I. Disposizioni generali |
Art. 1
Proposta di assicurazione 1Chi ha fatto all'assicuratore la proposta d'un contratto di assicurazione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve per l'accettazione. 2Rimane vincolato per quattro settimane se l'assicurazione richiede una visita medica. 3Il termine comincia a decorrere dalla consegna o dall'invio della proposta all'assicuratore od al suo agente. 4Il proponente è liberato quando l'accettazione dell'assicuratore non gli sia giunta prima della scadenza del termine. |
Art. 2
Proposte speciali 1Si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un contratto o di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l'assicuratore non l'abbia respinta entro quattordici giorni dal ricevimento. 2Ove una visita medica sia richiesta dalle condizioni generali d'assicurazione, la proposta si ritiene accettata se l'assicuratore non l'ha respinta entro quattro settimane dal ricevimento. 3Queste disposizioni non si applicano alla proposta di aumentare la somma assicurata. |
Art. 3
Obbligo d'informare dell'assicuratore 1Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Egli lo informa sui seguenti elementi:
2Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera g. 3In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.2 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 3a
Violazione dell'obbligo d'informare 1Se l'assicuratore ha violato l'obbligo d'informare di cui all'articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all'assicuratore. 2Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3, ma al più tardi un anno dopo la violazione dell'obbligo. 1 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007(RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 4
Dichiarazioni obbligatorie alla conclusione del contratto a. In genere 1Il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto. 2Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a conchiudere il contratto od a conchiuderlo alle condizioni convenute. 3Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche. |
Art. 5
b. Nel contratto conchiuso a mezzo di rappresentante c. Nell'assicurazione per conto altrui 1Quando il contratto sia conchiuso a mezzo di un rappresentante, si dichiareranno e i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al rappresentato e quelli che sono o devono essere noti al rappresentante. 2Nel caso di assicurazione per conto altrui (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato stesso od al suo intermediario, eccettochè il contratto non venga conchiuso ad insaputa di queste persone o non sia possibile di avvisare in tempo utile il proponente. |
Art. 6
Reticenze e loro conseguenze a. In genere 1Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, l'assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. 2Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza. 3Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione. 4In caso di recesso da un contratto d'assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l'assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 7
b. Nel contratto di assicurazione collettiva Quando il contratto comprenda più cose o più persone e la reticenza si riferisca solamente ad alcune di queste cose o di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre ove risulti dalle circostanze che l'assicuratore le avrebbe assicurate anche sole alle medesime condizioni. |
Art. 8
Validità del contratto nonostante la reticenza Nonostante la reticenza (art. 6) l'assicuratore non può recedere dal contratto:
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Art. 9
Nullità del contratto di assicurazione Riservati i casi di cui all'articolo 100 capoverso 2, il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu conchiuso, il rischio era già scomparso o il sinistro era già accaduto. 1 Nuovo testo giusta l'art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 469). |
Art. 10
Eccezioni per l'assicurazione-incendio e l'assicurazione trasporti 1La disposizione dell'articolo 9 della presente legge non si applica alle assicurazioni-incendio relative ad oggetti situati all'estero ed alle assicurazioni-trasporti se non quando entrambe le parti sapevano al momento della conclusione del contratto che il rischio era già scomparso o che il sinistro era già accaduto. 2Se al momento della conclusione del contratto l'assicuratore solo sapeva che il rischio era già scomparso, lo stipulante non è vincolato al contratto. L'assicuratore non ha diritto né al premio né al rimborso delle spese. 3Se al momento della conclusione del contratto lo stipulante solo sapeva che il sinistro era già accaduto, l'assicuratore non è vincolato al contratto. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle spese. |
Art. 11
Polizza a. Contenuto 1L'assicuratore è tenuto a rilasciare allo stipulante una polizza che accerti i diritti e gli obblighi delle parti. Egli ha diritto di esigere dallo stipulante, oltre alle spese di porto e di bollo, una tassa per la compilazione della polizza e per le modificazioni della stessa. Il Consiglio federale potrà fissare mediante ordinanza il massimo di questa tassa. 2L'assicuratore deve inoltre rilasciare allo stipulante, a richiesta e contro rimborso delle spese, una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l'assicurazione fu conchiusa. |
Art. 12
