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Art. 7 Principio
1 Il finanziamento comprende: - a.
- le spese per la costruzione, la sistemazione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali;
- b.
- la partecipazione alle spese per il completamento della rete delle strade nazionali17 secondo l’articolo 11.
2 Il finanziamento degli impianti accessori ai sensi dell’articolo 7 della legge federale dell’8 marzo 196018 sulle strade nazionali compete ai Cantoni.
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Art. 8 Costruzione e sistemazione
1 Per costruzione si intende l’edificazione di un nuovo impianto stradale; per sistemazione si intendono tutte le misure edilizie relative a un impianto stradale in esercizio. 2 Costruzione e sistemazione comprendono: - a.
- la pianificazione, l’ottenimento dei dati di base, la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e l’amministrazione;
- b.
- l’acquisto di terreni, comprese le rilottizzazioni causate dalla costruzione stradale;
- c.
- l’esecuzione dell’opera e i necessari lavori d’adeguamento, compresa la sostituzione di strade forestali e campestri, di piste ciclabili, di percorsi pedonali e di sentieri;
- d.
- i provvedimenti protettivi dell’ambiente e del paesaggio, come anche le opere di protezione contro le forze della natura;
- e.
- le installazioni per la sicurezza e per il decongestionamento delle strade, come i centri d’intervento per la lotta contro gli incidenti chimici, i dispositivi per il controllo del peso e altri controlli della circolazione, le corsie e aree di posteggio;
- f.
- le installazioni per la gestione del traffico, come la centrale di gestione del traffico e la centrale dei dati sul traffico.
3 Le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell’articolo 6 LSN19 che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali sono a carico dei Cantoni o dei terzi in questione. Le spese della futura manutenzione corrente devono essere incluse.20 4 La Confederazione può partecipare alle spese computabili. Il Consiglio federale ne determina la partecipazione caso per caso, tenendo conto che: - a.
- per le fasi di potenziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del 30 settembre 201621 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, essa non può superare il 60 per cento delle spese supplementari derivanti dalla realizzazione di misure alternative quali altri tracciati e varianti in galleria;
- b.
- negli altri casi, non può superare il 30 per cento delle spese.22
19 RS 725.11 20 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). 21 RS 725.13 22 Introdotto dall’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717).
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Art. 8a Prefinanziamento 23
1 Se un progetto figura in un decreto federale di cui all’articolo 11b LSN24, l’USTRA può anticiparne la realizzazione nell’ambito di una fase di potenziamento qualora il Cantone ne assicuri il prefinanziamento. La capacità della rete stradale non può tuttavia risultarne ridotta in misura maggiore di quanto inizialmente previsto. 2 Possono essere prefinanziati sia i costi di progettazione, sia quelli di costruzione. 3 La Confederazione non deve alcun interesse sull’importo prefinanziato. Il rimborso ha luogo a decorrere dalla data in cui era prevista la realizzazione del progetto. 4 L’USTRA concorda con il Cantone lo scadenzario, il finanziamento e il rimborso. 23 Introdotto dall’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). 24 RS 725.11
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Art. 9 Manutenzione
1 Per manutenzione si intendono i lavori di rinnovamento e gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione di un impianto stradale esistente. 2 Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinnovamento delle strade nazionali comprendono i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche.25 3 I Cantoni assumono le spese di manutenzione di impianti ai sensi dell’articolo 6 della legge federale dell’8 marzo 196026 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. La Confederazione può accordare un aiuto finanziario pari alla sua partecipazione alle spese di costruzione. Il Consiglio federale definisce i dettagli. 4 Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione. 25 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). 26RS 725.11
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Art. 10 Esercizio
1 Per esercizio si intendono la manutenzione corrente, gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione, la gestione del traffico e la protezione contro i danni. 2 La manutenzione corrente comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per l’agibilità e la sicurezza delle strade, come i servizi d’assistenza invernale, la pulizia delle carreggiate e delle corsie di sosta, la manutenzione delle strisce mediane e delle scarpate, tutti i lavori necessari per una prontezza permanente d’esercizio degli impianti del traffico, come anche le piccole riparazioni. 3 Gli interventi di manutenzione edile esenti da progettazione comprendono tutte le misure e tutti i lavori che, necessari per preservare la strada e le sue installazioni tecniche, possono essere attuati senza un grande onere di pianificazione e con spese limitate. 4 La gestione del traffico comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per un traffico sicuro e fluido sulle strade nazionali, segnatamente: - a.
- regolazione, ripartizione e controllo del traffico;
- b.
- informazioni sul traffico, come la raccolta e il trattamento di dati, nonché l’allestimento e la diffusione di informazioni sul traffico che permettano agli utenti della strada di prendere decisioni ottimali prima e durante un viaggio sulle strade nazionali.
5 La protezione contro i danni comprende tutte le misure e tutti i lavori necessari per la sicurezza del traffico sulle strade nazionali, nonché per la protezione delle persone e dell’ambiente, come la protezione contro il fuoco, gli oli, le sostanze chimiche e le radiazioni. 6Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione.
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Art. 11 Completamento della rete delle strade nazionali
1 Per il completamento della rete delle strade nazionali27, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese di costruzione conformemente all’articolo 8 capoverso 2: - a.
- per le strade nazionali di prima e seconda classe
- –
- fuori dalle città il 75–90 per cento,
- –
- nelle città il 50–80 per cento;
- b.
- per le strade nazionali di terza classe
- –
- nella regione delle Alpi e nel Giura il 75–90 per cento,
- –
- fuori da queste regioni il 55–70 per cento,
- –
- nelle città il 50–70 per cento.
2 Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi fiscali dovuti secondo il diritto cantonale. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria. 4 Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una strada nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l’aliquota massima. Tale aliquota può tuttavia essere superata del sette per cento al massimo delle spese computabili. 5 Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali si applica l’articolo 8 capoverso 3. 6 La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone oppure, in casi di rigore, accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.
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