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Art. 29 Protezione contro le perturbazioni
Per le linee ad alta tensione ed i loro elementi costruttivi valgono i valori di protezione riportati nell’appendice 5.
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Art. 30 Protezione dei volatili
1 Se le condizioni locali lo richiedono, vanno adottati provvedimenti sui sostegni a protezione degli uccelli, affinché questi non possano provocare messe a terra o cortocircuiti. 2 Le nuove linee attraverso regioni a forte densità di volatili vanno pianificate e costruite in modo che il rischio di collisione per gli uccelli sia il più basso possibile.
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Art. 31 Istruzioni di comportamento
Gli esercenti delle linee aeree di distribuzione locale o regionale devono impartire alla popolazione, secondo le consuetudini locali, le istruzioni circa il comportamento da adottare: - a.
- nell’esercizio di attività che potrebbero rivelarsi pericolose in prossimità delle linee aeree;
- b.
- in presenza di difetti alle linee aeree, in particolare in presenza di conduttori caduti;
- c.
- verso le persone ferite dalla corrente elettrica che si trovano ancora nella zona di pericolo.
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Art. 32 Scalata dei sostegni
I sostegni devono essere concepiti o equipaggiati in modo tale che il salirvi abusivamente sia possibile solo con mezzi ausiliari o con sforzi spropositati.
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Art. 33 Distanze dei conduttori tra loro e dai sostegni
1 Le distanze dei conduttori sotto tensione tra loro e dai sostegni devono essere calcolate in modo che, in tutte le situazioni prevedibili, non possano prodursi scariche e sovratensioni pericolose, cortocircuiti alla terra o tra fasi. 2 Le distanze minime richieste si determinano in base alle massime tensioni nominali presenti e in base alle tensioni di prova ad esse associate secondo l’appendice 6. Se non altrimenti stabilito, queste distanze valgono per i conduttori, i conduttori di terra, i cavi aerei e le funi di guardia. 3 I cavi aerei ad alta tensione senza involucro metallico messo a terra sono considerati come conduttori nudi sotto tensione.
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Art. 34 Distanza dal suolo
1 Sia in presenza della freccia massima sia in presenza di oscillazioni impresse dal vento, conduttori, cavi aerei e conduttori di terra devono avere almeno le distanze minime dal suolo indicate nell’appendice 3. 2 Nelle zone non accessibili, specialmente per quanto concerne le sporgenze del terreno, la distanza diretta minima in presenza di oscillazione impressa dal vento ammonta a 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, ma in ogni caso non inferiore a 1,5 m. 3 In presenza di percorsi usati in inverno per i trasporti, di piste sciistiche contrassegnate e di sentieri molto frequentati, occorre tener conto anche dell’altezza media della coltre nevosa. 4 In casi eccezionali motivati, l’autorità di controllo può autorizzare distanze più piccole. In tal caso, essa definisce le misure protettive da adottare.
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Art. 35 Distanza dagli alberi
1 Nel determinare le distanze dirette tra conduttori elettrici ed alberi va tenuto conto della coltivazione degli stessi, delle caratteristiche del suolo, della pendenza del terreno, della neve che può cadere dagli alberi, ecc. 2 La distanza dagli alberi da frutta ed ornamentali situati sotto o accanto alle linee deve essere tale da permetterne la coltivazione senza pericolo. 3 In presenza di impianti per innaffiare alberi e piante, si determinano caso per caso le distanze da osservare tra i getti di acqua ed i conduttori delle linee aeree, e le eventuali misure di protezione. 4 Le distanze verticali tra gli alberi ed i conduttori nudi delle linee ad alta tensione non devono essere, in presenza della freccia massima, inferiori ai seguenti valori: - a.
- alberi da frutta: 2,5 m + 0,01 m per kV di tensione nominale;
- b.
- altri tipi di alberi: 1,5 m + 0,01 m per kV di tensione nominale.
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Art. 36 Distanza dai fabbricati
Le linee aeree devono essere disposte a distanze tali o realizzate in modo da non costituire pericolo né per le persone né per i fabbricati, e da non essere di ostacolo all’opera di salvataggio e di spegnimento del fuoco nel caso di incendio.
