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Art. 7
1È considerato veicolo a motore, secondo la presente legge, ogni veicolo con un dispositivo proprio di propulsione che circoli su terra senza guida di rotaia. 2La presente legge è parimente applicabile ai filobus e veicoli simili, nella misura prevista dalla legislazione sulle imprese filoviarie.
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Art. 8
Costruzione ed equipaggiamento
1Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 2Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell’uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili.1 3Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall’uso militare dei veicoli.
1 Per. introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU20034487; FF20011477).
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Art. 9
1Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l’altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consentita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m.2 1bisIl Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell’economia e dell’ambiente, nonché delle normative internazionali.3 2Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli. 3Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possono, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze.4 3bisSu domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all’anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate.5 4Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell’altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU20002877; FF19995092). 2 Nuovo testo giusta l’art. 7 della LF del 13 dic. 2013 sul corridoio di quattro metri, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU20141111; FF20133185). 3 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 4 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 5 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU20022767; FF19993837).
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Art. 10
1I veicoli a motore e i loro rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di circolazione e delle targhe di controllo. 2Chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre; chi impara a condurre deve essere titolare della licenza per allievo conducente. 3...1 4Il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i permessi speciali.
1 Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2001, con effetto dal 1° dic. 2005 (RU20022767, 20045053 art. 1 cpv. 2; FF19993837).
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Art. 11
Licenza di circolazione
1La licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni, se esso dà tutte le garanzie di sicurezza e se è stata stipulata la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. 2La licenza di circolazione può essere rifiutata se il detentore non ha corrisposto l’imposta o la tassa di circolazione dovuta per il veicolo. La licenza può essere rilasciata solo se è comprovato che: - a.
- il veicolo è stato sdoganato o esonerato dello sdoganamento;
- b.
- il veicolo è stato assoggettato all’imposta o esentato dall’imposta secondo la legge del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli autoveicoli; e
- c.
- la tassa e le prestazioni di garanzie eventualmente dovute per il veicolo giusta la legge federale del 19 dicembre 19972 concernente una tassa sul traffico pesante sono state interamente pagate e il veicolo è stato equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.3
3Se un veicolo è trasferito di stanza in un altro Cantone o passa a un altro detentore, deve essere chiesta una nuova licenza di circolazione.
1 RS641.51 2 RS641.81 3 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU2008765; FF20068743).
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Art. 12
Approvazione del tipo
1I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all’approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all’approvazione del tipo: - a.
- le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi;
- b.
- i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione;
- c.
- i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli.
2I veicoli e gli oggetti sottoposti all’approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato. 3Il Consiglio federale può rinunciare all’approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se: - a.
- esiste un’approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d’esame e di equipaggiamento di valore equivalente a quelle vigenti in Svizzera; e
- b.
- sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.
4Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l’esame, il rilevamento dei dati, l’approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU20022767, 20045053 art. 1 cpv. 1; FF19993837).
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Art. 13
1Prima di rilasciare la licenza di circolazione, il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale. 2Il Consiglio federale può prevedere la dispensa dall’esame singolo per i veicoli dei quali sia già stato approvato il tipo.1 3Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subìto modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza. 4Il Consiglio federale prescrive l’esame periodico dei veicoli.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU20022767, 20045053 art. 1 cpv. 1; FF19993837).
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Art. 14
Idoneità alla guida e capacità di condurre
1I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre. 2È idoneo alla guida chi: - a.
- ha compiuto l’età minima;
- b.
- ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore;
- c.
- è libero da ogni forma di dipendenza che pregiudichi la guida sicura di veicoli a motore; e
- d.
- per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi.
3È capace di condurre chi: - a.
- conosce le norme della circolazione; e
- b.
- sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455).
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Art. 14a
Licenza per allievo conducente
1La licenza per allievo conducente è rilasciata se il richiedente: - a.
- supera l’esame teorico e dimostra in tal modo di conoscere le norme della circolazione;
- b.
- dimostra di possedere le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore.
2La prova di cui al capoverso 1 lettera b è fornita: - a.
- dai conducenti professionali di veicoli a motore: mediante un certificato di un medico di fiducia;
- b.
- dagli altri conducenti di veicoli a motore: mediante un esame della vista riconosciuto dall’autorità competente e una dichiarazione personale sul proprio stato di salute.
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Art. 15
Formazione e perfezionamento dei conducenti di veicoli a motore2
1L’allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.3 2L’accompagnatore provvede affinché l’esercizio si svolga con sicurezza e l’allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione. 3Chi impartisce professionalmente lezioni di guida deve essere titolare dell’abilitazione a maestro conducente.4 4Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla formazione dei conducenti di veicoli a motore. Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione sia impartita da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente.5 I Cantoni possono fissare la tariffa massima per le lezioni di guida obbligatorie. 5Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul perfezionamento dei conducenti professionali di veicoli a motore.6 6Il Consiglio federale può prescrivere, per i candidati alla licenza di condurre, una formazione in materia di pronto soccorso.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU19751257 1268 art. 1; FF1973II 1053). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 5 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455).