b. Accettazione senza riserva 1Quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato. 2Questa disposizione dev'essere inserita testualmente in ogni polizza. |
Art. 13
c. Ammortizzazione 2All'ammortizzazione delle polizze si applicano per analogia le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18812 sull'ammortizzazione dei titoli al portatore, con la variante che il termine di produzione dev'essere di un anno al più. 1 Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). |
Art. 14
Sinistro cagionato da colpa 1L'assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'avente diritto. 2Se il sinistro fu cagionato da colpa grave dello stipulante o dall'avente diritto, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa. 3Se il sinistro fu cagionato intenzionalmente o per colpa grave da persona che convive con lo stipulante o l'avente diritto, o da persona de cui atti essi sono responsabili e se lo stipulante o l'avente diritto ha commesso una negligenza grave nella sorveglianza di tale persona, sia col prenderla al proprio servizio sia coll'ammetterla presso di sè, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionatamente al grado della colpa dello stipulante o dell'avente diritto. 4Se il sinistro è dovuto a colpa lieve dello stipulante o dell'avente diritto, se questi si sono resi colpevoli di negligenza lieve a' sensi del lemma precedente o se il sinistro fu cagionato per colpa lieve di una delle altre persone quivi indicate, l'assicuratore risponde per intero. |
Art. 17
Particolarità dell'assicurazione per conto altrui 1L'assicurazione per conto altrui vincola l'assicuratore anche quando il terzo assicurato ratifichi il contratto solo dopo accaduto il sinistro. 2Lo stipulante ha diritto di pretendere l'indennità dall'assicuratore senza il consenso dell'assicurato, se questi gli ha conferito senza riserva il mandato di conchiudere l'assicurazione o se allo stipulante incombeva per legge l'obbligo di provvedere all'assicurazione. 3L'assicuratore non ha diritto di compensare i crediti che gli spettano verso lo stipulante coll'indennità dovuta all'assicurato. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 18 capoverso 2 della presente legge. |
Art. 18
Premio a. Da chi è dovuto 1Obbligato al pagamento del premio è lo stipulante. 2Nell'assicurazione per conto altrui l'assicuratore ha diritto di esigere il pagamento del premio anche dall'assicurato, se lo stipulante è divenuto insolvibile e non ha peranco ricevuto il premio dall'assicurato. 3Nell'assicurazione a favore di terzi l'assicuratore ha diritto di compensare il premio con la prestazione da lui dovuta al beneficiario. |
Art. 19
b. Scadenza 1Salvo stipulazione contraria il premio per il primo periodo di assicurazione scade al momento della conclusione del contratto. Per periodo di assicurazione s'intende lo spazio di tempo secondo il quale vien calcolata l'unità di premio. Nel dubbio il periodo di assicurazione è di un anno. 2L'assicuratore che ha rilasciato la polizza avanti il pagamento del primo premio non può invocare la clausola della polizza stessa giusta la quale l'assicurazione entra in vigore solo dopo il pagamento di detto premio. 3I premi successivi scadono, nel dubbio, al principio d'ogni nuovo periodo di assicurazione. |
Art. 20
c. Obbligo della diffida. Conseguenze della mora 1Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. 2Se il premio è incassato presso il debitore, l'assicuratore può sostituire la diffida scritta con una verbale. 3Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida. 4È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge. |
Art. 21
d. Rapporto contrattuale dopo la mora 1Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio. 2Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese. |
Art. 22
e. Luogo del pagamento; Debito portabile e debito chiedibile 1I premio è pagabile, per l'assicuratore svizzero, alla sua sede, per l'assicuratore straniero, alla sede dell'insieme degli affari svizzeri, qualora l'assicuratore non abbia designato allo stipulante un altro luogo di pagamento in Svizzera. 2L'assicuratore che, senza esservi obbligato, ha proceduto regolarmente all'incasso del premio presso il debitore, deve attenersi a tale uso finché non l'abbia espressamente revocato. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859). |
Art. 23
f. Riduzione del premio Quando il premio sia stato convenuto in considerazione di determinate circostanze che aggravavano il rischio, e queste circostanze siano scomparse o abbiano perduto la loro importanza nel corso dell'assicurazione, lo stipulante può chiedere che per i periodi futuri di assicurazione il premio sia ridotto in conformità di tariffa. |
Art. 24
g. Divisibilità del premio 1Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 3. 2Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 25 a 27
1 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 28
Aggravamento del rischio ad opera dello stipulante 1Se nel corso dell'assicurazione lo stipulante ha cagionato un aggravamento essenziale del rischio, l'assicuratore non è vincolato per l'avvenire al contratto. 2L'aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto. 3Il contratto può disporre se, in che misura ed entro quali termini lo stipulante debba dare avviso di tali aggravamenti del rischio all'assicuratore. |
Art. 29
