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Art. 765
65 Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
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Art. 8 Corsie, circolazione in colonna, immissione a cerniera 66
(art. 44 LCStr) 1 Sulle strade a più corsie per una medesima direzione deve essere adoperata la corsia più a destra. Questa norma non si applica in caso di sorpasso, preselezione, circolazione in colonne parallele nonché all’interno delle località.67 2 Nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele, se la metà destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I veicoli lenti devono circolare nella colonna più a destra. 3 Nella circolazione in colonne parallele e, all’interno delle località, sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli.68 È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.69 4 Se veicoli a motore a ruote simmetriche e velocipedi utilizzano la medesima corsia, i veicoli a motore devono circolare a sinistra e i velocipedi a destra. I ciclisti possono derogare all’obbligo di circolare a destra: - a.
- sulle corsie che permettono di svoltare a sinistra;
- b.
- sulle corsie riservate alla svolta a destra sulle quali, a differenza del restante traffico, i velocipedi sono autorizzati dalla demarcazione (art. 74a cpv. 7 lett. e OSStr70) a proseguire dritto.71
5 Sulle strade a più corsie in una direzione, in caso di interruzione del traffico su una corsia o nei pressi della fine di una corsia, ai veicoli impediti nel proseguimento della loro marcia va consentita l’immissione alternata nella corsia adiacente subito prima del restringimento di carreggiata.72 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 68Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931). 69Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 70 RS 741.21 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 72Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
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Art. 9 Incrocio
(art. 34 cpv. 4, e 35 cpv. 1 LCStr) 1 Il conducente deve lasciare la precedenza al traffico inverso, se l’incrocio è reso difficile da un ostacolo situato sulla metà di carreggiata da lui adoperata. 2 Se una strada stretta non permette l’incrocio, gli autotreni hanno la precedenza sugli altri veicoli, i veicoli a motore pesanti su quelli leggeri e gli autobus sugli autocarri.73 Se si tratta di veicoli dello stesso genere deve retrocedere quello più vicino ad uno spiazzo d’incrocio;* all’incrocio sulle strade a forte pendenza e sulle strade di montagna si applica l’articolo 38 capoverso 1 primo periodo.74 * ...75 73Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 1 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 74Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 75Nota abrogata dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
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Art. 10 Sorpasso in generale
(art. 34 cpv. 3 e 4, e 35 LCStr) 1 Il conducente che vuole sorpassare deve spostarsi a sinistra* con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli non deve sorpassare, se davanti al veicolo che lo precede si trovano ostacoli, come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada. 2 Eseguito il sorpasso, il conducente deve riportarsi a destra, quando non vi è più alcun pericolo per il veicolo sorpassato. ...76 3 Fuori delle località, i conducenti di autoveicoli pesanti devono agevolare in modo adeguato il sorpasso ai veicoli più veloci, circolando all’estrema destra, tenendo tra di loro una distanza di almeno 100 m e fermandosi, se necessario, nelle apposite piazzuole. La norma è parimente applicabile agli altri veicoli a motore che circolano lentamente. * Per le segnalazioni, cfr. art. 28. 76Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, con effetto dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
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Art. 11 Sorpasso in casi speciali
(art. 35 cpv. 4 LCStr) 1 Sulle strade in cui i sensi di circolazione non sono separati, il conducente non deve servirsi, per il sorpasso, della corsia esterna sinistra sulle strade a tre corsie e della metà sinistra della carreggiata sulle strade a quattro corsie.77 2 Il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che: - a.78
- i due veicoli sorpassati non siano ciascuno più larghi di un metro e la carreggiata sia larga e con buona visibilità;
- b.
- circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso senso.79
3 È permesso sorpassare a destra della linea di sicurezza anche nelle curve e prima di un dosso, se la manovra non disturba chi circola sulla medesima metà della carreggiata. Sui passaggi a livello sprovvisti di barriere, il conducente può sorpassare soltanto pedoni, utenti di mezzi simili a veicoli e ciclisti, in quanto la visibilità sia buona.80 4 Nelle intersezioni senza visuale sugli sbocchi di altre strade, il conducente può sorpassare soltanto se si trova su una strada con diritto di precedenza oppure se la circolazione è regolata dalla polizia o con segnali luminosi.81 77Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487). 79Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 80 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931). 81Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
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Art. 12 Veicoli in colonna
(art. 34 cpv. 4, e 37 cpv. 1 LCStr) 1 Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa.82 2 Le frenate e gli arresti improvvisi sono permessi soltanto se nessun veicolo segue o in caso di bisogno. 3 Nel caso d’arresto della circolazione, il conducente non deve fermarsi su un passaggio pedonale e, alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso trasversale. 82Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 (RU 1982 531).
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Art. 13 Preselezione e cambiamento di direzione
(art. 34 cpv. 3, e 36 cpv. 1 e 3 LCStr) 1 I conducenti in manovra di svolta devono mettersi per tempo in preselezione. Questa norma si applica anche quando si svolta senza che vi sia un’intersezione e, per quanto possibile, nelle strade strette.83 2 Il conducente che si mette in preselezione per voltare a sinistra non deve occupare lo spazio destinato alla circolazione in senso inverso. Sulle strade a tre corsie, demarcate o no, egli può occupare la corsia centrale usando la necessaria prudenza. 3 Sui tratti di strada che servono alla preselezione, è vietato cambiare corsia per effettuare un sorpasso, a meno che le corsie indichino gli stessi luoghi di destinazione.84 4 Il conducente che volta a sinistra nelle intersezioni non deve tagliare la curva. Nei crocevia, i veicoli provenienti da sensi opposti, che si accingono a voltare a sinistra, incrociano a sinistra. 5 Il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi. 6 Se il carico di un veicolo a motore o di un rimorchio ostacola la visibilità, il conducente che si mette in preselezione o svolta deve usare speciale prudenza. Se necessario deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.85 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139). 84Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 85Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
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Art. 14 Esercizio del diritto di precedenza
(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) 1 Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione. 2 Chi gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo. 3 La precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele deve essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma. 4 I cavallerizzi e i conducenti di cavalli e di altri animali grossi sono equiparati ai conducenti di veicoli per quanto riguarda la precedenza.86 5 I conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull’ordine delle precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una intersezione. 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
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Art. 15 Casi speciali di precedenza 87
(art. 36 cpv. 2 a 4 LCStr) 1 Se una strada principale cambia direzione in un punto dove sboccano strade secondarie, il conducente che dalla strada principale svolta in una strada secondaria deve dare la precedenza soltanto ai veicoli che circolano in senso inverso sulla strada principale. 2 Se due o più strade munite del segnale «Stop» (3.01) o «Dare precedenza» (3.02) sboccano nel medesimo luogo in una strada con diritto di precedenza, gli utenti delle strade confluenti senza precedenza devono, tra di loro, rispettare la precedenza da destra. 3 Chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.88 87Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 88Vedi anche l’art. 74a cpv. 4 OSStr (RS 741.21).
