1 La Confederazione può accordare una copertura d’assicurazione e di riassicurazione nel caso in cui sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili. Può proporre una copertura per:
- a.
- i beni e i servizi d’importanza vitale;
- b.
- i mezzi di trasporto d’importanza vitale;
- c.
- i depositi.
2 La Confederazione può accordare una copertura d’assicurazione contro i rischi di guerra e rischi analoghi quali pirateria, sommosse e terrorismo.
3 Il Consiglio federale disciplina l’estensione e il campo d’applicazione della copertura d’assicurazione e di riassicurazione e stabilisce il momento dell’entrata in vigore di queste assicurazioni e della concessione della copertura.
4 La Confederazione accorda una copertura secondo i principi in uso nelle assicurazioni private e contro pagamento di un premio. Può derogare a questi principi unicamente se rendono impossibile la copertura assicurativa necessaria per l’approvvigionamento economico del Paese.
5 L’UFAE stabilisce nel contratto d’assicurazione l’importo dei premi e le condizioni applicabili. Il premio è calcolato in particolare in funzione dei rischi, dell’estensione della copertura e della durata dell’assicurazione.
6 Per gli aspetti tecnici dell’assicurazione è possibile ricorrere a istituti d’assicurazione privati ammessi in Svizzera.
7 I premi riscossi e i proventi conseguiti sono iscritti nel conto annuale della Confederazione e impiegati in modo vincolato per la copertura dei danni. Sui mezzi a destinazione vincolata è corrisposto un interesse.
8 Se il patrimonio del fondo non è sufficiente per coprire i danni, la Confederazione anticipa la somma mancante prelevandola dai suoi mezzi finanziari generali. L’anticipo è rimborsato con i premi riscossi.