Riserva di patti speciali 1Le disposizioni dell'articolo 28 della presente legge non modificano i patti coi quali lo stipulante assume determinati obblighi al fine di scemare il rischio o d'impedirne l'aggravamento. 2L'assicuratore non può invocare la clausola che lo libera dal contratto qualora lo stipulante manchi a questi obblighi se tale mancanza non ha esercitato alcuna influenza sull'avverarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni incombenti all'assicuratore. |
Art. 30
Aggravamento del rischio senza concorso dello stipulante 1Se l'aggravamento essenziale del rischio avviene senza il concorso dello stipulante, le conseguenze previste nell'articolo 28 della presente legge si avverano solo quando lo stipulante abbia omesso di dichiarare indilatamente per iscritto all'assicuratore l'aggravamento del rischio venuto a sua conoscenza. 2Se lo stipulante non ha mancato a quest'obbligo e l'assicuratore si è riservato il diritto di risolvere il contratto per causa d'aggravamento essenziale del rischio, la responsabilità dell'assicuratore si estingue quattordici giorni dopo ch'egli abbia notificato allo stipulante il suo recesso dal contratto. |
Art. 31
Aggravamento del rischio nel contratto di assicurazione collettiva Quando il contratto comprenda più cose o più persone e l'aggravamento del rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre a quanto lo stipulante paghi, a prima richiesta dell'assicuratore, il maggior premio che fosse dovuto per esse. |
Art. 32
Aggravamento senza conseguenze L'aggravamento del rischio non produce effetto giuridico:
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Art. 33
Estensione del rischio Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco. |
Art. 34
Responsabilità dell'assicuratore per i suoi intermediari Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 35
Revisione delle condizioni generali d'assicurazione Se nel corso dell'assicurazione le condizioni generali di assicurazione della medesima specie vengono modificate, lo stipulante può chiedere che il contratto sia continuato alle nuove condizioni. Tuttavia se per l'assicurazione alle nuove condizioni occorre una prestazione maggiore, egli deve corrispondere il congruo equivalente. |
Art. 36
Revoca dell'autorizzazione; conseguenze di diritto privato1 1Lo stipulante ha diritto di recedere dal contratto se all'assicuratore è stata revocata l'autorizzazione conformemente all'articolo 61 della legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).3 2Se recede dal contratto, lo stipulante può pretendere la restituzione del premio pagato per il tempo di assicurazione non ancora trascorso. 3Se recede da un contratto di assicurazione sulla vita, ha diritto alla riserva. 4Egli conserva inoltre l'azione di risarcimento. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 37
Fallimento dell'assicuratore 1Nel caso di fallimento dell'assicuratore il contratto si estingue quattro settimane dopo la pubblicazione della dichiarazione di fallimento.1 2Lo stipulante può far valere le pretese specificate nell'articolo 36 capoversi 2 e 3 della presente legge. 3Se per il periodo di assicurazione in corso lo stipulante ha verso l'assicuratore un diritto a indennità, egli può far valere a sua scelta, questo diritto o le pretese suindicate. 4Gli rimangono inoltre riservati i diritti di risarcimento. 1 L'apertura del fallimento non estingue le assicurazioni garantite dal patrimonio vincolato (art. 55 LSA; RS 961.01). |
Art. 38
Obbligo di dare avviso del sinistro 1Accaduto il sinistro, l'avente diritto, tosto che sia venuto a conoscenza del medesimo e del diritto derivante per lui dall'assicurazione, deve darne avviso all'assicuratore. Il contratto può disporre che tale avviso sarà dato per iscritto. 2Quando l'avente diritto manchi per sua colpa a quest'obbligo, l'assicuratore può ridurre l'indennità dell'importo di cui si troverebbe diminuita se l'avviso fosse stato dato in tempo. 3L'assicuratore non è vincolato al contratto se l'avente diritto, nell'intenzione d'impedire che l'assicuratore possa accertare in tempo utile le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto, ha omesso di dare indilatamente l'avviso. |
Art. 39
Giustificazioni incombenti all'avente diritto 1A richiesta dell'assicuratore, l'avente diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo. 2Il contratto può disporre:
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Art. 39a
Rilevamento tempestivo 1Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, all'ufficio AI competente possono essere comunicati dati per il rilevamento tempestivo degli assicurati incapaci al lavoro secondo l'articolo 3b della legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI). 2Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dall'obbligo di serbare il segreto. 3Il Consiglio federale disciplina i particolari. 1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). |
Art. 39b
Collaborazione interistituzionale 1Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, nell'ambito della collaborazione interistituzionale secondo l'articolo 68bis LAI2 possono essere comunicati dati:
2Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dall'obbligo di serbare il segreto. 3L'interessato dev'essere informato circa la comunicazione dei dati. 1 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). |
Art. 40
Frodi nelle giustificazioni L'assicuratore non è vincolato al contratto di fronte all'avente diritto, se questi od il suo rappresentante, nell'intento d'indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore, o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni che per l'articolo 39 della presente legge gl'incombono. |
