Le alte parti contraenti,
visto l'articolo 75 della presente convenzione,
considerando il legame sostanziale tra la presente convenzione, la convenzione di Lugano del 1988 e gli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione,
considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione,
considerando che la presente convenzione diventa parte integrante del diritto comunitario e che pertanto la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione per quanto riguarda la loro applicazione da parte dei giudici degli Stati membri della Comunità europea,
avendo piena conoscenza delle decisioni emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sull'interpretazione degli atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione fino al momento della sua firma, e delle decisioni emesse dai giudici delle parti contraenti della convenzione di Lugano del 1988 su quest'ultima convenzione fino al momento della firma della presente convenzione,
considerando che la revisione parallela della convenzione di Bruxelles del 1968 e di quella di Lugano del 1988, che ha portato all'adozione di un testo riveduto di entrambe le convenzioni, è stata essenzialmente fondata sulle suddette decisioni relative a tali convenzioni,
considerando che il testo riveduto della convenzione di Bruxelles è stato incorporato, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, nel regolamento (CE) n. 44/2001,
considerando che tale testo riveduto costituisce altresì la base del testo della presente convenzione,
desiderose, nella piena osservanza dell'indipendenza dei giudici, di impedire interpretazioni divergenti e di conseguire un'interpretazione quanto più uniforme delle disposizioni della presente convenzione e di quelle del regolamento (CE) n. 44/2201, la cui sostanza è recepita nella presente convenzione, e degli altri atti normativi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente convenzione,
hanno convenuto quanto segue: