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Art. 16 Organo responsabile e controlli
1L'organo federale che nell'adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati. 2Se organi federali trattano dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati, il Consiglio federale può regolare in modo specifico i controlli e la responsabilità in materia di protezione dei dati.
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Art. 17 Fondamenti giuridici
1Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. 2I dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente: - a.
- ciò sia indispensabile per l'adempimento di un compito chiaramente definito in una legge in senso formale;
- b.1
- il Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non sono pregiudicati i diritti della persona interessata; o
- c.2
- la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento.
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Art. 17a Trattamento automatizzato dei dati nell'ambito di sistemi pilota
1Su preavviso favorevole dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale se: - a.
- i compiti che richiedono tale trattamento sono disciplinati in una legge in senso formale;
- b.
- sono presi provvedimenti sufficienti per impedire lesioni della personalità; e
- c.
- la messa in opera del trattamento dei dati esige imperativamente una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale.
2La messa in opera del trattamento dei dati può esigere imperativamente una fase sperimentale se: - a.
- l'adempimento di un compito richiede innovazioni tecniche i cui effetti devono essere previamente valutati;
- b.
- l'adempimento di un compito richiede misure organizzative o tecniche importanti la cui efficacia deve essere previamente esaminata, segnatamente nell'ambito di una collaborazione tra organi federali e cantonali; o
- c.
- essa richiede la comunicazione di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità alle autorità cantonali mediante una procedura di richiamo.
3Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza le modalità del trattamento automatizzato. 4L'organo federale competente presenta un rapporto di valutazione al Consiglio federale al più tardi due anni dopo la messa in opera del sistema pilota. Nel rapporto propone la continuazione o l'interruzione del trattamento. 5Il trattamento automatizzato dei dati deve in ogni caso essere interrotto se la relativa base giuridica non è entrata in vigore mediante una legge in senso formale entro cinque anni dalla messa in opera del sistema pilota.
1 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (FF 2003 1885, 2006 3291; RU 2006 4873). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 15 dic. 2006 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
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Art. 18 Raccolta di dati personali
1L'organo federale che raccoglie sistematicamente dei dati, in particolare per mezzo di questionari, comunica lo scopo e il fondamento giuridico del trattamento, le categorie dei partecipanti alla collezione di dati e dei destinatari dei dati. 2...1
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Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali
1Se vengono raccolti dati personali, gli organi federali hanno l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi. 2Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni: - a.
- l'identità del detentore della collezione di dati;
- b.
- le finalità del trattamento dei dati;
- c.
- le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;
- d.
- il diritto d'accesso di cui all'articolo 8;
- e.
- le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti.
3Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi. 4L'obbligo di informare degli organi federali decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se: - a.
- la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure
- b.
- l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.
- 5Se l'obbligo di informare pregiudica la competitività di un organo federale, il Consiglio federale può limitare tale obbligo alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità.
1 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
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Art. 18b Restrizione dell'obbligo di informare
1Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2. 2Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l'obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.
1 Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
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Art. 19 Comunicazione di dati personali
1Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali se ne esistono i fondamenti giuridici giusta l'articolo 17, oppure se: - a.
- i dati, nel caso specifico, sono indispensabili al destinatario per l'adempimento del suo compito legale;
- b.1
- la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso;
- c.2
- la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta alla loro comunicazione; o
- d.
- il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta il proprio consenso oppure blocca la comunicazione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; nella misura del possibile alla persona interessata deve prima essere data l'occasione di pronunciarsi.
1bisNell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 20043 sulla trasparenza se: - a.
- i dati personali da comunicare sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici; e
- b.
- sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.4
2Gli organi federali hanno il diritto di comunicare, dietro richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 non sono adempite. 3Gli organi federali possono permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali degni di particolare protezione come pure profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale.56 3bisGli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base giuridica prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rendono accessibili informazioni al pubblico in virtù del capoverso 1bis. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.7 4L'organo federale rifiuta la comunicazione, la limita o la vincola a oneri, se: - a.
- lo esige un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o
- b.
- lo esige un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). 3 RS 152.3 4 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783). 5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [(art. 33 LRC; RU 1974 1051). 6 RU 1993 2022 7 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783).
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Art. 20 Blocco della comunicazione dei dati
1La persona interessata che rende verosimile un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile blocchi la comunicazione di determinati dati personali. 2L'organo federale rifiuta o toglie il blocco se: - a.
- esiste un obbligo legale alla comunicazione; o
- b.
- l'adempimento del suo compito ne fosse altrimenti pregiudicato.
3È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 1bis.2
1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). 2 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.3).
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Art. 21 Offerta di documenti all'Archivio federale
1Conformemente alla legge federale del 26 giugno 19982 sull'archiviazione, gli organi federali offrono all'Archivio federale di riprendere tutti i dati personali di cui non hanno più bisogno in modo permanente. 2Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati: - a.
- sono resi anonimi;
- b.3
- devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885). 2 RS 152.1 3 Nuovo testo giusta il n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).
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Art. 22 Trattamento dei dati per scopi di ricerca, pianificazione e statistica
1Gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali per scopi impersonali, in particolare di ricerca, pianificazione e statistica, se: - a.
- i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo del trattamento;
- b.
- il destinatario comunica i dati soltanto con l'autorizzazione dell'organo federale; e
- c.
- i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permetta d'identificare le persone interessate.
2Le esigenze delle disposizioni seguenti non devono essere rispettate: - a.
- articolo 4 capoverso 3 sullo scopo del trattamento;
- b.
- articolo 17 capoverso 2 sui fondamenti giuridici per il trattamento dei dati degni di particolare protezione e dei profili della personalità; e
- c.
- articolo 19 capoverso 1 sulla comunicazione di dati.
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Art. 23 Attività di diritto privato di organi federali
1Se un organo federale compie un'attività soggetta al diritto privato, il trattamento dei dati personali è retto dalle disposizioni applicabili alle persone private. 2La sorveglianza è esercitata conformemente alle disposizioni valevoli per gli organi federali.
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Art. 24
…1 Abrogato dall'art. 31 della LF del 21 mar. 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, con effetto dal 1° lug. 1998 (RU 1998 1546; FF 1994 II 1004).
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Art. 25 Pretese e procedura
1Chi ha un interesse degno di protezione può esigere che l'organo federale responsabile: - a.
- si astenga dal trattamento illecito di dati personali;
- b.
- elimini le conseguenze di un trattamento illecito;
- c.
- accerti il carattere illecito del trattamento.
2Se non può essere provata né l'esattezza né l'inesattezza dei dati personali, l'organo federale può aggiungere ai dati una menzione che ne rilevi il carattere contestato. 3Il richiedente può in particolare esigere che l'organo federale: - a.
- rettifichi o distrugga dati o ne impedisca la comunicazione a terzi;
- b.
- comunichi a terzi o pubblichi la sua decisione, in particolare la rettifica, la distruzione, il blocco o la menzione che rileva il carattere contestato dei dati.
4La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. Le eccezioni previste dagli articoli 2 e 3 di tale legge non sono applicabili. 5...2
1 RS 172.021 2 Abrogato dal n. 26 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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Art. 25bis Procedura in caso di comunicazione di documenti ufficiali che contengono dati personali
Finché è in corso una procedura concernente l'accesso a documenti ufficiali ai sensi della legge del 17 dicembre 20042 sulla trasparenza che contengono dati personali, la persona interessata può, nell'ambito di questa procedura, far valere i diritti che le spettano in virtù dell'articolo 25 della presente legge rispetto ai documenti oggetto della procedura di accesso.
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