Art. 41
Scadenza del credito d'assicurazione 1Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro settimane dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa. 2È nulla la clausola per cui il credito diventerà esigibile solo dopo che sia stato riconosciuto dall'assicuratore o ammesso da sentenza definitiva. |
Art. 42
Danno parziale 1Quando siavi stato soltanto un danno parziale e si pretenda per esso una indennità, l'assicuratore e lo stipulante hanno entrambi il diritto di recedere dal contratto al più tardi al pagamento della indennità. 2Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell'assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all'altra parte.1 3L'assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.2 4Quando né l'assicuratore né lo stipulante recedano dal contratto, l'assicuratore, salvo stipulazione contraria, risponde pel futuro solo col residuo della somma assicurata. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 44
Comunicazione dello stipulante o dell'avente diritto: indirizzi 1Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l'assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo nella Svizzera ed a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell'avente diritto che gli abbia notificato per iscritto le sue ragioni. 2Quando l'assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le conseguenze previste nel contratto o nella presente legge per il caso in cui una comunicazione non venga fatta o venga fatta tardivamente. 3Lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'incombono, a sua scelta, all'indirizzo indicato, all'assicuratore direttamente od a qualunque agente di quest'ultimo. Le parti possono convenire che l'agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l'assicuratore. |
Art. 45
Violazione del contratto senza colpa 1Se fu convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto manchi ad un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa. 2L'insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio. 3Quando il contratto o la presente legge vincoli l'esistenza di un diritto derivante dall'assicurazione all'osservanza di un termine lo stipulante o l'avente diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena l'impedimento sia tolto. |
Art. 46
Prescrizione e termine 1I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. L'articolo 41 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è riservato.2 2Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente legge. 1 RS 831.40 |
Art. 46a
Luogo dell'adempimento Gli assicuratori devono adempiere i loro obblighi contrattuali al domicilio svizzero dell'assicurato o dello stipulante. Il foro è determinato dalla legge del 24 marzo 20002 sul foro. 1 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 1978 1836; FF 1976 II 859). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 47a
Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA2 sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:
1 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471). |
II. Disposizioni speciali all'assicurazione contro i danni |
Art. 49
Valore di assicurazione 1Il valore di assicurazione è il valore che ha l'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto. 2Quando l'interesse assicurato consista in ciò che una cosa non venga danneggiata o distrutta, si presume assicurato, nel dubbio, l'interesse che ha un proprietario alla conservazione della cosa. |
Art. 50
Diminuzione del valore di assicurazione 1Se nel corso dell'assicurazione il valore di assicurazione ha subito una diminuzione essenziale, l'assicuratore e lo stipulante possono chiedere entrambi una proporzionata riduzione della somma assicurata. 2Il premio per i periodi futuri di assicurazione dev'essere ridotto in proporzione. |
Art. 51
Soprassicurazione Se la somma assicurata eccede il valore di assicurazione (soprassicurazione), l'assicuratore non è vincolato al contratto verso lo stipulante, quando questi abbia stipulato il contratto nell'intento di procurarsi con la soprassicurazione un utile illecito. L'assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta. |
Art. 52
Misure di controllo Se fu conchiusa una soprassicurazione contro l'incendio, l'autorità competente a norma del diritto cantonale può, sulla scorta di una perizia ufficiale, ridurre la somma assicurata al valore di assicurazione quando la soprassicurazione non apparisca giustificata. |
Art. 53
Doppia assicurazione 1Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (doppia assicurazione), lo stipulante è tenuto a darne indilatamente conoscenza per iscritta ad ogni assicuratore. 2Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha conchiuso la doppia assicurazione nell'intento di procurarsi con essa un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto. 3Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta. |
Art. 54
Cambiamento di proprietario 1Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario. 2Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà. 3L'impresa di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta. 4Gli articoli 28-32 si applicano per analogia se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 2799; FF 2008 6745 6755). |
Art. 55