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Art. 37 Distanza delle linee a bassa tensione dai fabbricati
1 Per quanto concerne le linee aeree a bassa tensione ed i cavi aerei a bassa tensione, valgono le distanze dai fabbricati di cui all’appendice 7. 2 Gli ancoraggi alle facciate devono essere eseguiti in modo che: - a.
- non possano essere toccati da posti accessibili a tutti;
- b.
- le linee aeree si accostino alle facciate, per quanto possibile, perpendicolarmente alle stesse.
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Art. 38 Distanza delle linee aeree ad alta tensione dai fabbricati
1 Per le linee aeree ad alta tensione valgono le distanze dai fabbricati di cui all’appendice 8. 2 La distanza orizzontale dei conduttori ad alta tensione e dei relativi sostegni dai fabbricati deve essere almeno pari a 5 m, mentre la distanza diretta tra i conduttori e le parti più vicine dei fabbricati deve essere, in presenza di oscillazione impressa dal vento, almeno pari a 2,50 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale. 3 Per i fabbricati che superano in altezza il conduttore più basso, la distanza orizzontale di 5 m deve essere aumentata di un valore uguale alla differenza di altezza della parte di fabbricato più vicina ai conduttori. Per i tetti con declività superiore a 45°, la differenza di altezza si misura secondo l’appendice 8, figura 2. Una distanza orizzontale pari a 20 m è sufficiente in ogni caso. 4 Se la linea aerea ad alta tensione sorpassa il fabbricato, la distanza orizzontale può essere in via eccezionale diminuita. L’organo di controllo decide in merito: - a.
- alla ammissibilità di una tale riduzione;
- b.
- alle distanze dirette necessarie in base al rischio di incendio dei fabbricati ed alla portata dell’incendio;
- c.
- alle eventuali misure protettive.
5 Fabbricati, capannoni per manifestazioni, tendoni o impianti similari con concorso di numeroso pubblico, ad elevato rischio di incendio o contenenti esplosivi non devono trovarsi nella zona di rispetto delle linee aeree. L’organo di controllo può autorizzare eccezioni e prescrivere misure protettive. 6 La fissazione o l’amarraggio delle linee aeree ad alta tensione ai fabbricati è permesso solo nel caso che i fabbricati servano esclusivamente all’esercizio di impianti elettrici.
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Art. 39 Luoghi con grande concorso di pubblico, impianti sportivi e campi di giuoco
1 I luoghi in cui si raccolgono temporaneamente molte persone (raduni, mercati, fiere, teatri, terreni di sport, camping, parchi pubblici di ricreazione e di distensione, ecc.) non devono trovarsi nella zona di rispetto delle linee aeree ad alta tensione. 2 Detti luoghi possono essere eccezionalmente attraversati da linee aeree. L’organo di controllo decide sull’ammissibilità di una tale soluzione, sulle distanze da rispettare e sulle misure di protezione. 3 Le acque (piscine, laghi, fiumi, ecc.) degli stabilimenti balneari pubblici non devono trovarsi nella zona di rispetto delle linee aeree. Per le piscine di piccole dimensioni, l’organo di controllo può autorizzare eccezioni fissando le eventuali misure protettive. 4 Per quanto concerne i terreni di calcio, la distanza dei conduttori e dei cavi aerei dal suolo, considerata la freccia assunta dai conduttori ad una temperatura di 40° C degli stessi, deve essere di almeno 15 m. Per i campi di giuoco di secondaria importanza, l’organo di controllo può eccezionalmente autorizzare distanze più piccole. 5 Per i campi di giuoco e gli impianti sportivi, la distanza verticale tra i conduttori od i cavi aerei e gli eventuali recinti, reti di protezione e simili, considerata la freccia assunta dai conduttori ad una temperatura di 40° C degli stessi, deve essere almeno pari a 2,50 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale. 6 Per tribune, sedi di circoli, vestiari e simili appartenenti ad impianti sportivi e di giuoco, valgono le disposizioni applicabili ai fabbricati.
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Art. 40 Distanza dalle acque
1 Le linee aeree che attraversano superfici d’acqua vanno disposte in modo da non ostacolare la navigazione. 2 Relativamente ai corsi d’acqua sottoindicati, i conduttori, i cavi aerei ed i conduttori di terra non possono assumere, in presenza della freccia massima, una distanza inferiore a 15 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, misurata sul livello di massima piena ammesso per la navigazione: - a.
