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Art. 19 Analisi dei rischi
Fedpol valuta i rischi per gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1, assegna a ciascuno di questi edifici un livello di minaccia e stabilisce gli obiettivi di protezione (analisi dei rischi).
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Art. 20 Misure di protezione architettoniche e tecniche presso gli edifici della Confederazione in Svizzera
1 Sulla base dell’analisi dei rischi, l’UFCL allestisce la pianificazione delle misure architettoniche e tecniche per gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 in Svizzera. Concorda con fedpol la pianificazione definitiva delle misure. 2 I titolari del diritto di polizia decidono le misure da attuare. 3 L’UFCL si assume, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure previste nella pianificazione. 4 Le unità organizzative interessate si assumono, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure che vanno al di là di quelle previste dalla pianificazione o che esse affidano a terzi.
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Art. 21 Misure di protezione organizzative presso gli edifici della Confederazione in Svizzera
1 Fedpol raccomanda misure organizzative ai titolari del diritto di polizia presso gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 in Svizzera. 2 I titolari del diritto di polizia decidono in merito alle misure organizzative e sono competenti per la loro attuazione. Le unità organizzative interessate si assumono i costi nei limiti dei crediti stanziati. 3 I titolari del diritto di polizia possono affidare l’esecuzione delle misure a servizi di sicurezza privati.
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Art. 22 Dichiarazione di rinuncia
Se il titolare del diritto di polizia rinuncia all’attuazione delle misure previste dalla pianificazione definitiva o delle misure organizzative raccomandate, fedpol può esigere una dichiarazione di rinuncia scritta.
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Art. 23 Casi particolari
1 Per gli edifici di cui all’articolo 16 capoversi 2 e 3, le competenti unità organizzative eseguono autonomamente l’analisi dei rischi e le misure di protezione che ne conseguono, sempre che fedpol non provveda, su richiesta, alla protezione dei suddetti edifici. 2 I titolari del diritto di polizia possono affidare l’esecuzione delle misure di protezione organizzative a servizi di sicurezza privati.
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Art. 24 Misure d’urgenza
In caso di minaccia imminente, fedpol può adottare le misure d’urgenza necessarie.
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Art. 25 Analisi dei rischi e misure di protezione presso gli edifici del DFAE all’estero
1 Fedpol esegue l’analisi dei rischi presso gli edifici del DFAE all’estero d’intesa con il DFAE e gli altri servizi interessati. 2 Il Comitato di sicurezza DFAE, composto dai rappresentanti del DFAE, dell’UFCL e di fedpol, stabilisce le misure di protezione sulla base dell’analisi dei rischi.
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Art. 26 Misure di protezione presso domicili privati
1 Fedpol valuta i rischi a cui sono esposti i domicili privati delle persone da proteggere. 2 Fornisce consulenza alle persone interessate in merito alle misure di protezione organizzative nonché, in collaborazione con l’UFCL e l’unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l’articolo 53 capoverso 1, alle misure di protezione architettoniche e tecniche e formula le pertinenti raccomandazioni. 3 Le persone interessate decidono in merito all’attuazione delle misure di protezione raccomandate. L’unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l’articolo 53 capoverso 1 provvede alla loro attuazione. 4 Se una persona rinuncia all’attuazione delle misure di protezione raccomandate o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell’interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare. 5 La Confederazione non risponde dei danni cagionati all’interessato da una sua rinuncia all’attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa collaborazione.
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Art. 27 Controllo
1 Fedpol può controllare l’attuazione delle misure e la sicurezza degli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1. A tal fine gli è garantito in ogni momento l’accesso alle informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e agli edifici. 2 Se accerta lacune in materia di sicurezza, le comunica ai titolari del diritto di polizia nonché all’UFCL e raccomanda di colmarle. 3 Se le lacune in materia di sicurezza non sono colmate in tempo utile a causa di divergenze di opinione, si applica quanto segue: - a.
- in caso di misure architettoniche e tecniche, è svolta una procedura di appianamento delle divergenze tra il titolare del diritto di polizia e l’UFCL ai sensi del capitolo 4 dell’ordinanza del 5 dicembre 20087 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;
- b.
- in caso di misure organizzative, le divergenze di opinione sono risolte, nel limite del possibile, di comune accordo tra fedpol e l’unità organizzativa interessata. Qualora non sia raggiunta un’intesa, fedpol può esigere dall’unità organizzativa interessata una dichiarazione di rinuncia.
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Art. 28 Rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali
Fedpol può fornire consulenza alle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché alle organizzazioni internazionali in Svizzera per quanto riguarda la minaccia a cui sono esposti i rispettivi edifici e le eventuali misure di protezione.
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Art. 29 Servizio di sicurezza
1 Fedpol effettua il servizio di sicurezza nei seguenti edifici: - a.
- gli edifici in cui si trova il posto di lavoro permanente di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione;
- b.
- gli edifici che ospitano fedpol insieme ad altre unità organizzative della Confederazione, su richiesta degli altri titolari del diritto di polizia;
- c.
- gli edifici di cui all’articolo 16 capoverso 1 che sono stati designati dal Consiglio federale.
2 Su base contrattuale e dietro compenso, può effettuare il servizio di sicurezza negli altri edifici di cui all’articolo 16 capoversi 1–3. 3 Per l’adempimento di tali compiti può ricorrere a servizi di sicurezza privati.
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Art. 30 Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia
1 A scopo di prevenzione e di allentamento della tensione nonché per raccogliere informazioni nell’ambito della protezione di edifici, fedpol e le competenti autorità cantonali di polizia possono prendere contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3bis LMSI. 2 La presa di contatto è retta dall’articolo 14 capoversi 2 e 3.
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