Fallimento dello stipulante 1In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.1 2Se fra le cose assicurate si trovano dei beni esclusi dal pignoramento (art. 92 della LF dell'11 apr. 18892 sulla esecuzione e sul fallimento), il diritto derivante per questi beni dall'assicurazione rimane al fallito ed alla sua famiglia. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 57
Pegno sulla cosa assicurata 1Se fu assicurata una cosa costituita in pegno, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati coll'indennità in sostituzione della cosa assicurata. 2Se il pegno fu notificato all'assicuratore, questi non può pagare l'indennità all'assicurato se non col consenso del creditore pignoratizio o verso prestazione di garanzie a favore del medesimo. |
Art. 58
Riserva a favore delle leggi cantonali Rimangono ferme le prescrizioni delle leggi cantonali che estendono al credito derivante dall'assicurazione e all'indennità il diritto reale gravante la cosa assicurata, come pure le disposizioni che garantiscono la pretesa dell'avente diritto. |
Art. 59
Assicurazione contro la responsabilità civile a. Estensione Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l'esercizio. |
Art. 60
b. Pegno legale del terzo danneggiato 1Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante. L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato. 2L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto. |
Art. 61
Obbligo di salvataggio 1In caso di sinistro, l'avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime. 2Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto. |
Art. 63
b. Nell'assicurazione-incendio 1Nell'assicurazione contro l'incendio il valore di risarcimento è:
2È da considerare come cagionato dall'incendio anche il danno derivato dalle misure prese per estinguere l'incendio o da un necessario sgombro e consistente nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa della cosa. |
Art. 64
c. Nelle altre specie di assicurazioni 1Nell'assicurazione delle merci contro i rischi dei trasporti fa norma il valore della cosa al luogo di destinazione. 2Nell'assicurazione del bestiame fa norma il valore dell'animale immediatamente prima della malattia od al momento dell'infortunio. 3Se fu assicurato un guadagno futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del guadagno che la riuscita dell'impresa avrebbe procurato. 4Se fu assicurato un reddito futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del reddito che si sarebbe conseguito qualora il sinistro non fosse accaduto. 5Dal valore di risarcimento si devono dedurre le spese che si fossero evitate per effetto dell'accaduto sinistro. |
Art. 65
d. Convenzione circa il valore di risarcimento 1Se le parti hanno fissato con patto speciale il valore di assicurazione, il valore convenuto dev'essere considerato come valore di risarcimento in quanto l'assicuratore non provi che quest'ultimo, calcolato secondo le prescrizioni degli articoli 62, 63, 64 e 66 della presente legge, è inferiore al valore di assicurazione. 2Tale patto è nullo quando si sia assicurato contro l'incendio un reddito od un guadagno futuro. |
Art. 67
Valutazione del danno 1Tanto l'assicuratore quanto l'avente diritto possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio dalle parti. Nel caso di distruzione parziale di prodotti agricoli, segnatamente per effetto della grandine, la valutazione del danno dev'essere, a richiesta dell'una o dell'altra delle parti, rimandata fino al raccolto. 2Quando una delle parti rifiuti di cooperare alla valutazione del danno o quando le due parti non possano intendersi circa l'importanza del danno avvenuto, questo, salvo patti speciali, dovrà essere valutato da periti designati dall'autorità giudiziaria. 3Il fatto di avere cooperato alla valutazione del danno non priva l'assicuratore delle eccezioni che gli spettano contro la pretesa d'indennità dell'avente diritto. 4È nullo il patto che vieti all'avente diritto di farsi assistere nelle trattative per la valutazione del danno. 5Le spese di valutazione del danno incombono alle parti in eguale misura. |
Art. 68
Divieto di cambiamento 1Prima che il danno sia valutato, l'avente diritto non deve senza il consenso dell'assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cambiamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, eccettochè il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall'interesse pubblico. 2Se l'avente diritto contravviene a quest'obbligo con intenzione fraudolenta, l'assicuratore non è vincolato al contratto. |
Art. 69
Somma assicurata. Obbligo di risarcimento nella sottassicurazione 1Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge (art. 70), l'assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza della somma assicurata. 2Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento (sottassicurazione), il danno, salvo patto contrario, deve essere risarcito nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento. |
Art. 70
Spese di salvataggio 1L'assicuratore è tenuto a rimborsare all'avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per scemare il danno (art. 61), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all'indennità eccedano l'importo della somma assicurata. 2Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l'assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento. |
Art. 71