- Reno, dal lago di Costanza al confine nazionale a Basilea;
- b.
- Aare, dal lago di Bienna a Coblenza (foce dell’Aar);
- c.
- canale della Broye;
- d.
- canale della Zihl;
- e.
- Rodano, a valle di Ginevra fino al confine nazionale.
3 Per le seguenti tratte, l’organo di controllo può ammettere distanze più piccole, purché la navigazione esistente non venga messa in pericolo: - a.
- Reno, da Sciaffusa a Coblenza (foce dell’Aar);
- b.
- Aar, da Bienna fino al ponte stradale di Döttingen;
- c.
- Rodano, dalla centrale di Verbois al confine nazionale.
4 Per tutti gli altri corsi d’acqua, o per le altre acque aperte con navigazione esistente o possibile, le distanze di sicurezza e le misure di protezione da adottare sono fissate dall’organo di controllo d’intesa con le autorità della navigazione. Se necessario, si apporrà la segnaletica di navigazione o cartelli d’avvertimento. 5 La distanza dei conduttori dalle acque non navigabili deve essere, in condizioni di massima piena ed in presenza della freccia massima, almeno pari a 4 m più 0,01 m per kV di tensione nominale.
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Art. 41 Sorgenti luminose sui sostegni delle linee ad alta tensione
1 Le sorgenti luminose possono essere fissate ai sostegni delle linee aeree ad alta tensione solo se: - a.
- linea e manutenzione dell’impianto di illuminazione dipendono dallo stesso esercente;
- b.
- gli esercenti interessati hanno concordato per iscritto l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di illuminazione.
2 Le sorgenti luminose devono essere applicate sempre al disotto dei conduttori o dei cavi aerei ad alta tensione. 3 Nelle linee ordinarie, tra il conduttore o cavo aereo ad alta tensione più basso e le sorgenti luminose deve essere rispettata una distanza verticale pari a 1,5 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale, mentre per le linee a grandi portate la distanza verticale è data da 2,5 m + 0,01 m per ogni kV di tensione nominale. 4 Le sorgenti luminose e le relative installazioni devono essere applicate ai sostegni e messe a terra in modo che, nel caso di cortocircuito nella rete ad alta tensione, non risultino esposte a perturbazioni inammissibili e non possano convogliare tensioni pericolose in altri punti.
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Art. 42 Sostegni di illuminazione
1 Le distanze dei conduttori e dei cavi aerei ad alta tensione dai sostegni di illuminazione e dalle sorgenti luminose devono essere almeno pari ai valori secondo l’appendice 9. 2 Il montaggio o lo spostamento di sostegni di illuminazione può avvenire solo d’intesa con gli esercenti delle linee aeree ad alta tensione qualora, in seguito a movimenti casuali o voluti del sostegno stesso, esista il pericolo che la distanza diretta possa divenire inferiore al valore «a» di cui all’appendice 9. 3 I lavori di manutenzione alle sorgenti luminose ed ai loro sostegni non devono essere ostacolati o resi pericolosi per il personale dalla presenza di linee aeree ad alta tensione. Le deviazioni dei conduttori o dei sostegni di illuminazione sotto la spinta del vento non devono provocare scariche elettriche. 4 Nel caso di incroci di linee aeree ad alta tensione con una fila di sostegni di illuminazione le cui sorgenti luminose superano in altezza i conduttori più bassi o sono a pari altezza degli stessi, occorre richiamare l’attenzione da ambedue le parti dell’incrocio, sia presso le sorgenti luminose che al piede dei sostegni di illuminazione, sulla presenza di questi conduttori bassi sotto tensione. 5 Prima di iniziare lavori ai sostegni di illuminazione situati in prossimità di linee aeree ad alta tensione con tensione nominale superiore a 100 kV, gli impianti elettrici e le morsetterie dei sostegni di illuminazione devono essere messi a terra.
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Art. 43 Segnaletica stradale e pareti di protezione
1 Per i cartelli di segnalazione e le pareti di protezione permanenti valgono le distanze applicabili ai sostegni di illuminazione. 2 La presenza di linee aeree non deve ostacolare i lavori di manutenzione alla segnaletica stradale, alle pareti di protezione e simili, e non deve costituire pericolo per il personale.
