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Art. 28 Domanda per il rilascio di una patente di commercio di armi
(art. 17 LArm) 1 Chiunque chiede una patente di commercio di armi deve compilare l’apposito modulo e inviarlo alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati: - a.
- un estratto del casellario giudiziale svizzero, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- b.
- una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
- c.
- un estratto del registro di commercio;
- d.
- l’attestato di superamento dell’esame per la patente di commercio di armi;
- e.
- i piani e i dati dei locali commerciali.
2 L’autorità controlla che le condizioni per il rilascio della patente siano adempite. 3 La parte pratica dell’esame non è richiesta per chi: - a.
- non fa commercio di armi da fuoco;
- b.
- è titolare di un certificato federale di capacità di armaiolo.
4 Chiunque intende partecipare a mercati pubblici di armi in Svizzera, non necessita, per la durata della manifestazione, di una patente di commercio di armi svizzera se invia all’autorità cantonale competente una copia autenticata della patente di commercio di armi valida all’estero.
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Art. 28a Richiesta di attribuzione di un numero di contrassegno 57
I titolari di patenti di commercio di armi che introducono nel territorio svizzero armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco devono essere in possesso di un numero di contrassegno individuale a quattro cifre. L’Ufficio centrale Armi attribuisce il numero su richiesta. 57 Introdotto dal. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).
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Art. 29 Persone giuridiche
(art. 17 cpv. 3 LArm) 1 Il membro della direzione di una persona giuridica responsabile di tutte le questioni previste dalla legge sulle armi deve essere titolare di una patente di commercio di armi. 2 Il membro della direzione in questione deve garantire in ogni momento il rispetto delle prescrizioni legali.
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Art. 30 Contabilità e comunicazione all’Ufficio centrale Armi 58
(art. 21 e 24 cpv. 4 LArm)59 1 I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all’articolo 21 capoverso 2 LArm. 2 Devono tenere i libri contabili di cui all’articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi: - a.60
- la quantità, il tipo, la designazione, il fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione, il Paese di esportazione, il calibro, il numero e il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione, riparazione, contrassegno, introduzione nel territorio svizzero ed esportazione;
- b.
- la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione;
- c.
- le generalità del fornitore o dell’acquirente;
- d.
- le scorte di magazzino.
3 Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all’autorità competente. Va negata la consultazione a terzi. 4 Entro la fine di gennaio di ogni anno, i titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare all’Ufficio centrale Armi le armi, le parti essenziali di armi e le munizioni che hanno introdotto a titolo professionale nel territorio svizzero nel corso dell’anno civile precedente.61 5 La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti: la quantità, il fabbricante, la designazione, il calibro, il numero delle armi e il Paese d’origine della fornitura in questione.62 6 L’Ufficio centrale Armi allestisce un modulo elettronico per effettuare la comunicazione.63 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).
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Art. 30a Comunicazione elettronica all’autorità cantonale 64
(art. 21 cpv. 1bis LArm) 1 I titolari di patenti di commercio di armi devono comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, alle autorità competenti del Cantone in cui hanno sede e del Cantone in cui è domiciliato l’acquirente, le seguenti transazioni di armi da fuoco e parti essenziali di armi da fuoco: - a.
- l’acquisto in Svizzera;
- b.
- l’introduzione nel territorio svizzero;
- c.
- la vendita od ogni altro commercio con una persona in Svizzera.
2 La comunicazione elettronica deve contenere le indicazioni seguenti: - a.
- il tipo, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero dell’arma o della parte essenziale di arma, nonché la data della transazione;
- b.
- in caso di acquisto o di introduzione nel territorio svizzero: le generalità dell’alienante;
- c.
- in caso di vendita o di ogni altro commercio: le generalità e, se del caso, il numero di registro dell’acquirente.
3 In caso di trasmissione della comunicazione elettronica, non occorre effettuare altre comunicazioni ai sensi degli articoli 9c, 11 capoverso 3 e 17 capoverso 7 LArm nonché dell’articolo 9e della presente ordinanza. 4 I Cantoni definiscono le modalità relative alla comunicazione elettronica. Su richiesta, informano l’Ufficio centrale Armi sulle comunicazioni e le armi registrate. 64 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377).