Responsabilità nella doppia assicurazione 1Nel caso di doppia assicurazione (art. 53), ogni assicuratore risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma assicurata da lui e l'importo totale delle somme assicurate. 2Se uno degli assicuratori è divenuto insolvibile gli altri assicuratori rispondono, sotto riserva della prescrizione dell'articolo 70 capoverso 2 della presente legge, per la quota che incombe all'assicuratore insolvibile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all'avente diritto contro l'assicuratore insolvibile passa agli assicuratori che hanno pagato l'indennità. 3Accaduto il sinistro, l'avente diritto non può risolvere o modificare nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori. |
Art. 72
Regresso dell'assicuratore 1Il credito spettante all'avente diritto verso terzi per atti illeciti passa all'assicuratore fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata. 2L'avente diritto è responsabile di ogni atto che pregiudichi questo diritto dell'assicuratore. 3La disposizione del primo capoverso di questo articolo non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che convive coll'avente diritto o de' cui atti questi è responsabile. |
III. Disposizioni speciali all'assicurazione delle persone |
Art. 73
Natura giuridica della polizza, cessione e costituzione in pegno 1Il diritto derivante da un contratto d'assicurazione di persone non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notificazione per iscritto all'assicuratore. 2Se la polizza dispone che l'assicuratore può pagare al portatore, l'assicuratore di buona fede può considerare come avente diritto ogni portatore. |
Art. 74
Assicurazione sulla vita altrui 1L'assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l'assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale. 2Il diritto derivante dall'assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo. 3Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l'assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l'aggravamento del rischio. |
Art. 75
Indicazione inesatta dell'età 1L'indicazione inesatta dell'età dà diritto all'assicuratore di recedere dal contratto solo quando l'età reale al momento dell'entrata non sia compresa fra i limiti d'ammissione da lui stabiliti. 2Se invece l'età d'entrata è compresa fra questi limiti si applicheranno le seguenti disposizioni:
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Art. 76
Assicurazione a beneficio di terzi a. Principio; estensione 1Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell'assicuratore.1 2Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall'assicurazione o solo una parte di esso. 1 Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11). |
Art. 77
b. Diritto di disposizione dello stipulante 1Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall'assicurazione.1 2Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest'ultima al beneficiario. 1 Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11). |
Art. 78
c. Natura del diritto del beneficiario Salvo le disposizioni che fossero state prese a norma dell'articolo 77 capoverso 1 della presente legge, il beneficio crea a favore del beneficiario un diritto suo proprio sul credito derivante dall'assicurazione assegnatagli. |
Art. 79
d. Cause legali d'estinzione 1Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall'assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante. Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento. 2Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficio, il diritto creato dall'assicurazione a favore del beneficiario non soggiace all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante. |
Art. 80
e. Esclusione del pignoramento e del fallimento Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante. 1 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |
Art. 81
f. Subingresso1 1Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettochè non rifiutino espressamente un tal subingresso.2 2I beneficiari sono tenuti a notificare all'assicuratore il trapasso dell'assicurazione producendo un certificato dell'ufficio d'esecuzione o dell'amministrazione del fallimento. Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incombenti all'assicuratore. 1 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |
Art. 83
h. Interpretazione dei patti relativi al beneficio aa. I beneficiari 1Se furono designati come beneficiari i figli di una persona determinata, s'intendono per tali i discendenti che hanno diritto alla successione. 2Per coniuge s'intende il coniuge superstite. 2bisPer partner registrato s'intende il partner registrato superstite.1 3Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o partner registrato superstite, le altre persone successibili2 1 Introdotto dal n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |
Art. 84
bb. Le quote 1Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al coniuge o partner e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.1 2Se furono designati quali beneficiari altri eredi, l'assicurazione è loro devoluta secondo il rispettivo diritto successorio. 3Se più persone non successibili sono designate come beneficiari senza precisa indicazione delle quote rispettive, l'assicurazione è loro devoluta in parti uguali. 4Scomparendo uno dei beneficiari, la sua quota si aggiunge in parti uguali a quelle degli altri. 1 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |
Art. 85
