1 Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:51
- a.
- Convenzione di Basilea;
- b.52
- allegato 8 della decisione del Consiglio dell’OCSE; o
- c.53
- allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/200654.
2 L’UFAM mette a disposizione in una banca dati elettronica i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell’OCSE.55
3 Chi esporta rifiuti deve:
- a.
- compilare nella banca dati dell’UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;
- b.
- provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione all’esportazione;
- c.
- conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento con sede all’estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.56
4 Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:
- a.
- al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane;
- b.
- siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell’UFAM.57
4bis Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.58
5 Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:
- a.
- confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
- b.
- confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, ma al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente;
- c.
- inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell’UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all’esportatore;
- d.
- conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno cinque anni.59
6 Chi trasporta rifiuti destinati all’esportazione o all’importazione deve portare con sé i moduli di accompagnamento necessari. Deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste.60
7 I moduli di accompagnamento non sono necessari per:
- a.
- l’esportazione di rifiuti secondo l’articolo 15 capoverso 2 senza autorizzazione;
- b.
- l’importazione di rifiuti secondo l’articolo 22 capoverso 2 senza consenso;
- c.
- il transito di rifiuti secondo l’articolo 29 capoverso 1bis senza notifica.61
8 Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.62
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117).
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259).
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014193).
54 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 255/2013, GU L 79 del 21.03.2013, pag. 19.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20096259).
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 20161117).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 20161117).
58 Introdotto dal n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 20161117).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 20161117).
60 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 4 dell’O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161117).