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Art. 22 Messa a concorso
(art. 7 LPers) 1 I posti vacanti sono messi a concorso perlomeno su Internet, nel relativo bollettino elettronico della Confederazione.64 2 Sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso i posti: - a.
- limitati a un periodo di un anno;
- b.65
- che saranno occupati internamente nelle unità amministrative, a eccezione dei posti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b ed e;
- bbis.66
- di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d;
- c.
- destinati alla rotazione interna (job rotation);
- d.67
- che saranno occupati nel quadro di reintegrazioni professionali da collaboratori ammalati o infortunati e nel quadro dell’integrazione di disabili;
- e.68
- che saranno occupati da impiegati interessati da ristrutturazioni o riorganizzazioni.
3 I posti vacanti che non sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso sono comunicati agli uffici regionali di collocamento almeno una settimana prima della pubblicazione nel relativo bollettino elettronico della Confederazione.69 4 I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all’articolo 53a dell’ordinanza del 16 gennaio 199170 sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.71 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). 66 Introdotta dal n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). 67 Introdotta dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 68 Introdotta dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 70 RS 823.111 71 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 747).
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Art. 23 Restrizione dell’accesso ai posti
(art. 8 cpv. 3 LPers) 1 Se necessario per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale, l’accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera: - a.
- dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia e nel perseguimento penale;
- b.72
- dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il personale impiegato nella difesa nazionale e nel Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c.
- dal DFAE, per il personale destinato alla rappresentanza della Svizzera all’estero;
- d.
- dal DFF, per i membri del Corpo delle guardie di confine;
- e.
- dai Dipartimenti, per il proprio personale che rappresenta la Svizzera nell’ambito di negoziati internazionali;
- f.73
- ...
2 ...74 3 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 segnala eventuali limitazioni di accesso nella messa a concorso dei posti (art. 22). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 73 Abrogata dall’all. n. 1 dell’O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595). 74 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
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Art. 24 Condizioni per l’assunzione
(art. 8 cpv. 3 LPers) 1 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, se la funzione lo esige, subordinare l’assunzione a determinati criteri quali età, formazione preliminare o esercizio dei diritti civili. 2 ...75 3 In caso di attività rilevanti per la sicurezza, l’assunzione dopo la conclusione del contratto come pure la continuazione del rapporto di lavoro possono essere subordinate al superamento di un esame medico d’idoneità. Il DFF redige in collaborazione con i Dipartimenti un elenco delle attività interessate e stabilisce la frequenza con cui l’esame deve essere ripetuto.76 75 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 76 Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).
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Art. 25 Contratto di lavoro
(art. 8 LPers) 1 Il rapporto di lavoro è costituito quando il contratto di lavoro è firmato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 e dalla persona assunta. 2 Il contratto menziona le parti e disciplina almeno: - a.
- l’inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b.
- la funzione o il settore di attività;
- c.
- il luogo di lavoro e le condizioni relative al trasferimento;
- d.
- la durata del periodo di prova;
- e.
- il tasso di occupazione;
- f.77
- la classe di stipendio e lo stipendio;
- g.
- l’istituto e il piano di previdenza.
3 Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro e nel rispetto del termine di disdetta di cui all’articolo 30acapoversi 1–3, può:78 - a.
- modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;
- b.79
- integrare l’impiegato in un’altra unità organizzativa a seguito di una ristrutturazione o una riorganizzazione.
3bis Il datore di lavoro, senza modificare il contratto di lavoro, può ordinare le seguenti misure per al massimo 12 mesi:80 - a.
- modificare la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro, se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile;
- b.
- integrare l’impiegato in un’altra unità organizzativa a seguito di una ristrutturazione o una riorganizzazione.81
4 Il personale soggetto al regime dell’obbligo di trasferimento può essere assegnato in ogni momento a un altro settore di attività e a un altro luogo di lavoro mediante un’istruzione di servizio. 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 80 Correzione del 4 ago. 2015 (RU 2015 2579). 81 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
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Art. 25a Contratto di lavoro per praticanti universitari: disposizioni generali 82
(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers) 1 I i diplomandi e i diplomati delle scuole universitarie possono essere assunti con un contratto a tempo determinato per svolgere un praticantato della durata massima seguente: - a.
