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Art. 37
1Il funzionario inquirente dell’amministrazione in causa accerta i fatti e assicura le prove. 2L’imputato può chiedere in ogni momento che si proceda a determinate operazioni d’inchiesta. 3Se non è necessario procedere a particolari operazioni di inchiesta, è steso immediatamente il processo verbale finale secondo l’articolo 61. 4Sono riservati i disposti dell’articolo 65 sul decreto penale in procedura abbreviata.
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Art. 38
1L’apertura, il decorso e gli accertamenti essenziali dell’inchiesta devono risultare chiaramente dall’inserto ufficiale. 2Il processo verbale di interrogatorio è steso seduta stante e, a conferma della sua veridicità, dev’essere sottoscritto, subito dopo la chiusura, dalla persona interrogata, cui ne deve essere data conoscenza, e dal funzionario inquirente; se manca la firma della persona interrogata, dev’esserne indicato il motivo. 3Il processo verbale di un’altra operazione d’inchiesta deve essere steso il più presto possibile, al più tardi però il giorno feriale successivo; la sua veridicità deve essere confermata dalla firma del funzionario inquirente. 4Ogni processo verbale indica il luogo e il giorno dell’operazione d’inchiesta e i nomi delle persone che vi hanno partecipato. Esso distingue tra gli accertamenti fatti dal funzionario inquirente e comunicazioni dei terzi.
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Art. 39
C. Interrogatori, informazioni
I. Imputato
1L’imputato è dapprima invitato a dichiarare il nome, l’età, la professione, l’attinenza e il domicilio. 2Il funzionario inquirente indica all’imputato il fatto che gli è contestato. Lo invita a spiegarsi sull’imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. 3Se non si tratta del primo interrogatorio, l’imputato può chiedere la presenza del difensore; questi ha il diritto di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente. 4Se l’imputato rifiuta di rispondere, ne sarà fatta menzione negli atti. 5Sono vietati al funzionario inquirente ogni coercizione, minaccia, promessa, indicazione inveritiera, domanda capziosa o analoghi procedimenti.
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Art. 40
Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre.
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Art. 41
1Ove i fatti non possano essere sufficientemente chiariti in altro modo, si può ricorrere all’interrogatorio di testimoni. 2All’interrogatorio e all’indennità dei testimoni si applicano per analogia gli articoli 163–166 e 168–176 CPP1 e l’articolo 48 della legge federale del 4 dicembre 19472 di procedura civile federale; il testimone che, senza motivo legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all’articolo 292 del Codice penale3 e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità.4 3L’imputato e il suo difensore hanno il diritto di assistere all’interrogatorio dei testimoni e di porre domande completive per il tramite del funzionario inquirente.
1 RS 312.0 2 RS 273 3 RS 311.0 4 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 42
IV. Citazione e ordine di accompagnamento
1Di regola, imputato e testimoni sono citati per scritto. Devono essere avvertiti delle conseguenze legali della mancata comparizione. 2La persona regolarmente citata, se non compare alla udienza senza sufficiente giustificazione, può esservi condotta con la forza pubblica. L’ordine di accompagnamento è emesso per scritto dal funzionario inquirente. 3Alla persona non comparsa senza giustificazione possono essere addossate le spese cagionate dalla sua assenza.
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Art. 43
1Si possono assumere periti qualora l’accertamento o l’apprezzamento dei fatti esiga conoscenze speciali. 2All’imputato dev’essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre.1 Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 183–185, 187, 189 e 191 CPP2, nonché l’articolo 61 della legge del 4 dicembre 19473 di procedura civile federale.4
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764). 2 RS 312.0 3 RS 273 4 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 44
1Il funzionario inquirente ordina un’ispezione oculare ogni qualvolta essa possa contribuire a chiarire i fatti. L’imputato e il difensore hanno il diritto di assistere all’ispezione. 2In caso d’ispezione di installazioni commerciali o industriali, è tenuto conto degli interessi legittimi della persona che occupa i locali.