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Art. 44 Poligoni di tiro
1 Le distanze tra le linee aeree e gli impianti di tiro per esercitazioni fuori servizio con munizioni di ordinanza vengono definite secondo l’appendice 10. Le distanze possono essere ridotte se le linee risultano protette da schermi o si trovano fuori della zona di tiro. 2 Le distanze tra le linee aeree e gli impianti di tiro sportivi o di caccia sono fissate dall’organo di controllo. Quest’ultimo definisce inoltre le misure di protezione da adottare. 3 L’organo di controllo decide se le linee aeree possono essere fatte passare sopra gli stand dei bersagli o gli impianti dei bersagli. Esso fissa le distanze dirette e le misure di protezione da adottare.
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Art. 45 Conduttori ed elementi portanti dei cavi aerei
1 I conduttori devono avere un diametro di almeno 5 mm, una sezione di almeno 19,6 mm2 e un carico di rottura minimo pari a 5,5 kN. Per i conduttori di alluminio puro e gli elementi portanti metallici dei cavi aerei, la sezione deve essere pari ad almeno 50 mm2. 2 Per i conduttori di sezione superiore a 50 mm2, per tutti i conduttori di alluminio puro e per gli elementi portanti metallici dei cavi aerei sono ammesse solo corde. 3 La sollecitazione massima alla trazione ammessa per i materiali dei conduttori o degli elementi portanti si determina secondo l’appendice 11. Nel caso di impiego di materiali non riportati in questa appendice, la sollecitazione ammissibile non deve superare i 2/3 del carico di rottura. L’organo di controllo può esigere attestati di prova rilasciati da istituti di prova riconosciuti. 4 Nel caso di corde composite, la sollecitazione massima alla trazione ammessa non deve essere superata per nessuno dei materiali impiegati. Se un materiale viene impiegato quale unico elemento portante, gli altri materiali devono essere considerati come sovraccarico. 5 Per i cavi aerei senza elementi portanti separati, occorre impiegare almeno due conduttori quali elementi portanti. Tuttavia, il conduttore PEN o il conduttore di protezione PE dei cavi a bassa tensione non può essere mai impiegato come elemento portante.
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Art. 46 Trazione massima sui conduttori
1 Per il calcolo della sollecitazione massima presumibile alla trazione a cui può essere sottoposto un conduttore, si assumono le seguenti ipotesi: - a.
- una temperatura del conduttore pari a –20° C, senza sovraccarico;
- b.
- una temperatura del conduttore pari a 0° C ed un sovraccarico distribuito uniformemente pari ad almeno 20 N/m per conduttore o parte di conduttore, in assenza di vento.
2 Se, sulla base delle condizioni locali, bisogna attendersi temperature più basse o sovraccarichi maggiori, saranno queste ultime condizioni ad essere assunte quali ipotesi di calcolo. 3 Per i cavi aerei, le ipotesi relative alle temperature si riferiscono sempre agli elementi portanti. Il peso del cavo o i conduttori che non servono da elementi portanti devono essere aggiunti al sovraccarico.
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Art. 47 Freccia massima dei conduttori
1 Per il calcolo della freccia massima presumibile di un conduttore, si assumono le seguenti ipotesi: - a.
- una temperatura del conduttore pari a 40° C;
- b.
- una temperatura del conduttore pari a 0° C ed un sovraccarico distribuito uniformemente pari ad almeno 20 N/m per conduttore o parte di conduttore, in assenza di vento.
2 Se, sulla base delle condizioni locali, bisogna attendersi temperature più alte o sovraccarichi maggiori, saranno queste ultime condizioni ad essere assunte quali ipotesi di calcolo. 3 Per i cavi aerei, le ipotesi relative alle temperature si riferiscono sempre agli elementi portanti. Il peso del cavo o i conduttori che non servono da elementi portanti devono essere aggiunti al sovraccarico.
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Art. 48 Sollecitazione alla trazione e freccia delle linee ordinarie
Le sollecitazioni a trazione e le frecce delle linee ordinarie si calcolano secondo l’appendice 12.
