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Art. 19 Utilizzazione dell’opera per uso privato
1L’uso privato di un’opera pubblicata è consentito. Per uso privato s’intende: - a.
- qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;
- b.
- qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici;
- c.
- la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documentazione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.
2Chi ha diritto di utilizzare l’opera per uso privato può farne allestire le riproduzioni occorrenti anche da un terzo, fatto salvo il capoverso 3; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche, le altre istituzioni pubbliche e le imprese che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti.1 3Al di fuori della cerchia privata di cui al capoverso 1 lettera a, non sono ammesse:2 - a.
- la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio;
- b.
- la riproduzione di opere delle arti figurative;
- c.
- la riproduzione di spartiti di opere musicali;
- d.
- la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati.
3bisLe riproduzioni allestite richiamando opere messe lecitamente a disposizione non soggiacciono alle restrizioni dell’uso privato contemplate nel presente articolo né ai diritti al compenso di cui all’articolo 20.3 4Il presente articolo non si applica ai programmi per computer.
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Art. 20 Compenso per l’uso privato
1Fatto salvo il capoverso 3, l’utilizzazione dell’opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. 2La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l’articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all’autore. 3I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all’autore per l’utilizzazione dell’opera secondo l’articolo 19. 4I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
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Art. 21 Decodificazione di programmi per computer
1Chi è autorizzato ad utilizzare un programma per computer può procurarsi, mediante decodificazione del codice del programma o tramite terzi, le informazioni necessarie per l’interfaccia con programmi elaborati indipendentemente. 2Le informazioni per l’interfaccia, ottenute mediante decodificazione del codice di programma, possono essere utilizzate solamente per l’elaborazione, la manutenzione e l’utilizzazione di programmi interoperabili, a condizione che non si pregiudichi in modo intollerabile la normale utilizzazione del programma né gli interessi legittimi dell’avente diritto.
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Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse
1Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d’emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate. 2È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un complesso residenziale. 3Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.
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Art. 22a Utilizzazione delle opere d’archivio degli organismi di diffusione
1Fatto salvo il capoverso 3, i seguenti diritti sulle opere d’archivio degli organismi di diffusione secondo la legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate: - a.
- il diritto di trasmettere senza modifiche, integralmente o in estratti, l’opera d’archivio;
- b.
- il diritto di mettere a disposizione senza modifiche, integralmente o in estratti, l’opera d’archivio in modo che ognuno possa accedervi dal luogo o nel momento di sua scelta;
- c.
- i diritti di riproduzione necessari per l’utilizzazione secondo le lettere a e b.
2Per opera d’archivio di un organismo di diffusione si intende un’opera su supporto audio o audiovisivo, prodotta dall’organismo di diffusione stesso, sotto la sua responsabilità redazionale e con mezzi propri, o da terzi, su suo esclusivo mandato e a sue spese, la cui prima diffusione risale ad almeno dieci anni. Se un’opera d’archivio include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all’esercizio dei diritti su queste opere o parti di opere per quanto queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell’opera d’archivio. 3Se in merito ai diritti secondo il capoverso 1 e alla loro rimunerazione è stato concluso un accordo contrattuale prima della prima diffusione o entro i dieci anni successivi, solo le disposizioni contrattuali sono applicabili. Il capoverso 1 non si applica ai diritti degli organismi di diffusione secondo l’articolo 37. Su domanda della società di gestione, gli organismi di diffusione e i terzi aventi diritto sono tenuti a fornirle informazioni sugli accordi contrattuali.
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Art. 22b Utilizzazione di opere orfane
1Un’opera è considerata orfana se, dopo una ricerca condotta sostenendo un onere ragionevole, i titolari dei diritti sull’opera risultano sconosciuti o introvabili. 2I diritti di cui all’articolo 10 sull’opera orfana possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se l’opera è utilizzata sulla base di un esemplare che: - a.
- si trova in fondi di biblioteche, istituti d’insegnamento, musei, collezioni e archivi, pubblici o accessibili al pubblico, oppure in fondi di archivi di organismi di diffusione; e
- b.
- è stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera o consegnato a una delle istituzioni di cui alla lettera a.
