1 L’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico.
2 L’Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio.
3 Come strumento ausiliario per l’esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l’Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell’interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone.
3bis L’Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l’esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.15
3ter L’Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l’allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199716. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.17
3quater L’Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all’Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.18
3quinquies Il Consiglio federale disciplina i dettagli.19
4 Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all’articolo 2 capoverso 3 della presente legge, forniscono all’Ufficio federale, per l’adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, dati provenienti dalle loro collezioni e rilevazioni.
5 Di regola, l’obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all’Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l’articolo 19 della presente legge e l’articolo 2220 della legge federale del 19 giugno 199221 sulla protezione dei dati, l’Ufficio federale non può comunicare questi dati.
15 Introdotto dall’art. 10 della LF del 26 giu. 1998 sul censimento federale della popolazione (RU 1999 917; FF 1997 III 1009). Nuovo testo giusta l’art. 24 n. 1 della LF del 20 mar. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen 2016 (RU 2015 5657; FF 2014 2065).
16 RU 1999 1503
17 Introdotto dall’art. 25 della LF dell’8 ott. 1999 sull’aiuto alle università, in vigore dal 1° apr. 2000 fino al 31 dic. 2007 (RU 1999 917; FF 1997 III 1009).
18 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007921; FF 2003 6883)
19 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007921; FF 2003 6883)
20 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
21 RS 235.1