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Art. 49 Giunzioni dei conduttori
1 Il carico di rottura delle giunzioni sollecitate a trazione dei conduttori e degli elementi portanti dei cavi aerei deve raggiungere almeno il 90 per cento del limite di rottura del conduttore o dell’elemento portante. 2 Se, nel caso di danneggiamento di un conduttore sottoposto allo sforzo di tra-zione, la sezione dello stesso presenta una riduzione superiore al 25 per cento, il punto di riparazione deve soddisfare le esigenze imposte alle giunzioni solle-citate a trazione. 3 Le linee aeree non possono essere costituite dall’unione di più spezzoni di conduttori.
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Art. 50 Isolatori
1 Gli isolatori a bastone, gli isolatori rigidi a perno e gli isolatori rigidi a base di materiale ceramico o di vetro devono presentare, con riferimento al carico minimo di rottura, i seguenti fattori di sicurezza: - a.
- non inferiore a 1,25, quando sollecitati dalle forze elettrodinamiche esercitate dai conduttori percorsi dalle correnti di cortocircuito;
- b.
- non inferiore a 2,8, quando sollecitati dalle forze statiche massime.
2 Gli isolatori a cappa e perno di materiali ceramici o di vetro devono presentare i seguenti fattori di sicurezza: - a.
- non inferiore a 1,25, riferito al carico minimo di rottura, quando sollecitati dalle forze elettrodinamiche esercitate dai conduttori percorsi dalle correnti di cortocircuito;
- b.
- non inferiore a 3,5, riferito al carico di rottura elettromeccanico, quando sollecitati dalle forze statiche massime.
3 Gli isolatori compositi di materiale sintetico devono resistere alle intemperie ed all’azione dei raggi ultravioletti.
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Art. 51 Isolatori a catena multipla
1 Qualora vengano richiesti, quale misura protettiva supplementare, attacchi a sospensione multipla o amarraggi multipli dei conduttori, i fattori di sicurezza secondo l’articolo 50 devono essere garantiti anche in caso di rottura di una delle sospensioni o di uno degli amaraggi parziali. 2 Le catene di isolatori devono, in tal caso, essere fissate ai sostegni almeno in due punti diversi. 3 Se una sospensione parziale cede, gli elementi restanti della sospensione multipla o dell’amaraggio multiplo devono resistere alle sollecitazioni di natura dinamica che ne conseguono. 4 Le singole catene di isolatori di una tale sospensione multipla non devono essere composte da più di tre isolatori quando la lunghezza dei singoli isolatori è inferiore a 0,5 m.
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Art. 52 Morsetterie
Le morsetterie devono essere dimensionate in modo da garantire il rispetto dei fattori di sicurezza secondo l’appendice 13 quando sollecitati dal carico statico massimo.
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Art. 53 Resistenza dei materiali
Conduttori, cavi aerei, giunzioni, isolatori e morsetterie devono resistere agli influssi ambientali esterni ambientali ed alla corrosione elettrochimica.
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Art. 54 Ipotesi di carico per sostegni e fondazioni
1 I sostegni, i loro componenti e le fondazioni devono essere dimensionati in base alle ipotesi di carico di cui alle appendici 14 e 15. 2 Dette ipotesi si applicano per analogia anche ai sostegni di esecuzione speciale ed ai sostegni degli impianti all’aperto.
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Art. 55 Tipi di sostegni
1 I sostegni ordinari sono ammessi per le tratte di amaraggio fino a 2 km, per campate medie fino a 225 m ed angoli di slineamento compresi tra 195 e 205 gon. Essi non devono mai essere dotati di catene di isolatori disposte in amarro. 2 I sostegni portanti sono ammessi per le tratte di amaraggio fino a 4 km ed angoli di slineamento compresi tra 180 e 220 gon. Essi non devono essere dotati di catene di isolatori disposte in amarro. L’organo di controllo può autorizzare deroghe. 3 I sostegni portanti speciali sono necessari per le tratte di amarraggio superiori a 4 km. Essi sono ammessi per angoli di slineamento compresi tra 180 e 220 gon. 4 I sostegni di amarraggio sono necessari per angoli di slineamento inferiori a 180 gon e superiori a 220 gon, o quando le differenze tra le portate sono grandi oppure per limitare le tratte di amarraggio. 5 I sostegni terminali sono necessari quando si passa dalla linea aerea alla linea in cavo oppure quando la linea aerea penetra in un impianto, a meno che il compito del sostegno terminale venga assunto da un elemento dell’impianto.
