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Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette
1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione degli effettivi di specie animali protette se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:13 - a.
- nocciono al proprio biotopo;
- b.
- mettono in pericolo la diversità delle specie;
- c.14
- causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
- d.
- mettono gravemente in pericolo le persone;
- e.
- propagano epizoozie;
- f.15
- costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’interesse pubblico;
- g.16
- causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM: - a.
- l’entità dell’effettivo;
- b.
- la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;
- c.
- la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;
- d.
- le misure di prevenzione dei danni adottate;
- e.
- il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;
- f.
- la situazione della rigenerazione nel bosco.17
3 Comunicano annualmente all’UFAM18 il luogo, il momento e il risultato degli interventi. 4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)19 stabilisce in un’ordinanza la regolazione dell’effettivo degli stambecchi. Consulta previamente i Cantoni. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 15 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 16 Introdotta dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 18 Nuova espr. giusta l’all. 5 n. 17 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377). 19 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
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Art. 4bis Regolazione del lupo 20
1 I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nell’anno in questione.21 1bis Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell’arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al capoverso 2.22 1ter L’abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti o di greggi e mandrie di animali da reddito.23 2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell’arco di quattro mesi.24 Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9bis capoversi 3 e 4. 3 In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell’uomo. 4 Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all’areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell’anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell’anno successivo. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2207). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418).
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Art. 4ter Zone di tranquillità per la selvaggina 25
1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno. 2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri. 3 L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell’informazione alla popolazione in merito a tali zone. 4 L’Ufficio federale di topografia definisce nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno. 25 Originario art. 4bis. Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
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Art. 5 Imbalsamatura di animali protetti
1 Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un’autorizzazione cantonale. 2 Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone. 3 Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all’amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l’animale: - a.
- tutti i mammiferi protetti;
- b.
- tutti i podicipidi e le strolaghe;
- c.
- l’airone purpureo, l’airone nano, la cicogna bianca;
- d.
- il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l’anitra marmorizzata, l’edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, tutte le specie di smerghi;
- e.
- la femmina dell’urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia;
- f.
- tutti i rapaci diurni;
- g.
- il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino;
- h.
- gli strigiformi;
- i.
- il succiacapre, il martin pescatore, l’upupa;
- k.
- il beccafrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l’averla grigia, l’averla capirossa.
4 La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l’animale è portato nel laboratorio dell’imbalsamatore. 5 Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.
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Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti 26
1 L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie. 2 L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell’autorizzazione è limitata. 3 Se necessario e previa consultazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
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Art. 6bis Tenuta in cattività di rapaci per falconeria 27
1 L’autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se: - a.
- gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;
- b.
- è stata accordata un’autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e
- c.
- gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.
2 I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti: - a.
- in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione;
- b.
- temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
- c.
- legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell’addestramento dei piccoli, dell’addestramento al volo e dell’esercizio della caccia.
3 La durata dell’uso della pastoia deve essere documentata. 4 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria. 27 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315).
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Art. 7 Commercio di animali protetti
1 È vietato offrire e vendere animali vivi delle specie protette. Sono eccettuati gli animali nati in cattività per i quali esiste un attestato di allevamento oppure che sono adeguatamente contrassegnati nonché gli stambecchi catturati giusta l’articolo 4 capoverso 4. 2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 4 settembre 201328 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette relative all’importazione, al transito e all’esportazione.29 28 RS 453.0 29 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).
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Art. 8 Messa in libertà di animali indigeni 30
1 Il Dipartimento può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che: - a.
- esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
- b.
- sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;
- c.
- non ne deriva pregiudizio né per la conservazione della diversità delle specie e le peculiarità genetiche né per l’agricoltura e la selvicoltura.
2 L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683).
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Art. 8bis Gestione di animali non indigeni 31
1 Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene. 2 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 1 sono soggette ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. 3 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l’importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. L’autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata. 4 Sono competenti: - a.
- per l’autorizzazione di importazione: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria32, previa approvazione dell’UFAM;
- b.
- per l’autorizzazione di detenzione: le autorità cantonali.
5 I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l’UFAM. Per quanto necessario, l’UFAM coordina detti provvedimenti. 31 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 32 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014.
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