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Art. 6 Incombenze governative
1 Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa. 2 Accorda la priorità alle incombenze governative. 3 Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l’attività del Governo. 4 Si adopera per l’unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.
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Art. 7 Legislazione
Fatto salvo il diritto d’iniziativa parlamentare, il Consiglio federale dirige la fase preliminare della procedura legislativa. Sottopone all’Assemblea federale i disegni di modifica della Costituzione, di leggi e decreti federali ed emana le ordinanze, purché ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
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Art. 7a Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 45
1 Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. L’autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l’autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo.6 1bis Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia.7 2 Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata.8 3 Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:9 - a.
- non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti;
- b.
- servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base;
- c.
- sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.10
4 Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:11 - a.
- adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale;
- b.
- contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;
- c.
- comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all’anno.12
4 Introdotto dal n. II 3 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 20033543; FF 200130974867). 5 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 7 Introdotto dal n. I 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 8 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 9 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 10 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). 11 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 12 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669).
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Art. 7b Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 13
1 Nel caso in cui la conclusione o la modifica di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione provvisoria senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.14 1bis Il Consiglio federale rinuncia all’applicazione provvisoria se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere.15 2 L’applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l’approvazione del trattato in questione. 3 Il Consiglio federale notifica la fine dell’applicazione provvisoria agli Stati contraenti. 13 Introdotto dal n. I 1 della LF del 8 ott. 2004 sull’applicazione provvisoria di trattati internazionali, in vigore dal 1° apr. 2005 (RU 2005 1245; FF 2004 665883). 14 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). 15 Introdotto dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669).
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Art. 7bbis Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 16
1 Nel caso in cui la denuncia di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. 2 Il Consiglio federale rinuncia alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere. 16 Introdotto dal n. I 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491).
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Art. 7c Ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese 17
1 Se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza fondandosi direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale. 2 Il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità dell’ordinanza; la durata di validità è al massimo di quattro anni. 3 Può prorogarne una volta la durata di validità. In questo caso, l’ordinanza decade se entro sei mesi dall’entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all’Assemblea federale un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza. 4 L’ordinanza decade inoltre: - a.
- se il progetto di cui al capoverso 3 è respinto dall’Assemblea federale; o
- b.
- al più tardi con l’entrata in vigore della base legale di cui al capoverso 3.
17 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473).
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Art. 7d Ordinanze concernenti la salvaguardia della sicurezza interna o esterna 18
1 Per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza fondata sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale. 2 L’ordinanza decade: - a.
- sei mesi dopo la sua entrata in vigore, se il Consiglio federale non ha sottoposto all’Assemblea federale:
- 1.
- un progetto di base legale per il contenuto dell’ordinanza, o
- 2.
- un progetto di ordinanza dell’Assemblea federale conformemente all’articolo 173 capoverso 1 lettera c della Costituzione federale, destinato a sostituire l’ordinanza del Consiglio federale;
- b.
- se il progetto è respinto dall’Assemblea federale; o
- c.
- quando la base legale o l’ordinanza dell’Assemblea federale che la sostituisce entra in vigore.
3 L’ordinanza dell’Assemblea federale di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 decade al più tardi tre anni dopo la sua entrata in vigore. 18 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473).
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Art. 7e Decisioni a salvaguardia degli interessi del Paese o della sicurezza interna o esterna 19
1 Il Consiglio federale può emanare una decisione fondata sull’articolo 184 capoverso 3 o sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale: - a.
- se la salvaguardia degli interessi del Paese lo esige; o
- b.
- per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna.
2 Il Consiglio federale informa l’organo competente dell’Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione. 19 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 dic. 2010 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1381; FF 2010 13932473).
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Art. 8 Organizzazione e direzione dell’Amministrazione federale 20
1 Il Consiglio federale definisce un’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l’Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 2 Aumenta l’efficienza dell’Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d’innovazione. 3 Vigila costantemente e sistematicamente sull’Amministrazione federale. 4 Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all’Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione. 5 Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome: - a.
- persone di diritto pubblico o privato:
- 1.
- non appartenenti all’Amministrazione federale centrale,
- 2.
- istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e
- 3.
- incaricate di compiti amministrativi;
- b.
- il settore dei politecnici federali.22
20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431). 22 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 201029332969).
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Art. 9 Esecuzione e giurisdizione
1 Il Consiglio federale provvede all’esecuzione degli atti normativi e delle altre decisioni dell’Assemblea federale. 2 Esercita la giurisdizione amministrativa attribuitagli dalla legge.
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Art. 10 Informazione
1 Il Consiglio federale assicura l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico. 2 Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti. 3 Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d’interessi pubblici o privati preponderanti.
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Art. 10a Portavoce del Consiglio federale 23
1 Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. 2 Il portavoce del Consiglio federale: - a.
- informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;
- b.
- fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all’informazione e alla comunicazione;
- c.
- coordina le attività d’informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.
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Art. 11 Relazioni pubbliche
Il Consiglio federale cura le relazioni con l’opinione pubblica e s’informa sulle opinioni e sulle aspettative manifestate nella pubblica discussione.
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