione con l’estero siano adempiuti (art. 78 cpv. 2, 91 cpv. 1 e 104 della legge), l’accettazione o la trasmissione della domanda all’autorità esecutiva non è impugnabile a titolo indipendente. 13Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).
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