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Art. 45
F. Provvedimenti coattivi
I. Disposizioni generali
1In caso di sequestro, perquisizione, fermo o arresto si deve procedere con il riguardo dovuto all’interessato e alla sua proprietà. 2In caso d’inosservanza di prescrizioni d’ordine non sono ammessi provvedimenti coattivi.
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Art. 46
II. Sequestro
1. Oggetto
1Devono essere sequestrati dal funzionario inquirente: - a.
- gli oggetti che possono avere importanza come mezzi di prova;
- b.
- gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
- c.
- i doni e gli altri profitti che saranno devoluti allo Stato.
2Altri oggetti e beni che hanno servito a commettere l’infrazione o che ne sono il prodotto possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni o per garantire un diritto di pegno legale. 3Gli oggetti e i documenti inerenti ai contatti tra una persona e il proprio avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 20001 sugli avvocati non possono essere sequestrati, sempre che l’avvocato non sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale.2
1 RS 935.61 2 Introdotto dal n. I 7 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
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Art. 47
1Il detentore di un oggetto o di un bene sequestrato è tenuto a consegnarlo al funzionario inquirente, ricevendo quietanza o copia del processo verbale di sequestro. 2Gli oggetti e i beni sequestrati sono menzionati nel processo verbale di sequestro e sono posti in luogo sicuro. 3Se gli oggetti sono esposti a rapido deprezzamento o richiedono una manutenzione costosa, l’amministrazione può farli mettere all’asta pubblica e, in caso d’urgenza, venderli a trattative private.
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Art. 48
III. Perquisizione domiciliare e personale
1. Motivi, competenza
1Si può procedere a una perquisizione domiciliare soltanto se è probabile che in un’abitazione o in altri locali, come anche in un fondo cintato e attiguo a una casa, si trovi nascosto l’imputato o vi si possano rintracciare oggetti o beni soggetti al sequestro oppure tracce dell’infrazione. 2Occorrendo, l’imputato può essere sottoposto a una perquisizione personale. In tal caso, la perquisizione è fatta da una persona dello stesso sesso o da un medico. 3La perquisizione è operata in base a un ordine scritto del direttore o capo dell’amministrazione in causa.1 4Se vi è pericolo nel ritardo e se l’ordine di perquisizione non può essere tempestivamente ottenuto, il funzionario inquirente può ordinare o intraprendere in proprio la perquisizione. Provvedimento siffatto dev’essere motivato negli atti.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4587).
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Art. 49
1Prima dell’inizio della perquisizione, il funzionario inquirente deve legittimarsi. 2La persona che occupa i locali, se è presente, dev’essere informata circa il motivo della perquisizione e essere invitata a assistervi; se è assente, alla perquisizione deve assistere un suo congiunto o un abitante della casa. Vi deve inoltre essere chiamato un agente ufficiale designato dall’autorità cantonale competente o, nel caso in cui il funzionario inquirente proceda in proprio, un membro dell’autorità comunale o un funzionario cantonale, distrettuale o comunale, il quale dovrà vigilare a che l’operazione non esorbiti dal suo scopo. Se vi è pericolo nel ritardo o se la persona che occupa i locali vi consente, si può rinunziare all’assistenza di agenti ufficiali, di abitanti della casa o congiunti. 3Di domenica, nei giorni festivi generali e di notte, la perquisizione può di regola essere compiuta soltanto in casi importanti e se vi è pericolo imminente. 4Il processo verbale della perquisizione è steso immediatamente, in presenza delle persone che hanno partecipato all’operazione; su richiesta, a quest’ultime consegnata copia dell’ordine di perquisizione e del processo verbale.
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Art. 50
IV. Perquisizione di carte
1La perquisizione di carte dev’essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l’inchiesta. 2La perquisizione dev’essere fatta in modo da tutelare il segreto d’ufficio, come anche i segreti confidati, nell’esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. 3Se possibile, il detentore di carte dev’essere messo in grado d’indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull’ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1).