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Art. 16 Veicoli con diritto di precedenza
(art. 27 cpv. 2 LCStr) 1 Tutti gli utenti della strada devono dare la precedenza ai veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia e del servizio doganale che si annunciano con luce blu e avvisatore a suoni alternati, anche se la circolazione è regolata con segnali luminosi.89 2 Se indispensabile per lasciare immediatamente libera la carreggiata, i conducenti devono spostarsi sul marciapiede, con la necessaria prudenza.90 3 La luce blu e l’avvisatore a suoni alternati possono essere adoperati soltanto se il servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate.91 4 In caso di guida notturna in servizio d’emergenza la luce blu può essere utilizzata senza avvisatore a suoni alternati se il conducente non deroga considerevolmente alle norme della circolazione e non ricorre al diritto di precedenza straordinario.92 89Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 33 dell’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 91Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 92 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
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Art. 17 Manovre di partenza, di retromarcia e di inversione
(art. 36 cpv. 4 LCStr) 1 Prima di partire, il conducente deve assicurarsi che non causa pericoli a bambini o ad altri utenti della strada. Se la visuale a tergo del veicolo è limitata, la manovra di retromarcia deve essere eseguita con l’aiuto di un’altra persona, in quanto non sia escluso qualsiasi pericolo. 2 La retromarcia deve essere eseguita a passo d’uomo. È vietato attraversare in retromarcia i passaggi a livello e le intersezioni senza visuale. 3 Su lunghi tratti la retromarcia è consentita soltanto se non è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.93 4 Il conducente deve evitare di invertire il senso di marcia del veicolo sulla carreggiata. L’inversione è vietata nei luoghi senza visuale e quando il traffico è intenso. 5 Se il conducente di un veicolo del servizio di linea nelle località annuncia mediante gli indicatori di direzione lampeggianti, a una fermata segnalata, l’intenzione di partire, i veicoli che sopraggiungono da tergo devono se necessario moderare la velocità o fermarsi per agevolargli la partenza; ciò non vale se la fermata si trova sul margine sinistro della carreggiata. Il conducente del veicolo del servizio di linea deve azionare gli indicatori di direzione lampeggianti solo quando è pronto a partire; egli deve aspettare se i veicoli che sopraggiungono da tergo non possano fermarsi per tempo.94 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 94Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 2155).
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Art. 18 Fermata
(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1 I conducenti devono fermarsi, se possibile fuori della strada. Sulla carreggiata devono fermare il veicolo solo ai margini e parallelamente all’asse della stessa. La fermata sul lato sinistro della strada è autorizzata soltanto: - a.
- se sulla destra corre la rotaia di una tramvia o di una ferrovia su strada;
- b.
- se a destra è segnalato o demarcato un divieto di fermata o di parcheggio;
- c.
- sulle strade strette e a traffico debole;
- d.
- sulle strade a senso unico.95
2 È vietato fermarsi volontariamente*: - a.
- in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
- b.
- nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
- c.96
- nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
- d.97
- alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
- e.98
- sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
- f.
- sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
- g.
- davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nasconderlo.
3 A meno di 10 metri dai cartelli indicanti le fermate delle aziende pubbliche di trasporto e dai locali e magazzini dei servizi antincendio, la fermata è permessa soltanto per lasciare salire o scendere i passeggeri; i mezzi di trasporto pubblici e i servizi antincendio non devono essere ostacolati.99 4 La fermata per il carico e lo scarico di merci accanto a veicoli parcheggiati lungo il margine della carreggiata è permessa soltanto se la circolazione non è ostacolata. Su domanda, il conducente deve immediatamente permettere la partenza del veicolo parcheggiato. * Per la fermata sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada, cfr. art. 25 cpv. 5, e per la fermata nelle gallerie, cfr. art. 39 cpv. 3. 95Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 96Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). 97Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). 98Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 1103). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
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Art. 19 Parcheggio, in generale
(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1 Parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci. 2 Il parcheggio è vietato: - a.
- dove la fermata non è permessa*;
- b.
- sulle strade principali fuori delle località;
- c.
- sulle strade principali all’interno delle località se non resta spazio per l’incrocio di due autoveicoli;
- d.
- sulle corsie ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
- e.100
- a meno di 20 m dai passaggi a livello;
- f.
- sui ponti;
- g.
- davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.
3 Nelle strade strette, il parcheggio è permesso su ambedue i lati soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. 4 I veicoli devono essere parcheggiati in modo da occupare il minor spazio possibile; tuttavia, la partenza degli altri veicoli non deve essere ostacolata. * Cfr. art. 18. 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
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Art. 20 Parcheggio in casi speciali
(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1 I veicoli sprovvisti delle targhe prescritte non devono essere lasciati in sosta sulle strade o sui parcheggi pubblici; è fatta eccezione per i parcheggi accessibili al pubblico, appartenenti a privati se questi autorizzano la sosta. L’autorità competente può permettere eccezioni in casi speciali.101 2 ...102 3 ...103 101Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). 102 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 103 Abrogato dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, con effetto dal 1° mar. 2006 (RU 20054487).