- studenti senza diploma: sei mesi;
- b.
- diplomati titolari di un bachelor o di un master: 12 mesi.
2 I diplomati titolari di un bachelor o di un master devono iniziare il praticantato entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. 3 Lo stipendio dei praticanti universitari è stabilito dal DFF. Non è prevista l’evoluzione dello stipendio (art. 39). Mensilmente è versato 1/12 dello stipendio annuo. 4 I praticanti universitari non ricevono né l’indennità di residenza (art. 43) né la compensazione del rincaro (art. 44). 82 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
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Art. 25b Contratto di lavoro per praticanti universitari: disposizioni speciali 83
(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers) 1 La persona che svolge un praticantato universitario come bibliotecario scientifico è impiegata per una durata massima di 24 mesi. Il praticantato deve iniziare entro 12 mesi dal conseguimento del master. 2 La persona che svolge un praticantato come aspirante avvocato o notaio è impiegata per una durata massima di 24 mesi. Il praticantato deve iniziare entro 24 mesi dal conseguimento del master. 3 La persona che svolge un praticantato presso l’Istituto svizzero di diritto comparato deve iniziare il praticantato entro cinque anni dal conseguimento del master o entro un anno dalla conclusione di uno studio post-diploma in campo giuridico. All’inizio del praticantato non deve possedere esperienza professionale superiore a 12 mesi nell’ambito del diritto comparato. 4 La persona che svolge un praticantato in vista di un reinserimento professionale dopo una lunga interruzione dell’attività lavorativa è impiegata per una durata massima di sei mesi e con un tasso di occupazione di almeno il 60 per cento. 5 Lo stipendio e le indennità sono disciplinati nell’articolo 25a capoversi 3 e 4. 83 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
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Art. 26 Condizioni contrattuali di assunzione 84
(art. 10 cpv. 3 lett. f LPers) 1 Il contratto di lavoro concluso con i segretari di Stato, i direttori d’Ufficio e i vicecancellieri prevede che la cessazione della collaborazione proficua con il capo di Dipartimento o con il Cancelliere della Confederazione costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers. 2 Se una disdetta del contratto secondo il capoverso 1 è proposta al Consiglio federale, la domanda deve contenere le circostanze che sembrano escludere una collaborazione proficua. L’interessato deve avere la possibilità di esprimere per scritto il suo parere al Consiglio federale. 3 Il contratto di lavoro concluso con i segretari generali e con i capi dei servizi d’informazione dei Dipartimenti prevede che la mancanza di volontà del capo di Dipartimento di collaborare costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers. 4 Il contratto di lavoro concluso con i collaboratori personali dei capi di Dipartimento prevede che sussiste motivo di disdetta ordinaria secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers quando il capo di Dipartimento: - a.
- non ha più la volontà di collaborare con dette persone;
- b.
- lascia la sua funzione.
5 Il Consiglio federale può, in ogni momento, sollevare dalla propria funzione o dal proprio comando alti ufficiali superiori oppure attribuire loro un’altra funzione o un altro comando. Se l’attribuzione di un’altra funzione o di un altro comando non è possibile, il contratto di lavoro concluso con gli alti ufficiali superiori prevede che tale circostanza costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers. 6 Le condizioni di assunzione ai sensi dei capoversi 1, 3, 4 e 5 possono essere concordate con altri impiegati solamente previa approvazione del Consiglio federale. 7 Il datore di lavoro può escludere il personale del DFAE soggetto all’obbligo di trasferimento dalle condizioni di assunzione di cui ai capoversi 1, 3 e 4. 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
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Art. 27 Periodo di prova 85
(art. 8 cpv. 2 LPers) 1 Il periodo di prova è di tre mesi. 2 Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo: - a.
- personale militare;
- b.86
- aspiranti del Corpo delle guardie di confine e delle dogane nonché collaboratori del Controllo dei metalli preziosi;
- c.
- ispettori fiscali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
- d.
- persone nominate dal Consiglio federale secondo l’articolo 2 capoverso 1;
- e.