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Art. 15a
Licenza di condurre in prova
1La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di tre anni. 2La licenza di condurre in prova è rilasciata se il richiedente: - a.
- ha frequentato la formazione prescritta; e
- b.
- ha superato l’esame pratico di conducente.2
2bisI titolari di una licenza di condurre in prova sono tenuti a frequentare corsi di perfezionamento. Tali corsi, prevalentemente pratici, devono fornire ai partecipanti le capacità necessarie per riconoscere ed evitare i pericoli durante la guida e per guidare rispettando l’ambiente. Il Consiglio federale stabilisce il contenuto e la forma dei corsi di perfezionamento.3 3Il periodo di prova è prorogato di un anno se il titolare commette un’infrazione da cui consegue la revoca della licenza. Se la revoca termina dopo la scadenza del periodo di prova, la proroga inizia alla data della restituzione della licenza di condurre. 4La licenza di condurre in prova scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza. 5Una nuova licenza di condurre può essere rilasciata al più presto dopo un anno dall’infrazione e soltanto sulla base di una perizia di psicologia del traffico che accerti l’idoneità alla guida. Il termine è prorogato di un anno se la persona interessata ha guidato un motoveicolo o un autoveicolo durante questo periodo. 6Superato nuovamente l’esame di guida, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova.
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU20022767, 20045053 art. 1 cpv. 2; FF19993837). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 3 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455).
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Art. 15b
Licenza di condurre definitiva
1La licenza di condurre definitiva è rilasciata se il richiedente: - a.
- ha frequentato la formazione prescritta; e
- b.
- ha superato l’esame pratico di conducente.
2Allo scadere del periodo di prova, ai titolari di licenze di condurre in prova è rilasciata la licenza di condurre definitiva se hanno frequentato i corsi di perfezionamento prescritti.
1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455).
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Art. 15c
Durata di validità delle licenze di condurre
1Le licenze di condurre hanno di norma una validità illimitata. 2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone domiciliate all’estero. 3L’autorità cantonale può limitare la durata di validità delle licenze di condurre se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate.
1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455).
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Art. 15d
Accertamento dell’idoneità alla guida o della capacità di condurre
1Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, quest’ultima è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di: - a.
- guida in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all’1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro di aria espirata;
- b.
- guida sotto l’influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;
- c.
- violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada;
- d.
- comunicazione di un ufficio cantonale AI secondo l’articolo 66c della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità;
- e.
- comunicazione di un medico attestante l’incapacità di una persona di condurre con sicurezza un veicolo a motore a causa di una malattia fisica o psichica, di un’infermità oppure di una dipendenza.
2Dal compimento dei 75 anni, i conducenti sono convocati ogni due anni dall’autorità cantonale a una visita di controllo di un medico di fiducia.3 L’autorità cantonale può ridurre l’intervallo delle visite mediche se l’idoneità alla guida di una persona è pregiudicata e deve quindi essere controllata a scadenze più ravvicinate. 3I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1 lettera e. Possono effettuare la comunicazione direttamente all’autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale oppure all’autorità di sorveglianza dei medici. 4Su richiesta dell’Ufficio AI, l’autorità cantonale gli comunica se una determinata persona è titolare di una licenza di condurre. 5Se vi sono dubbi sulla capacità di condurre di una persona, quest’ultima può essere sottoposta a una corsa di controllo, a un esame teorico, a un esame pratico di conducente o a un altro provvedimento opportuno, quale una formazione o un perfezionamento oppure una formazione complementare.
1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013, la lett. a del cpv. 1 entra in vigore il 1° lug. 2014 (RU20126291, 20134669; FF20107455). 2 RS831.20 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 29 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2807; FF 2017 3163 3311).
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Art. 15e
Periodo di attesa in seguito a guida senza licenza
1Chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non riceve, per almeno sei mesi dall’infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l’età minima soltanto dopo l’infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento. 2Se il conducente ha inoltre commesso l’infrazione prevista all’articolo 16c capoverso 2 lettera abis, il periodo di attesa è di due anni o, in caso di recidiva, di dieci anni.
1 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455).
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Art. 16
Revoca delle licenze
1Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. 2Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 19701 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l’ammonimento del conducente.2 3Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell’articolo 100 numero 4 terzo periodo 34 4La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se: - a.
- vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo;
- b.
- finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.5
5La licenza di circolazione viene revocata se: - a.
- la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 19976 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure
- b.
- il veicolo non è equipaggiato con l’apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.7
1 RS741.03 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU20022767, 20042849; FF19993837). 3 Nuovo del per. testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU20162429; FF20152395). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU20022767, 20042849; FF19993837). 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU20022767; FF19993837). 6 RS641.81 7 Introdotto dal n. II della LF del 5 ott. 2007 concernente misure atte a migliorare le procedure nell’ambito della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU2008765; FF20068743).
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Art. 16a
Ammonimento o revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione lieve
1Commette un’infrazione lieve chi: - a.
- violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera;
- b.2
- guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere un’altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- c.3
- viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis), senza tuttavia commettere un’altra infrazione alle prescrizioni sulla circolazione stradale.