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Art. 20a Facilitazioni di parcheggio per persone disabili 104
(art. 57 cpv. 1 LCStr) 1 Le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere delle seguenti facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili» (allegato 3 n. 2 OSStr105): - a.106
- parcheggiare per tre ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio; devono comunque essere sempre osservate le limitazioni di parcheggio di cui all’articolo 19 capoversi 2–4;
- b.107
- parcheggiare per un tempo illimitato nei parcheggi;
- c.
- parcheggiare per due ore al massimo nelle zone d’incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni; nelle zone pedonali vale la stessa autorizzazione a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d’accesso alla zona.
2 Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto: - a.
- se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato;
- b.
- se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo;
- c.
- se e fintanto che il conducente, sebbene non sia disabile, trasporta e accompagna persone disabili.
3 Le facilitazioni di parcheggio non si applicano nelle zone di parcheggio gestite da privati. 4 Il contrassegno di parcheggio per persone disabili va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.108 5 Un contrassegno di parcheggio viene rilasciato alle persone che comprovano, mediante certificato medico, una netta riduzione della capacità deambulatoria e ai detentori di veicoli che vengono utilizzati frequentemente e in modo dimostrabile per il trasporto di persone notevolmente disabili. Il contrassegno di parcheggio è rilasciato dall’autorità cantonale. 104 Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 20054487). 105 RS 741.21 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821). 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 20121821).
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Art. 21 Salita e discesa, carico e scarico delle merci
(art. 37 cpv. 2 LCStr) 1 Chi sale o scende da un veicolo non deve mettere in pericolo gli utenti della strada; prima di aprire le portiere, deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo. 2 Se i veicoli non possono essere caricati o scaricati fuori della strada o lontano dal traffico, deve essere evitato il più possibile il disturbo degli altri utenti della strada e l’operazione deve essere terminata senza indugio. 3 Se, per il carico o lo scarico, un veicolo deve fermarsi in un punto dove la circolazione potrebbe essere messa in pericolo, per esempio su una strada di montagna con molte curve, devono essere collocati segnali di veicolo fermo o incaricate persone di avvertire gli altri utenti della strada.
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Art. 22 Misure di sicurezza
(art. 37 cpv. 3 LCStr) 1 Il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare ch’esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene. 2 Sulle strade in pendio, il conducente, che lascia il veicolo, deve tirare il freno e prendere un’altra efficace misura di sicurezza affinché non si muova, in particolare innestando la marcia più bassa o dirigendo le ruote verso un ostacolo al bordo della carreggiata. 3 Sulle strade in forte pendio, l’immobilità degli autoveicoli deve essere garantita, inoltre, con cunei o con altri oggetti analoghi. Cunei devono essere collocati sotto le ruote degli autoveicoli pesanti, degli autotreni e dei rimorchi staccati anche sulle strade in leggero pendio. Prima di ripartire, la strada deve essere liberata dagli oggetti adoperati come cunei.
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Art. 23 Uso del segnale di veicolo fermo e delle luci di avvertimento lampeggianti 109
(art. 4 cpv. 1 LCStr) 1 Il segnale di veicolo fermo prescritto (art. 90 cpv. 2 OETV110) deve trovarsi in un posto facilmente accessibile del veicolo.111 2 Il segnale di veicolo fermo deve essere collocato al margine della carreggiata appena un veicolo, per motivi impellenti, è lasciato in sosta sulla carreggiata contrariamente alle prescrizioni come pure per segnalare un veicolo in sosta sulla corsia di emergenza. Il segnale deve essere collocato dietro il veicolo ad almeno 50 m da esso e, sulle strade a traffico rapido, ad almeno 100 m e, se il veicolo è in sosta su una corsia di emergenza, sul margine destro di questa. Non è necessario collocare il segnale di veicolo fermo in caso di fermata d’emergenza in uno spiazzo con segnale di posto di fermata per veicoli in panne (4.16).112 3 Le luci di avvertimento lampeggianti (art. 110 cpv. 1 lett. g OETV) possono essere usate solamente per segnalare un pericolo nel modo seguente:113 - a.
