1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni provvede alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di ritenuta di imposta e di divulgazione volontaria previste dall’Accordo e dalla presente legge.
2 Essa emana le decisioni necessarie all’applicazione delle disposizioni.
3 Può prescrivere l’utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.
4 Per chiarire la fattispecie essa può:
- a.
- verificare in loco i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti dell’agente pagatore;
- b.
- raccogliere informazioni scritte e orali;
- c.
- convocare a interrogatori rappresentanti dell’agente pagatore.
5 Se constata che gli agenti pagatori non hanno adempito i loro obblighi o li hanno adempiti in modo lacunoso, essa offre loro la possibilità di esprimersi sulle lacune accertate.
6 L’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione se non è raggiunta un’intesa tra di essa e l’agente pagatore.
7 Su richiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana a titolo cautelare una decisione di accertamento della qualità di agente pagatore, delle basi di calcolo della ritenuta di imposta o del contenuto della dichiarazione di interessi.