i. Ripudio della successione Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione. 1 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |
Art. 86
Realizzazione in via di esecuzione e di fallimento 1Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, conchiuso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto. 2Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo. 3Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all'ufficio d'esecuzione o all'amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito. 1 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). |
Art. 87
Assicurazione collettiva contro gl'infortuni; diritto del beneficiario L'assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al beneficiario, tosto che l'infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio verso l'assicuratore. 1 Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e Xbis del CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). |
Art. 88
Assicurazione contro gl'infortuni; invalidità 1Se l'infortunio ha cagionato all'assicurato una diminuzione della capacità di lavoro prevedibilmente duratura, l'indennità deve essere pagata sotto forma di capitale sulla base della somma assicurata per il caso d'invalidità, non appena le conseguenze prevedibilmente durature dell'infortunio siano accertate. Questa disposizione non si applica quando lo stipulante abbia espressamente proposto l'indennità sotto forma di rendita. 2Il contratto può disporre che nell'intervallo si pagheranno delle rendite e che queste dovranno diffalcarsi dall'indennità. |
Art. 89
Diritto di recesso dello stipulante 1Lo stipulante che ha pagato il premio per un anno può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita e rifiutare il pagamento di premi ulteriori. 2La dichiarazione di recesso dev'essere data all'assicuratore per iscritto prima che cominci un nuovo periodo di assicurazione. |
Art. 89a
Diritto di recesso dello stipulante in regime di prestazione di servizi transfrontaliera Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi transfrontaliera con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore:2
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). |
Art. 90
Trasformazione e riscatto a. In genere 1A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a trasformare totalmente o parzialmente in un'assicurazione liberata ogni assicurazione sulla vita per la quale si siano pagati i premi di tre anni almeno (riduzione). 2A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è inoltre tenuto a riscattare totalmente o parzialmente ogni assicurazione sulla vita per la quale vi sia certezza che l'avvenimento assicurato accadrà purché si siano pagati i premi di tre anni almeno.1 1 Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11). |
Art. 91
b. Determinazione dei valori 1L'assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasformazione e del valore di riscatto. 2Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserte nelle condizioni generali di assicurazione. 3L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.1 1 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). |
Art. 92
c. Obblighi dell'assicuratore; ulteriore verifica da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto1 1Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto. 2Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.2 3Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore. 1 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). |
Art. 93
d. Non caducità 1Se il pagamento dei premi cessa dopo che l'assicurazione sia stata in vigore per tre anni almeno, è dovuto il valore di trasformazione della stessa. L'assicuratore deve fissare a norma della presente legge il valore di trasformazione e, per le assicurazioni suscettibili di riscatto, il valore di riscatto, dandone comunicazione all'avente diritto che ne faccia richiesta. 2Se l'assicurazione è suscettibile di riscatto, l'avente diritto può chiedere entro sei settimane da quando ricevette questa comunicazione, invece della trasformazione, il valore di riscatto dell'assicurazione. |
Art. 94
e. Trasformazione e riscatto delle partecipazioni agli utili Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione. |
Art. 94a
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 95
Diritto di pegno dell'assicuratore; liquidazione Se l'avente diritto ha costituito in pegno all'assicuratore il suo diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l'assicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell'assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente per iscritto il debitore, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida. |
IV. Disposizioni imperative |
Art. 97
Prescrizioni inderogabili 1Non si possono modificare mediante convenzione gli articoli 9, 10, 13, 24, 41 capoverso 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65 capoverso 2, 67 capoverso 4, 71 capoverso 1, 73 e 74 capoverso 1 della presente legge.1 2Questa disposizione non si applica alle assicurazioni-trasporti in quanto si tratti delle prescrizioni degli articoli 47 e 71 capoverso 1 della presente legge. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 98
Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell'avente diritto1 1Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avente diritto: articoli 1, 2, 3 capoversi 1-3, 3a, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, 15, 19 capoverso 2, 20-22, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capoverso 2 numero 2, secondo periodo, 42 capoversi 1-3, 44-46, 54-57, 59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capoverso 1, 89, 89a, 90-94, 95 e 96.2 2Questa disposizione non si applica alle assicurazioni-trasporti. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233). |
Art. 99
Ordinanze del Consiglio federale Il Consiglio federale può decretare, mediante ordinanze, che le restrizioni alla libertà contrattuale previste nell'articolo 98 della presente legge non si applicheranno a singole specie di assicurazioni in quanto ciò sia richiesto dalla natura o dalle condizioni particolari di queste specie di assicurazioni. |
V. Disposizioni finali |
Art. 100
Rapporto col diritto delle obbligazioni 1Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d'assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni. 2Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 19821 sull'assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie.3 1 RS 837.0 |
Art. 101
Rapporti di diritto non soggetti alla presente legge 1La presente legge non è applicabile:
2Questi rapporti di diritto sono retti dal Codice delle obbligazioni4. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859). |
Art. 101a
Disposizione particolare concernente l'applicazione del diritto nei rapporti con Stati contraenti Gli articoli 101b e 101c della presente legge si applicano finché rimane in vigore un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisca che lo Stato contraente interessato applichi normative equivalenti a quelle svizzere. 1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). |
Art. 101b
Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 1Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA2 qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, in uno Stato contraente:3
2Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19875 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile. 3Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato contraente in cui il rischio è situato o di uno Stato contraente che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione. 4Quando il contratto copre rischi situati in più Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato contraente. 5Un rischio è considerato situato nello Stato in cui:
6Per grandi rischi s'intendono:
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). |
Art. 101c
Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione sulla vita 1Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita nei rami assicurativi designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA2 è quello dello Stato contraente in cui lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.3 2Quando lo stipulante è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato contraente diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere il diritto dello Stato contraente di cui lo stipulante ha la cittadinanza. 4Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19875 sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile. 5Sono altresì salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato dell'impegno. 1 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). |
Art. 102
Rapporto fra il diritto nuovo e l'anteriore 1Ai contratti di assicurazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano da questo momento le disposizioni degli articoli 11 capoverso 2, 13, 20, 21, 22 capoversi 2, 3 e 4, 29 capoverso 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65 capoverso 2, 66, 67 capoverso 4, 73 capoverso 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93 capoverso 1 periodo 1, 95 e 96 della stessa. 2Tuttavia la disposizione dell'articolo 44 capoverso 3, a norma della quale lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'incombono a qualunque agente dell'assicuratore, si applica a questi contratti solo quando l'assicuratore ometta di portare a conoscenza dello stipulante o dell'avente diritto un indirizzo nella Svizzera. 3I contratti che furono conchiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma che dopo l'entrata in vigore di questa possono essere denunciati a norma delle relative clausole, soggiacciono inoltre dalla data alla quale potevano essere denunciati alle disposizioni indicate negli articoli 97 e 98 della presente legge. 4Nel rimanente si applicano per analogia gli articoli 882 e 883 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18811. 1 [RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2] |
Art. 103
Abrogazione di disposizioni esistenti 1Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salva la prescrizione dell'articolo 102 capoverso 4 della stessa, le disposizioni dell'articolo 896 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 18811 e tutte quelle contrarie contenute nelle leggi e ordinanze cantonali. 2Tuttavia, la presente legge non modifica le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali che reggono gli istituti di assicurazione organizzati dai Cantoni. 1 [RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2] |
Art. 104
Entrata in vigore della legge Il Consiglio federale è incaricato, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 18741 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare la presente legge e di fissare la data della sua entrata in vigore. 1 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] |