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Art. 24 Principio 48
1 Nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori. 2 Per soddisfare l’esigenza di cui al capoverso 1 occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione. 3 Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in circolazione devono per lo meno soddisfare le esigenze degli articoli 25–32 e 34 capoverso 2. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996.49 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 49 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583).
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Art. 25 Portata 50
Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che possano sopportare i carichi e le sollecitazioni cui sono sottoposte impiegandole secondo il loro scopo. Se necessario, la portata deve essere indicata in modo ben visibile. 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
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Art. 26 Costruzione e pulizia
1 Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che su di esse non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.51 2 Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, le attrezzature e gli strumenti tecnici devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti. La pulizia dev’essere eseguita ad intervalli regolari. 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
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Art. 27 Accessibilità 52
Le attrezzature di lavoro devono essere accessibili senza pericolo per l’esercizio normale, l’esercizio particolare (art. 43) e la manutenzione; altrimenti, devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all’ordinanza 3 del 18 agosto 199353 concernente la legge sul lavoro (OLL3), e segnatamente per quanto concerne l’ergonomia. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). 53 RS 822.113
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Art. 28 Dispositivi e misure di protezione 54
1 Le attrezzature di lavoro i cui elementi mobili presentano rischi per i lavoratori devono essere munite di dispositivi di protezione che impediscano di accedere o intervenire nelle zone pericolose degli elementi mobili. 2 Se nel tipo di attività lavorativa prevista è necessario entrare con le mani nella zona di utensili mobili, le attrezzature di lavoro devono essere munite di dispositivi di protezione appropriati e devono essere prese le misure di protezione necessarie affinché non si possa penetrare nella zona di pericolo involontariamente. 3 Le attrezzature di lavoro che presentano rischi per i lavoratori in caso di contatto accidentale con loro elementi a temperatura elevata o molto bassa, di proiezione o caduta di oggetti oppure di emissione di sostanze o gas devono essere munite di dispositivi di protezione oppure si devono prendere misure di protezione appropriate. 4 Le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di protezione possono essere utilizzate soltanto se tali dispositivi sono in posizione di sicurezza oppure se nell’esercizio particolare la sicurezza è garantita in altro modo. 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
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Art. 29 Fonti d’accensione
1 Le attrezzature di lavoro situate in zone esposte a pericolo d’incendio o d’esplosione devono essere concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti d’accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.55 2 Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
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Art. 30 Dispositivi di comando 56
1 Le attrezzature di lavoro e, se necessario, anche le loro unità funzionali devono essere munite di dispositivi che consentono di isolarle o disinserirle da ciascuna delle loro fonti di alimentazione di energia. L’eventuale energia residua pericolosa deve poter essere dissipata. I dispositivi devono poter essere assicurati contro un loro reinserimento qualora ne risulti un pericolo per i lavoratori. 2 I dispositivi di comando per il funzionamento delle attrezzature di lavoro, quando esercitano un influsso sulla sicurezza, devono svolgere la loro funzione con affidabilità, essere chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura adatta. 3 Nelle attrezzature di lavoro le manovre di avviamento devono essere possibili soltanto con un’azione volontaria su un sistema di azionamento previsto a tal fine. 4 Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita dei dispositivi richiesti per avviare le necessarie manovre di arresto. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
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Art. 31 Serbatoi e condotte
1 I serbatoi, i recipienti, i sili e le tubature devono essere muniti dei dispositivi di blocco e di protezione necessari. Tali dispositivi devono essere collocati in modo ben visibile. Durante i lavori di riempimento, vuotatura, manutenzione o pulizia devono essere prese le necessarie misure di protezione.57 2 I serbatoi, i recipienti e le tubature devono essere marcati in modo intelligibile e indelebile se il contenuto, la temperatura, la pressione o rischi di confusione costituiscono un pericolo per i lavoratori. La direzione del flusso, se non è chiaramente riconoscibile, dev’essere indicata sulle condotte. 3 I canali delle condotte devono essere concepiti in modo da garantire una buona disposizione delle medesime. I canali percorribili devono inoltre essere concepiti in modo che possano essere percorsi senza pericolo. 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
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Art. 32 Bruciatori per scopi tecnici
1 I bruciatori per scopi tecnici devono essere sistemati ed esercitati in modo da evitare, segnatamente, qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione. Nel locale in cui sono ubicati dev’essere assicurata una sufficiente immissione d’aria. 2 Ove s’impieghino combustibili che possono cagionare esplosioni, vanno sistemati, fuori delle zone di lavoro o di passaggio, dispositivi di compensazione della pressione, in particolare valvole apposite. La loro funzionalità non deve venir compromessa. Se tali dispositivi non possono essere collocati per motivi tecnici, devono essere adottati altri provvedimenti di sicurezza.
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Art. 32a Utilizzazione delle attrezzature di lavoro 58
1 Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d’uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso. 2 Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell’ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all’OLL 359, segnatamente per quanto concerne l’ergonomia. 3 Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzate nelle condizioni d’uso previste. Il controllo deve essere documentato. 4 Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche essenziali o vengono usate in condizioni non previste dal fabbricante o in modo non conforme alla loro destinazione, i possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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Art. 32b Manutenzione delle attrezzature di lavoro 60
1 Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d’uso e del luogo d’utilizzazione. Essa deve essere documentata. 2 Le attrezzature di lavoro, quando sono esposte a influssi dannosi quali il caldo e il freddo, i gas e le sostanze corrosive, devono essere controllate periodicamente secondo un piano prestabilito. Vanno controllate anche a seguito di eventi straordinari che potrebbero pregiudicarne la sicurezza. Il controllo deve essere documentato. 60 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).
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Art. 32c Impianti per gas liquefatto 61
1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto. 2 Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi. 3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. 4 Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta. 5 Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia. 6 La commissione di coordinamento emana direttive a protezione dei lavoratori per quanto concerne la costruzione, la manipolazione e il controllo di impianti per gas liquefatto e la qualifica professionale necessaria. Inoltre, tiene conto dell’articolo 49a dell’ordinanza del 19 giugno 199562 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell’articolo 129 dell’ordinanza dell’8 novembre 197863 sulla navigazione interna. Affida l’elaborazione di queste direttive a una commissione specializzata, in cui sono rappresentati gli Uffici federali interessati e l’associazione «Circolo di lavoro GPL64».
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