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Art. 83 Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
1L’ufficio di compensazione: - a.
- contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- b.
- tiene i conti del fondo di compensazione;
- c.1
- controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;
- cbis.2verifica l’adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;
- d.
- verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;
- e.3
- impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;
- f.4
- decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell’AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a);
- g.
- assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza;
- h.5
- prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;
- i.6
- gestisce un sistema d’informazione che serve all’adempimento dei compiti legali, nonché a scopi statistici;
- k.7
- prende le decisioni giusta l’articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;
- l.
- sorveglia le decisioni del servizio cantonale;
- m.8decide della computabilità delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- n.
- provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali;
- nbis.9garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’allegato I articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
- o.11
- dirige il centro di informatica delle casse di disoccupazione;
- p.12
- coordina l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;
- q.13
- prende disposizioni per l’applicazione dell’articolo 59a;
- r.14
- decide in deroga all’articolo 35 LPGA15 sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali;
- s.16
- statuisce sui casi di cui all’articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.
2Esso sottopone alla commissione di sorveglianza: - a.
- il conto d’esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetterà, corredati del proprio parere, al Consiglio federale;
- b.
- altri conteggi periodici;
- c.17
- rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- d.18
- le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);
- e.19
- i rendiconti previsti nell’articolo 59c capoverso 3;
- f.20
- il bilancio preventivo e il conto del centro d’informatica.
3La Seco dirige l’ufficio di compensazione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). 2 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588). 4 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2772; FF 2000 205). 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 9 Introdotto dall’art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali) (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899). 10 RS0.142.112.681 11 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 12 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 13 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 14 Introdotta dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 15 RS 830.1 16 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 20 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
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Art. 83a Revisione e controllo dei datori di lavoro
1L’ufficio di compensazione, se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. 2Sono fatte salve le decisioni secondo l’articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2. 3In materia di controllo dei datori di lavoro decide l’ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell’incasso.
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Art. 84 Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
1Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria. 2I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente. 3Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione. 4Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.1 5Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.
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Art. 85 Servizi cantonali
1I servizi cantonali: - a.1 consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilità di reintegrazione dell’assicurato;
- b.
- appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;
- c.
- decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;
- d.
- verificano l’idoneità al collocamento dei disoccupati;
- e.2
- decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;
- f.
- eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;
- g.
- sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all’indennità per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);
- h.3
- esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;
- i.4
- esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2;
- j.5
- fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- k.6
- rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
2...7
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 5 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 7 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 273; FF 1994 I 312).
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Art. 85a
…1 Introdotto dall’art. 42 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RU 1991 392; FF 1985 III 503). Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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Art. 85b Uffici di collocamento regionali
1I Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2.2 2Per l’adempimento dei loro compiti, gli uffici di collocamento regionali possono avvalersi di privati. 3I Cantoni comunicano all’ufficio di compensazione i compiti e le competenze attribuite agli uffici di collocamento regionali. 4Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento.3
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 3 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
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Art. 85c Servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Ogni Cantone può istituire al massimo un servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Può affidargli compiti del servizio cantonale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
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Art. 85d Commissioni tripartite
1Le commissioni tripartite prestano consulenza agli uffici regionali di collocamento nelle loro attività e danno la loro approvazione conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera i. 2I Cantoni designano le commissioni tripartite competenti per ogni ufficio regionale di collocamento. Queste si compongono di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dell’autorità del mercato del lavoro. Ne fanno parte, con voto consultivo, anche un rappresentante della cassa pubblica e un rappresentante dell’autorità cantonale incaricata della formazione professionale. 3Le commissioni tripartite hanno il diritto di essere informate sulle attività svolte dagli uffici regionali di collocamento. 4D’intesa con le parti sociali, i Cantoni possono affidare alle commissioni tripartite i compiti di cui all’articolo 85. 5I rappresentanti delle parti sociali nelle commissioni tripartite si adoperano affinché le loro organizzazioni approntino un’offerta sufficiente di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
1 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002 (RU 2002 3453; FF 2002 715). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
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Art. 85e Promovimento della collaborazione intercantonale
1Diversi Cantoni possono, con l’approvazione dell’ufficio di compensazione, gestire in comune un servizio cantonale per il loro territorio, uffici regionali di collocamento e servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. 2Il Consiglio federale e l’ufficio di compensazione impartiscono ai Cantoni condizioni quadro in materia di gestione e di finanze, al fine di promuovere la collaborazione intercantonale.
1 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
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Art. 85f Promovimento della collaborazione interistituzionale
1I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con: - a.
- gli uffici di orientamento professionale;
- b.
- i servizi sociali;
- c.
- gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
- d.
- gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro le malattie;
- e.2
- gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
- f.
- le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;
- g.
- l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- h.
- altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.
2In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA3, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 35a capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19894 sul collocamento (LC) se: - a.
- la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
- b.
- gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
3Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui: - a.
- non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
- b.
- le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento:
- 1.
- per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e
- 2.
- per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.
4Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.
