1Il negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni per la sede principale della sua azienda e per ogni succursale soggetta alla tassa. L’Amministrazione federale delle contribuzioni lo può dispensare dal tenere un registro speciale, se egli organizza la sua contabilità in modo tale da poter constatare e provare facilmente e con certezza i fatti determinanti ai fini della fissazione della tassa.
2Il registro deve contenere, nell’ordine, le seguenti rubriche:
- 1.
- Data della conclusione del negozio
- 2.
- Natura del negozio
- 3.
- Numero o valore nominale dei titoli
- 4.
- Designazione dei titoli
- 5.1
- Corso dei titoli, valuta e cambio per le valute estere
- 6.2
- Nome, domicilio, Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore;
- 7.
- Controvalore in valuta svizzera:
- a.
- negoziazioni soggette alla tassa:
- aa.
- titoli svizzeri
- bb.
- titoli esteri,
- b.
- negoziazioni non soggette alla tassa.
3Tutti i negozi devono essere iscritti nel registro entro tre giorni dalla loro conclusione o dalla ricezione del rendiconto, sempreché non siano esenti dalla tassa in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettere a, b o d–g della legge. Se lo domanda, l’Amministrazione federale delle contribuzioni deve poter avere accesso, per il loro controllo, ai dati delle operazioni che non devono essere iscritte nel registro.3
4A meno che non si tratti di una semplice operazione di compra o di vendita, tutti i negozi (per esempio trasformazione, sottopartecipazione, riporto, cambio) sono da iscrivere nella rubrica «Natura del negozio» secondo la loro natura. Nella rubrica «Nome, domicilio Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore» occorre indicare lo Stato di domicilio (almeno l’indicazione Svizzera/Liechtenstein o estero); il domicilio deve essere indicato soltanto se non è dovuta alcuna tassa.4
5Onde evitare complicazioni sproporzionate, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può permettere un modo d’iscrizione differente da quello del capoverso 2. Alla richiesta del contribuente si deve allegare un modello.
6Il controvalore delle negoziazioni soggette alla tassa dev’essere addizionato pagina per pagina o giorno per giorno e alla fine di ogni trimestre.5
7Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente, cucite o rilegate, e conservate per cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile durante il quale è stata fatta l’ultima iscrizione. È possibile conservarle sotto forma elettronica se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2.6
8I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d e f della legge non sono obbligati ad iscrivere nel registro delle negoziazioni le operazioni concluse con le banche svizzere ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio né le operazioni effettuate con negoziatori di titoli svizzeri giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge, a condizione che non abbiano provato la loro qualità di negoziatore di titoli al momento della conclusione di queste operazioni.7
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 228).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).
7 Introdotto dal n. I dell’O del 28 ott. 1992 (RU 1993 228). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 mag. 2006, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2349).