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Art. 31 Contrassegno di armi da fuoco: dopo la fabbricazione 65
(art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco fabbricati in Svizzera, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente, singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile: - a.
- un contrassegno individuale numerico o alfabetico;
- b.
- la designazione del fabbricante;
- c.
- il Paese o il luogo di fabbricazione;
- d.
- l’anno di fabbricazione.
2 Per le armi da fuoco assemblate deve essere contrassegnata ogni parte essenziale. Su tutte le parti essenziali può essere apposto il medesimo contrassegno numerico o alfabetico. 3 Se una parte essenziale è troppo piccola per essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1, deve essere apposto perlomeno il contrassegno individuale numerico o alfabetico. Per ogni tipo di arma da fuoco, almeno una parte essenziale deve essere contrassegnata con tutte le indicazioni di cui al capoverso 1. 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).
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Art. 31a Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato Schengen 66
(art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile un contrassegno di importazione. 2 Il contrassegno di importazione comprende nell’ordine seguente: - a.
- il codice a tre lettere per la Svizzera «CHE»;
- b.
- il numero di contrassegno di cui all’articolo 28a;
- c.
- le ultime due cifre dell’anno in cui gli oggetti sono stati introdotti in Svizzera.
3 Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di importazione deve essere apposto su una sola parte essenziale. 66 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).
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Art. 31b Contrassegno di armi da fuoco: in caso di introduzione nel territorio svizzero da uno Stato non Schengen 67
(art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero da uno Stato che non è uno Stato Schengen, il titolare di una patente di commercio di armi deve apporre immediatamente e in modo chiaramente leggibile: - a.
- se gli oggetti sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell’articolo 31: un contrassegno di importazione di cui all’articolo 31a capoversi 2 e 3;
- b.
- se gli oggetti non sono contrassegnati come oggetti ai sensi dell’articolo 31: le indicazioni di cui all’articolo 31a capoverso 2 e, in aggiunta, un contrassegno individuale numerico o alfabetico.
2 Per le armi da fuoco assemblate il contrassegno di cui al capoverso 1 lettera b deve essere apposto su ogni parte essenziale non contrassegnata come un oggetto ai sensi dell’articolo 31. 67 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).
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Art. 31c Contrassegno di armi da fuoco: in caso di ripresa in proprietà dalle scorte dello Stato 68
(art. 18a LArm) Se le armi da fuoco sono riprese in proprietà dalle scorte dello Stato, occorre apporvi un contrassegno che permetta di risalire al servizio alienante. 68 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).
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Art. 31d Contrassegno di armi da fuoco: eccezioni 69
(art. 18a LArm) 1 Le autorità cantonali competenti possono prevedere una deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 31, se le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco o gli accessori di armi da fuoco sono destinati a rifornire le forze armate, un corpo di polizia o un’autorità oppure all’esportazione in uno Stato che non è uno Stato Schengen. 2 Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco che non sono contrassegnati ai sensi dell’articolo 31a o 31b possono essere introdotti nel territorio svizzero: - a.
- in caso di introduzione temporanea nel traffico passeggeri;
- b.
- per l’esposizione o la dimostrazione;
- c.
- per la lavorazione o la riparazione; o
- d.
- per la trasformazione, a condizione che il prodotto trasformato sia contrassegnato ai sensi dell’articolo 31.
3 L’Ufficio centrale Armi può autorizzare l’introduzione nel territorio svizzero di tali oggetti per altri scopi. Se autorizza l’introduzione di armi da fuoco non contrassegnate o di parti essenziali di armi da fuoco non contrassegnate, l’autorizzazione deve essere limitata a un anno al massimo. 69 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).