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Art. 51
V. Fermo e traduzione dinanzi al giudice
1Il funzionario inquirente può procedere al fermo dell’individuo gravemente indiziato di un’infrazione, qualora vi sia apparentemente un motivo d’arresto a tenore dell’articolo 52 e vi sia pericolo nel ritardo. 2La persona fermata o, secondo l’articolo 19 capoverso 4, tradotta dinanzi all’amministrazione dev’essere immediatamente interrogata; le sarà data l’occasione d’infirmare gli indizi a suo carico e i motivi del fermo. 3Se sussiste apparentemente un motivo d’arresto, la persona fermata dev’essere tradotta senza indugio dinanzi all’autorità giudiziaria cantonale competente a emettere un ordine d’arresto. Se il fermo è avvenuto in luogo appartato o impervio oppure se la competente autorità giudiziaria cantonale non può essere immediatamente raggiunta, la traduzione deve avvenire entro 48 ore. 4L’autorità giudiziaria esamina se vi è un motivo d’arresto; il funzionario inquirente e la persona fermata devono essere uditi. 5Susseguentemente, l’autorità giudiziaria ordina l’arresto o la liberazione, all’occorrenza sotto cauzione. Questa decisione può essere impugnata mediante reclamo (art. 26). 6Se il funzionario inquirente presenta immediatamente reclamo contro la liberazione, il fermo è provvisoriamente mantenuto. Il direttore o capo dell’amministrazione in causa deve, entro 24 ore, comunicare all’autorità giudiziaria se intende mantenere il reclamo. Se questo è mantenuto, il fermo si protrae fino alla decisione della Corte dei reclami penali; è riservato l’ordine contrario della Corte dei reclami penali o del suo presidente.
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Art. 52
VI. Arresto
1. Ammissibilità
1Contro l’imputato gravemente indiziato di un’infrazione si può emettere un ordine d’arresto, se determinate circostanze fanno presumere che intenda: - a.
- sottrarsi al procedimento penale o all’esecuzione della pena o
- b.
- cancellare tracce dell’infrazione, distruggere elementi probatori, indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o compromettere in analogo modo il risultato dell’inchiesta.
2L’ordine d’arresto non può essere emesso se sproporzionato all’importanza della causa.
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Art. 53
2. Ordine d’arresto
a. Competenza; forma
1Il funzionario inquirente può chiedere che sia emesso un ordine d’arresto. 2Sono competenti a emettere l’ordine d’arresto: - a.
- in caso di fermo: l’autorità giudiziaria cantonale competente nel luogo del fermo;
- b.
- in tutti gli altri casi: l’autorità giudiziaria cantonale competente secondo l’articolo 22.
3L’ordine d’arresto dev’essere scritto e deve indicare: i dati personali dell’imputato e il fatto che gli è contestato; le disposizioni penali applicabili; il motivo dell’arresto; le carceri giudiziarie alle quali l’arrestato dev’essere associato, i rimedi giuridici, i diritti delle parti, le condizioni per la liberazione sotto cauzione e il diritto di avvisare i congiunti.
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Art. 54
b. Esecuzione; ricerca dell’imputato
1Una copia dell’ordine d’arresto dev’essere rimessa all’imputato al momento dell’arresto. 2L’arrestato dev’essere consegnato all’autorità cantonale competente cui viene simultaneamente rimessa una copia dell’ordine d’arresto. 3Se non è possibile eseguire l’ordine d’arresto, si ordinerà la ricerca dell’imputato. L’ordine d’arresto può essere pubblicato.
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Art. 55
c. Interrogatorio dell’arrestato
1L’autorità che ha emesso l’ordine d’arresto deve interrogare l’imputato, se non è già stato udito (art. 51 cpv. 4), al più tardi il primo giorno feriale successivo all’arresto per accertare se sussiste un motivo d’arresto; il funzionario inquirente dev’essere udito. 2Se l’arresto è mantenuto, l’imputato dev’essere informato dei motivi del provvedimento; se l’imputato è liberato, si applica per analogia l’articolo 51 capoverso 6.