3Le opere orfane sono considerate pubblicate. Se un’opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 2 si applica altresì all’esercizio dei diritti su tali opere o parti di opere sempre che queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell’esemplare. 4Ai titolari dei diritti spetta un compenso per l’utilizzazione dell’opera. L’importo del compenso non può essere superiore a quello previsto per l’utilizzazione dell’opera nel regolamento di ripartizione della società di gestione interessata. 5Se un numero rilevante di opere è utilizzato sulla base di esemplari d’opera che si trovano nei fondi di cui al capoverso 2 lettera a, si applica l’articolo 43a. 6Se i diritti non sono rivendicati entro dieci anni, la totalità del prodotto della gestione è utilizzato, in deroga all’articolo 48 capoverso 2, per fini di previdenza sociale e promozione di attività culturali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
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Art. 22c Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse
1Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se: - a.
- l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
- b.
- l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; e
- c.
- la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
2Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
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Art. 23 Licenza obbligatoria per l’allestimento di supporti audio
1Se un’opera musicale, con o senza testo, è registrata in Svizzera o all’estero su un supporto audio ed è, in questa forma e con l’autorizzazione dell’autore, proposta al pubblico, alienata o altrimenti messa in circolazione, ogni fabbricante di supporti audio che abbia uno stabilimento industriale in Svizzera può esigere dal titolare del diritto d’autore, contro compenso, la stessa autorizzazione per la Svizzera. 2Il Consiglio federale può prescindere dalla condizione dello stabilimento industriale in Svizzera per le persone appartenenti a Stati che accordano la reciprocità.
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Art. 24 Esemplari d’archivio e copie di sicurezza
1Per assicurare la conservazione di un’opera, è lecito allestirne una copia. Un esemplare dev’essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d’archivio. 1bisLe biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono allestire gli esemplari d’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.1 2La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007 (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
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Art. 24a Riproduzioni temporanee
La riproduzione temporanea di un’opera è ammessa se: - a.
- è transitoria o accessoria;
- b.
- è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnico;
- c.
- serve esclusivamente alla trasmissione in rete fra terzi mediante un intermediario o a un’utilizzazione legittima; e
- d.
- è priva di significato economico proprio.
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Art. 24b Riproduzione ai fini di diffusione
1Il diritto di riprodurre opere musicali non teatrali può essere esercitato solo per il tramite di una società di gestione autorizzata se i supporti audio e audiovisivi disponibili in commercio sono utilizzati ai fini di diffusione dagli organismi di diffusione che soggiacciono alla legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione. 2Le riproduzioni allestite secondo il capoverso 1 non possono essere alienate né messe altrimenti in circolazione; devono essere allestite con mezzi propri dall’organismo di diffusione. Vanno distrutte non appena hanno adempiuto il loro scopo. È fatto salvo l’articolo 11.
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Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili
1Un’opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa. 2Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro. 3Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d’autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se: - a.
- sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
- b.
- sono state ottenute da un’organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all’informazione.
4L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un’opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari. 5Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, (RU 2008 2421; FF 2006 3135). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1013; FF 2018 505).
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Art. 24d Utilizzazione di opere a fini di ricerca scientifica
1È consentito riprodurre un’opera per fini di ricerca scientifica se la riproduzione è necessaria per applicare un procedimento tecnico e se l’accesso all’opera da riprodurre è lecito. 2Conclusa la ricerca scientifica, le riproduzioni allestite in virtù del presente articolo possono essere conservate a fini di archiviazione e salvaguardia. 3Il presente articolo non si applica alla riproduzione di programmi per computer.
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Art. 24e Inventari di fondi
1Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d’opera presenti nei loro fondi all’interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere. 2Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti: - a.
- per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche:
- 1.
- la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
- 2.
- il titolo,
- 3.
- il frontespizio,
- 4.
- l’indice e la bibliografia,
- 5.
- le pagine di copertina,
- 6.
- i riassunti di opere scientifiche;
- b.
- per le opere musicali e altre opere acustiche nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:
- 1.
- la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
- 2.
- un estratto reso pubblicamente accessibile dai titolari dei diritti,
- 3.
- un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;
- c.
- per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: la veduta generale dell’opera, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione.
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Art. 25 Citazioni
1Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall’impiego fatto. 2La citazione dev’essere indicata in quanto tale; la fonte, come l’autore, se vi è designato, devono essere menzionati.
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Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta
Nel catalogo pubblicato dall’amministrazione di una collezione accessibile al pubblico è lecito riprodurre opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all’asta.
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Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico
1È lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione. 2La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.
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Art. 28 Servizi d’attualità
1Per i rendiconti sugli avvenimenti d’attualità è lecito registrare, riprodurre, presentare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell’avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi. 2A scopo informativo su questioni d’attualità è lecito riprodurre, mettere in circolazione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l’estratto dev’essere indicato; la fonte e l’autore, se vi è designato, devono essere menzionati.
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