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Art. 31e Contrassegno di armi da fuoco: requisiti tecnici 70
(art. 18a LArm) 1 Il contrassegno di armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco e accessori di armi da fuoco deve essere chiaro e permanente ed essere apposto in modo che non possa essere rimosso senza lasciare segni evidenti. 2 Sono ammesse tutte le tecniche di deformazione plastica e di asportazione di truciolo che consentono di soddisfare tali requisiti. 3 Se l’impugnatura, il telaio, il castello di culatta oppure la parte superiore o inferiore del medesimo è fatto di un materiale non metallico che non può essere contrassegnato conformemente ai requisiti mediante impressione o incisione, il contrassegno può essere apposto su una targhetta metallica. La targhetta metallica deve essere incorporata nella parte essenziale in modo che: - a.
- non possa essere rimossa senza mezzi meccanici; e
- b.
- la sua rimozione danneggi la parte essenziale e lasci segni evidenti.
4 La dimensione minima dei caratteri è di 1,6 mm. L’autorità competente può autorizzare eccezioni. 70 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 2955).
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Art. 31f Contrassegno di munizioni 71
(art. 18b LArm) Sulle unità elementari d’imballaggio di munizioni fabbricate in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile: - a.
- il numero d’identificazione della fornitura;
- b.
- la designazione del fabbricante;
- c.
- il calibro;
- d.
- il tipo di munizioni.
71 Originario art. 31a. Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).
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Art. 32 Autorizzazione eccezionale per la fabbricazione e la modifica a titolo non professionale
(art. 19 cpv. 3 LArm)72 1 Le autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di parti essenziali di armi o di parti di armi appositamente costruite possono essere rilasciate se tali parti sono necessarie per riparare armi già esistenti. 2 Le autorizzazioni eccezionali per la modifica a titolo non professionale di armi in armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm possono essere rilasciate esclusivamente per scopi professionali o sportivi.73 3 Non è consentito il rilascio di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione a titolo non professionale di armi di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 2 LArm e di munizioni vietate di cui all’articolo 6 LArm, nonché per la modifica a titolo non professionale di armi da fuoco in armi da fuoco per il tiro a raffica.74 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).
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Art. 32a Autorizzazione per la modifica a titolo non professionale e comunicazione della modifica in caso di eccezione all’obbligo di autorizzazione 75
(art. 19 cpv. 2 LArm) 1 All’autorizzazione per la modifica a titolo non professionale di armi in armi diverse dalle armi da fuoco di cui all’articolo 5 capoverso 1 LArm e alle eccezioni all’obbligo di autorizzazione si applicano per analogia gli articoli 15, 19 e 21 capoverso 1. 2 L’autorizzazione deve essere richiesta dal possessore dell’arma. Può essere vincolata a oneri. 3 In caso di modifica di un’arma in un’arma da fuoco di cui all’articolo 10 LArm, la persona che effettua la modifica deve comunicarla preventivamente al servizio di comunicazione (art. 31b LArm). 4 La comunicazione deve contenere le modifiche da effettuare nonché le indicazioni di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettere b, c e d LArm relative al possessore dell’arma. Alla comunicazione deve essere allegata una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida del possessore. 5 L’autorità cantonale competente può imporre oneri al possessore. 75 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).
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Art. 33 Autorizzazione eccezionale per le trasformazioni vietate
(art. 20 LArm) 1 Le autorizzazioni eccezionali per la modifica o la rimozione dei numeri di controllo delle armi possono essere rilasciate per la sostituzione di una parte essenziale di un’arma contrassegnata se: - a.
- la parte essenziale sostituita è anch’essa contrassegnata; e
- b.
- la modifica o la rimozione serve ad adeguare un numero di controllo dell’arma a un altro.
2 Autorizzazioni eccezionali per accorciare le armi possono essere rilasciate per la caccia. 3 È vietato accorciare le armi da fuoco portatili trasformandole in armi corte da fuoco.
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Art. 33a Validità delle autorizzazioni eccezionali 76
Le autorizzazioni eccezionali di cui agli articoli 32 e 33 possono essere rilasciate soltanto in singoli casi motivati per scritto, per una determinata persona e di norma per un’unica arma. Vanno limitate nel tempo e possono essere vincolate a oneri. 76 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).
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