Ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Oggetto della tassa e base di calcolo
In generale (1 - 3)
Passaggio del confine (4 - 4)
Peso determinante (5 - 7)
Tariffa (8 - 8)
Disciplinamenti speciali per veicoli con scopi d’impiego particolari
Veicoli dei trasporti pubblici (9 - 9)
Trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito (10 - 14)
Corse nel traffico combinato non accompagnato (15 - 19)
Riscossione della tassa commisurata alle prestazioni
Periodo fiscale (20 - 20)
Determinazione dei chilometri percorsi
Principio (21 - 22)
Sistemi di rilevazione nel veicolo (23 - 25)
Obblighi di collaborazione (26 - 30)
Trasmissione delle indicazioni relative ai veicoli a motore esteri e ai veicoli di riserva svizzeri (31 - 33)
Dichiarazione in caso di determinazione automatizzata dei chilometri percorsi (34 - 37)
Dichiarazione in caso di determinazione manuale dei chilometri percorsi (38 - 42)
Correzione della dichiarazione (43 - 43)
Carattere vincolante della dichiarazione (44 - 44)
... (45 - 45)
Determinazione e riscossione della tassa
Determinazione della tassa (47 - 51)
Riscossione della tassa (52 - 55)
Autorizzazione (56 - 62)
Cambiamento della situazione nonché non adempimento degli obblighi e condizioni non soddisfatte (63 - 64)
Prestazioni di garanzia del fornitore del SET (65 - 65)
Rifiuto e revoca dell’autorizzazione (66 - 66)
Aggiudicazione della commessa al fornitore incaricato (67 - 67)
Termine per la trasmissione dei dati da parte del fornitore del NETS (68 - 68)
Verifica dell’importo della controprestazione (69 - 69)
... (70 - 70)
Mezzi di pagamento accettati (82 - 82)
Responsabilità solidale (83 - 83)
Impiego della tassa (84 - 87)
Controlli (88 - 91)
Registrazione e procedura elettronica (92 - 94)
Esecuzione (95 - 100)
Abrogazione e modifica di altri atti normativi (101 - 101)
Disposizioni transitorie (102 - 109)
Entrata in vigore (110 - 110)
Regioni considerate regioni di montagna e regioni periferiche
Modello di calcolo per la ripartizione del 76,5 per cento della quota dei Cantoni