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Art. 85g Responsabilità dei Cantoni nei confronti della Confederazione
1Il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi cantonali, uffici regionali di collocamento, servizio logistico per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, commissioni tripartite o uffici del lavoro dei suoi Comuni hanno causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni. 2L’ufficio di compensazione fa valere mediante formale decisione i suoi diritti al risarcimento dei danni. Può rinunciarvi in caso di colpa lieve. 3I versamenti effettuati dal Cantone sono accreditati al fondo di compensazione. 4La responsabilità si estingue se l’ufficio di compensazione non emana una decisione entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno. 5Il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il Consiglio federale fissa l’importo dell’indennità per il rischio di responsabilità e definisce in che misura il Cantone risponde per ogni caso di danno.2
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Art. 85h Responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati e di terzi
1Gli assicurati o i terzi devono presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA2 all’autorità cantonale competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale decisione. 2La responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso non presenta la sua domanda entro un anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno.
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Art. 86 Casse di compensazione AVS
Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi e li versano all’ufficio centrale di compensazione dell’AVS.
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Art. 87 Ufficio centrale di compensazione dell’AVS
1L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS: - a.
- controlla i conteggi delle casse di compensazione AVS;
- b.
- versa i contributi riscossi al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;
- c.
- presenta annualmente i conti all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2Il Consiglio federale disciplina la cooperazione tra l’ufficio centrale di compensazione dell’AVS e l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
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Art. 88 Datori di lavoro
1I datori di lavoro: - a.
- regolano i conti per i loro contributi e per quelli dei loro lavoratori con la competente cassa di compensazione AVS (art. 5 cpv. 1 e art. 6);
- b.
- compilano tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
- c.
- osservano le prescrizioni loro applicabili riguardo all’indennità per lavoro ridotto, all’indennità per intemperie e a quella per insolvenza;
- d.1
- soddisfano gli obblighi loro imposti in materia d’informazione e annuncio; in deroga all’articolo 28 capoverso 3 LPGA2, l’autorizzazione della persona che richiede le prestazioni assicurative non è necessaria.
2I datori di lavoro rispondono verso la Confederazione di tutti i danni che essi stessi o persone da loro incaricate cagionano intenzionalmente o per negligenza. È applicabile per analogia l’articolo 82 capoversi 3 e 4.3 2bisSe la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro, dette spese sono a carico di questi ultimi.4 2terSe il datore di lavoro ha ottenuto indebitamente indennità per lavoro ridotto o per intemperie, l’ufficio di compensazione può decidere, in deroga all’articolo 25 capoverso 1 LPGA5, di fargli pagare un importo fino al doppio delle prestazioni riscosse. La cassa è incaricata dell’incasso.6 3Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni7 sugli atti illeciti.8 4...9 5La responsabilità di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.10
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761). 2 RS 830.1 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 4 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). 5 RS 830.1 6 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 7 RS 220 8 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta l’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). 9 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Abrogato dall’all. n. 24 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). 10 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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Art. 89 Commissione di sorveglianza
1La commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione controlla lo stato e l’evoluzione del fondo di compensazione ed esamina i conti e il rapporto annui dell’assicurazione, a destinazione del Consiglio federale; il rapporto annuo può anche redigerlo da sé. Essa emana direttive sui collocamenti del fondo di compensazione. 2Assiste il Consiglio federale in tutte le questioni finanziarie dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare ove si tratti di modificare le aliquote di contribuzione, nel qual caso ha essa stessa diritto di proposta, o di determinare le spese amministrative computabili delle casse, dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.1 3Assiste il Consiglio federale nell’elaborazione dei testi legislativi e può presentargli proposte, segnatamente nel campo dei provvedimenti preventivi.2 4Decide dei sussidi alla ricerca in materia di mercato del lavoro (art. 73 cpv. 2).3 Può dare all’ufficio di compensazione, nei limiti delle prescrizioni legali, direttive generali per l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.4 5È competente in materia di bilancio preventivo e contabilità per le spese amministrative delle casse e dei Cantoni come pure dell’ufficio di compensazione (art. 92).5 6È composta di 7 rappresentanti dei datori di lavoro, di 7 dei lavoratori e di 7 della Confederazione, dei Cantoni e delle cerchie scientifiche. 7Il Consiglio federale elegge i membri e designa il presidente.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 273; FF 1994 I 312). 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3093; FF 2000 1588).
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Art. 89a Responsabilità dei servizi della Confederazione e delle casse di compensazione
1Le domande di risarcimento degli assicurati o di terzi di cui all’articolo 78 LPGA2 contro l’ufficio di compensazione, il fondo di compensazione, le casse di compensazione dell’AVS, l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS o la commissione di sorveglianza vanno presentate al servizio competente; quest’ultimo statuisce mediante decisione. 2Per la responsabilità delle casse di compensazione dell’AVS verso la Confederazione si applica per analogia l’articolo 70 LAVS3. L’ufficio di compensazione stabilisce, mediante decisione, l’importo del risarcimento.
1 Introdotto dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). 2 RS 830.1 3 RS 831.10
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