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Art. 56
3. Avviso ai congiunti
Se le finalità dell’inchiesta lo consentono, l’arrestato ha il diritto di esigere che i suoi stretti congiunti siano immediatamente informati dell’arresto per il tramite del funzionario inquirente.
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Art. 57
4. Durata dell’arresto
1Se l’arresto è mantenuto, l’inchiesta dev’essere accelerata nella misura del possibile. L’arresto non può in ogni caso superare la durata presumibile di una pena privativa della libertà o di una pena da commutazione. 2Salvo autorizzazione speciale dell’autorità che ha emesso l’ordine d’arresto, il carcere preventivo ordinato in applicazione dell’articolo 52 capoverso 1 letterab non può essere mantenuto oltre 14 giorni.
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Art. 58
5. Esecuzione dell’arresto
1L’autorità cantonale provvede affinché l’arresto sia regolarmente eseguito. L’arrestato è sottoposto a quelle sole restrizioni della libertà che si riconoscono necessarie a assicurare lo scopo dell’arresto e la disciplina nelle carceri giudiziarie. 2L’arrestato può conferire a voce o per scritto col proprio difensore soltanto con l’autorizzazione del funzionario inquirente il quale può limitare o far cessare comunicazioni siffatte soltanto se l’interesse dell’inchiesta lo esiga. La limitazione o la cessazione di queste comunicazioni per più di tre giorni dev’essere approvata dall’autorità che ha emesso l’ordine d’arresto; tale approvazione può, di volta in volta, essere data al massimo per dieci giorni. 3L’esecuzione dell’arresto è retta per altro dagli articoli 234–236 CPP1.2
1 RS 312.0 2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 59
6. Rilascio in libertà
1Il funzionario inquirente deve mettere in libertà l’arrestato appena siano cessati i motivi dell’arresto. 2L’arrestato può chiedere in ogni tempo di essere messo in libertà. 3Sempreché gli atti non siano già stati trasmessi al tribunale per il giudizio, su tale richiesta decide l’autorità che ha emesso l’ordine d’arresto. Questa deve interpellare in merito il funzionario inquirente o l’ufficio presso cui la causa è pendente; le prescrizioni dell’articolo 51 capoversi 5 e 6 si applicano per analogia.
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Art. 60
7. Liberazione sotto cauzione
1L’imputato arrestato o in procinto d’esserlo in virtù dell’articolo 52 capoverso 1 lettera a può, se lo chiede, essere rimesso o lasciato in libertà purché presti una cauzione. 2 Alla liberazione sotto cauzione si applicano per analogia gli articoli 238–240 CPP1.2 Tuttavia, la cauzione dev’essere prestata al Dipartimento federale delle finanze; essa diviene parimente esigibile allorché l’imputato si sottrae al pagamento della multa irrogata; l’eccedenza della cauzione riscossa è devoluta alla Confederazione.
1 RS 312.0 2 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).
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Art. 61
G. Processo verbale finale
1Il funzionario inquirente, se reputa completa l’inchiesta e ritiene che un’infrazione sia stata commessa, stende un processo verbale finale; quest’ultimo enuncia i dati personali dell’imputato e descrive la fattispecie dell’infrazione. 2Il funzionario inquirente notifica all’imputato il processo verbale finale e, seduta stante, gli dà modo di spiegarsi, di esaminare gli atti e di chiedere un complemento d’inchiesta. 3Se l’imputato non è presente alla stesura del processo verbale finale o se l’imputato presente ne fa richiesta, oppure se le circostanze, segnatamente la gravità del caso, lo esigono, il processo verbale finale e le comunicazioni necessarie in virtù del capoverso 2 devono essere notificati per scritto, con indicazione del luogo in cui gli atti possono essere esaminati. In questo caso, il termine per spiegarsi e proporre conclusioni scade dieci giorni dopo la notificazione del processo verbale finale; il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine. 4Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto non v’è possibilità di ricorso. Il rigetto di una richiesta di complemento d’inchiesta può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale. 5...1
1 Abrogato dall’all. n. 2 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417; FF 2015 7293).
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