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Art. 56 Solidità e stabilità di sostegni, fondazioni, contropali e tiranti e ancoraggi
1 Sostegni, fondazioni, contropali e tiranti, ancoraggi e loro componenti devono essere dimensionati e costruiti in modo da resistere alle sollecitazioni massime. 2 I materiali impiegati per i sostegni sono l’acciaio, il cemento armato o il legno. I sostegni costituiti dai suddetti materiali devono essere dimensionati conformemente all’appendice 13. 3 Altri materiali o costruzioni inabituali, possono essere impiegati soltanto se ne è dimostrata l’idoneità, in particolare per quanto concerne la stabilità e la durata. L’organo di controllo può esigere attestati di prova rilasciati da laboratori di prova riconosciuti oppure l’esecuzione di prove speciali. 4 La dimostrazione di una sufficiente stabilità può essere analitica oppure, d’intesa con l’organo di controllo, ottenuta mediante prove di carico sull’opera finita.
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Art. 57 Sostegni di legno per linee ordinarie
1 I pali di legno devono essere infissi nel terreno per una profondità pari ad almeno un decimo della loro lunghezza + 40 cm. 2 I pali di legno cementati direttamente nel terreno devono essere rimossi dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni. 3 I sostegni ordinari devono essere dimensionati secondo l’appendice 16.
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Art. 58 Ancoraggi (tiranti), paline
1 I fili di acciaio degli ancoraggi devono avere una sezione non inferiore a 50 mm2. Nel terreno, i fili d’acciaio a sezione circolare devono avere un diametro minimo pari a 10 mm, mentre per le corde d’acciaio è necessaria una sezione minima pari a 70 mm2. 2 La tesatura degli ancoraggi deve poter essere rafforzata in qualsiasi momento. 3 Negli ancoraggi di materiale elettricamente conduttore di sostegni isolanti deve essere intercalato un pezzo isolante, posto ad almeno 1 m sotto la parte più bassa in tensione e commisurato alla tensione nominale più elevata della linea. Dopo il punto di fissaggio, questi ancoraggi non devono più toccare parti del sostegno. 4 Le paline devono essere protette contro la corrosione e dimensionate in modo da poter garantire il rispetto dei fattori di sicurezza secondo l’appendice 13 quando sollecitate dal carico statico massimo.
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Art. 59 Protezione dei sostegni
1 Tutti i sostegni, le fondazioni, i contropali e tiranti e gli ancoraggi devono essere protetti dagli influssi esterni in modo tale da garantire in ogni momento la stabilità e la solidità necessarie. 2 I sostegni di legno ed i componenti di legno dei sostegni devono essere impregnati o protetti in modo equivalente. 3 I giunti dei sostegni di legno devono essere disposti e protetti in modo da evitare i ristagni d’acqua.
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Art. 60 Identificazione dei sostegni
1 I sostegni devono essere provvisti di un numero d’ordine, dell’anno di costruzione e delle iniziali dell’esercente della linea (targa indicatrice). 2 Sui sostegni di legno vanno inoltre marcati indelebilmente, ad una altezza di 4,5 dal piede, l’anno di impregnazione e la designazione del fornitore. 3 Sui sostegni delle linee aeree ad alta tensione, sulle paline e presso gli ancoraggi alle facciate delle linee con conduttori nudi devono essere apposti cartelli monitori.
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Art. 61 Fondazioni dei sostegni
1 Le fondazioni dei sostegni devono essere eseguite in modo che la stabilità dei sostegni in presenza delle sollecitazioni massime sia garantita e che non si producano inclinazioni inammissibili. 2 La sicurezza al rovesciamento deve essere almeno pari ad 1,5. 3 Nel calcolo delle fondazioni occorre tener presenti, oltre alle caratteristiche locali del terreno, anche le condizioni marginali quali la presenza di acque sotterranee, la frequenza delle piene, le scarpate ed altri influssi. 4 Le condizioni del terreno e le condizioni marginali devono essere verificate sul posto. 5 I sostegni portanti speciali o i sostegni di legno per linee a grande portata, destinati a restare per un periodo superiore a tre anni, necessitano di fondazioni o zoccoli speciali.
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