- sul veicolo fermo, a complemento del segnale di veicolo fermo nonché sugli scuolabus segnalati come tali per permettere agli scolari di salire e scendere (art. 6 cpv. 5);
- b.
- sui veicoli in marcia, in caso di rallentamento improvviso del traffico causato segnatamente da un incidente o da un ingorgo oppure in caso di rimorchiatura sulle autostrade e sulle semiautostrade.114
4 e5 ...115 6 Il segnale di veicolo fermo deve pure essere applicato sulla parte posteriore dei veicoli rimorchiati. 109Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). 110RS 741.41 111Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 1 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 113Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). 114Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). 115 Abrogati dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
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Art. 24 Comportamento ai passaggi a livello e alle barriere
(art. 28 e 32 cpv. 1 LCStr) 1 ...116 2 I passaggi a livello devono essere attraversati senza indugiare; i veicoli con ruote o cingoli metallici, i veicoli a trazione animale e i cavalieri devono, però, attraversarli a passo d’uomo.117 3 Gli utenti della strada non devono aprire le barriere, comprese quelle degli aeroporti e simili, passarvi intorno o sotto o scavalcarle. Le semibarriere e le barriere con apertura a richiesta sono equiparate alle barriere. Le barriere con apertura a richiesta possono però essere aperte mediante l’apposito comando.118 4 ...119 * Cfr. anche art. 52 cpv. 4. 116 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451). 118 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 12 nov. 2003, in vigore dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289). 119 Abrogato dall’all. n. II 2 dell’O del 12 nov. 2003, con effetto dal 14 dic. 2003 (RU 2003 4289).
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Art. 25 Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada
(art. 38 LCStr) 1 La tranvia o la ferrovia su strada che non circola sul margine della carreggiata può essere sorpassata a sinistra soltanto dove non sboccano altre strade e quando non è intralciato il traffico in senso inverso. 2 Se la tranvia o la ferrovia su strada circola a sinistra, il conducente del veicolo che circola nel medesimo senso deve lasciare spazio sufficiente, affinché i veicoli provenienti in senso inverso possano scansare a sinistra i veicoli su rotaia. 3 Se, alle fermate sprovviste di banchine, i passeggeri d’una tranvia o ferrovia su strada devono scendere dal lato della circolazione, i veicoli che circolano nella medesima metà della strada devono fermarsi sino a che i passeggeri abbiano lasciato libera la carreggiata. 4 Se nessuna tranvia o ferrovia su strada si avvicina, i veicoli che voltano a sinistra possono portarsi sulle rotaie per mettersi in preselezione. 5 I veicoli non devono fermarsi sulle rotaie di una tranvia o di una ferrovia su strada né a meno di 1.50 metri dalla rotaia più vicina.120 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
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Art. 26121
121 Abrogato dal n. I dell’O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
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Art. 27 Scuola di guida
(art. 15 LCStr) 1 I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa portante una «L» bianca su fondo blu, applicata posteriormente in un punto ben visibile. La targa deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente. 2 Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuole guida e per corse d’esame, l’accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare; l’accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano.122 3 Il titolare di una licenza per allievo conducente non può trasportare passeggeri che non posseggono la licenza di condurre pertinente su motoveicoli come anche su o in altri veicoli a motore con i quali può effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore.123 4 Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all’esame di guida. 5 Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d’inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile. 6 Durante le corse di scuola guida e di esame la retromarcia è consentita su lunghi tratti anche quando è possibile proseguire o invertire il senso di marcia.124 122Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810). 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212). 124 Introdotto dal n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
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