2Dopo un’infrazione lieve, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno un mese se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata o è stato deciso un altro provvedimento amministrativo. 3La persona colpevole è ammonita se nei due anni precedenti non le è stata revocata la licenza o non sono stati ordinati provvedimenti amministrativi. 4Nei casi particolarmente lievi si rinuncia a qualsiasi provvedimento.
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU20022767, 20042849; FF19993837). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU20126291, 20152583; FF20107455). 3 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU20126291, 20134669; FF20107455).
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Art. 16b
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione medio grave
1Commette un’infrazione medio grave chi: - a.
- violando norme della circolazione provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b.2
- guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6), e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- bbis.3
- viola il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis) e commette inoltre un’infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- c.
- guida un veicolo a motore senza essere in possesso della licenza di condurre valida per la categoria corrispondente;
- d.
- ha sottratto un veicolo a motore per farne uso.
2Dopo un’infrazione medio grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: - a.
- almeno un mese;
- b.
- almeno quattro mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o medio grave;
- c.
- almeno nove mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni almeno medio gravi;
- d.
- almeno 15 mesi, se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi;
- e.
- un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;
- f.4
- definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera e o l’articolo 16c capoverso 2 lettera d.
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU20022767, 20042849; FF19993837). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU20126291, 20152583; FF20107455). 3 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1 gen. 2014 (RU20126291, 20134669; FF20107455). 4 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo.
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Art. 16c
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave
1Commette un’infrazione grave chi: - a.
- violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
- b.2
- guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);
- c.
- sotto l’influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;
- d.
- intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;
- e.
- si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona;
- f.
- guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza.
2Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per: - a.
- almeno tre mesi;
- abis.3
- almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; l’articolo 90 capoverso 4 è applicabile;
- b.
- almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione medio grave;
- c.
- almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi;
- d.
- un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;
- e.4
- definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l’articolo 16b capoverso 2 lettera e.
3La revoca della licenza per un’infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso. 4Se, nonostante una revoca secondo l’articolo 16d, la persona interessata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l’infrazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU20022767, 20042849; FF19993837). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU20126291, 20152583; FF20107455). 3 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 4 Vedi anche le disp. fin. della mod. del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo.
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Art. 16cbis
Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione commessa all’estero
1Dopo un’infrazione commessa all’estero, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata se: - a.
- all’estero è stato pronunciato un divieto di condurre; e
- b.
- l’infrazione commessa è medio grave o grave secondo gli articoli 16b e 16c.
2Per stabilire la durata della revoca della licenza devono essere adeguatamente considerate le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all’estero. La durata minima della revoca può essere ridotta. Per le persone sul cui conto non figurano provvedimenti amministrativi nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (art. 89c lett. d), la durata della revoca non può eccedere la durata del divieto di condurre pronunciato all’estero nel luogo dell’infrazione. 2
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008. in vigore dal 1° set. 2008 (RU20083939; FF20076889). 2 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU20126291, 2018 4985; FF20107455).
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Art. 16d
Revoca della licenza di condurre a causa di inidoneità alla guida
1La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata a una persona per un tempo indeterminato se: - a.
- le sue attitudini fisiche e psichiche non consentono o non consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore;
- b.
- soffre di una forma di dipendenza che esclude l’idoneità alla guida;
- c.
- a causa del suo precedente comportamento non offre alcuna garanzia che in futuro, alla guida di un veicolo a motore, osservi le prescrizioni e abbia riguardo per il prossimo.
2Se è ordinata la revoca secondo il capoverso 1 al posto di una revoca secondo gli articoli 16a–16c, vi è connesso un periodo di sospensione che va fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l’infrazione commessa. 3La licenza è revocata definitivamente: - a.
- ai conducenti incorreggibili;
- b.
- alle persone la cui licenza è già stata revocata una volta negli ultimi cinque anni in applicazione dell’articolo 16c capoverso 2 lettera abis.2
1 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU20022767, 20042849; FF19993837). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455).
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Art. 17
Nuovo rilascio della licenza di condurre
1La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo determinato può essere nuovamente rilasciata al più presto tre mesi prima che scada la durata ordinata della revoca se la persona interessata ha partecipato a una formazione complementare riconosciuta dall’autorità. La durata minima della revoca non può essere ridotta.2 2La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta. 3La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre revocata a tempo indeterminato può essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona interessata può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida. 4La licenza di condurre revocata definitivamente può essere nuovamente rilasciata soltanto alle condizioni di cui all’articolo 23 capoverso 3. Se è stata revocata in applicazione dell’articolo 16d capoverso 3 lettera b, la licenza può essere nuovamente rilasciata al più presto dopo dieci anni e unicamente sulla base di una valutazione positiva sotto il profilo della psicologia del traffico.3 5Se la persona interessata non adempie le condizioni impostegli o viene meno in altro modo alla fiducia in lei riposta, la licenza è nuovamente revocata.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU20022767, 20042849; FF19993837). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126291; FF20107455).
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