1 L’UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d’importazione, mediante decisione formale, i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d’importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell’articolo 26.28
1bis Nella determinazione dei quantitativi di cui al capoverso 1, per lombi si intendono:
- a.
- i lombi non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto;
- b.
- i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, se i singoli tagli sono dichiarati contemporaneamente in ugual numero per l’imposizione doganale; gli scamoni, i filetti e i controfiletti sminuzzati non sono considerati lombi.29
2 Sono eccettuate dal capoverso 1 le categorie di carne e di prodotti carnei 5.77 e 6.43.
3 Per periodo d’importazione s’intende:
- a.30
- quattro settimane, per la carne di animali delle specie bovina, la carne di maiale in mezzene, nonché per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi;
- b.
- il trimestre, per la carne di animali delle specie ovina, caprina ed equina, la carne di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina;
- c.
- l’anno civile, per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei.
4 In casi motivati, l’UFAG può:
- a.
- stabilire un periodo d’importazione più breve o più lungo;
- b.
- stabilire un secondo quantitativo d’importazione per la carne e le frattaglie definite nel capoverso 3 lettera b.
4bis I periodi d’importazione di cui ai capoversi 3 e 4 non devono sovrapporsi né superare l’anno civile.31
5 Si è in presenza di casi motivati ai sensi del capoverso 4 quando le cerchie interessate sottopongono all’UFAG proposte decise con una maggioranza di due terzi tanto a livello di produzione quanto a livello di lavorazione e commercio.
6 In caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, l’UFAG può, in via eccezionale, prorogare adeguatamente il periodo d’importazione per le quote del contingente assegnate e pagate. La domanda deve essere presentata all’UFAG prima della scadenza del periodo d’importazione.
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20154569).
29 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20154569).
30 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3749).
31 Introdotto dal n. I dell’O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 20062539).