- collaboratori del Servizio delle attività informative della Confederazione aventi regolarmente accesso a informazioni sensibili;
- f.87
- periti revisori ed esperti in valutazioni del Controllo federale delle finanze.
3 Di comune intesa le parti possono rinunciare al periodo di prova o concordarne uno più breve. 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 87 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
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Art. 28 Rapporti di lavoro di durata determinata 88
(art. 9 LPers) I rapporti di lavoro di durata determinata non devono essere conclusi per eludere la protezione contro il licenziamento secondo l’articolo 10 LPers oppure l’obbligo di mettere a concorso i posti. 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
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Art. 29 Cambiamenti di unità amministrativa
(art. 10 LPers)89 1 L’impiegato che passa di propria iniziativa a un’altra unità amministrativa ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 deve disdire il contratto di lavoro in corso. Le parti interessate concordano la data del cambiamento. In caso di disaccordo, si applicano i termini di disdetta secondo l’articolo 30a.90 2 Se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente al contratto precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta ai sensi dell’articolo 336c CO91 si applicano anche durante il periodo di prova convenuto. 3 Se il passaggio interno a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 è temporaneo, il contratto di lavoro non deve essere disdetto. Le parti interessate concordano le condizioni del cambiamento. 4 Per il calcolo dei termini di disdetta sono determinanti tutti i rapporti di lavoro prestati senza interruzione nelle unità amministrative di cui all’articolo 1 capoverso 1.92 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 91 RS 220 92 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
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Art. 30 Modifica del contratto di lavoro
(art. 8 cpv. 1 e 13 LPers) 1 Ogni modifica del contratto di lavoro necessita la forma scritta. 2 In caso di mancata intesa sulla modifica, il contratto deve essere disdetto secondo le disposizioni dell’articolo 10 LPers, ad eccezione dei casi previsti nell’articolo 25 capoversi 3, 3bis e 4.93 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
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Art. 30a Termini di disdetta 94
(art. 12 cpv. 2 LPers) 1 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria, con preavviso di sette giorni. 2 Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria per la fine del mese. Valgono i seguenti termini di disdetta: - a.
- due mesi nel primo anno di servizio;
- b.
- tre mesi a partire dal secondo fino al nono anno di servizio compreso;
- c.
- quattro mesi a partire dal decimo anno di servizio.
3 Qualora il datore di lavoro, trascorso il periodo di prova, disdica il rapporto di lavoro di un impiegato che esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o nulla e che può essere svolta soltanto presso un’unità amministrativa di cui all’articolo 1 capoverso 1 (professioni di monopolio), i termini di disdetta del capoverso 2 si allungano: - a.
- di un mese a partire dal primo fino al nono anno di servizio compreso;
- b.
- di due mesi a partire dal decimo anno di servizio.
4 A seconda dei singoli casi, il datore di lavoro può accordare all’impiegato un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone. 94 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
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Art. 31 Risoluzione del rapporto di lavoro per colpa
(art. 19 cpv. 1 e 2 LPers) 1 La risoluzione del rapporto di lavoro è considerata come dovuta a una colpa dell’impiegato se: - a.95
- il datore di lavoro risolve il rapporto per uno dei motivi menzionati nell’articolo 10 capoversi 3 lettere a–d o 4 LPers oppure per un altro motivo oggettivo dovuto a una colpa dell’impiegato;
- b.
- l’impiegato rifiuta di svolgere, presso un datore di lavoro secondo l’articolo 3 LPers, un altro lavoro che si può ragionevolmente pretendere da lui;
- c.96
- l’impiegato del DFAE soggetto all’obbligo di trasferimento rinuncia volontariamente alla cittadinanza svizzera;
- d.
- l’impiegato soggetto all’obbligo di trasferimento si rifiuta di trasferirsi.
2 ...97 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 97 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).
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Art. 31a Disdetta in caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio 98
(art. 10 cpv. 3 e 12 cpv. 2 LPers) 1 In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta decorso il periodo di prova il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro in via ordinaria al più presto al termine di un periodo di impedimento al lavoro durato almeno due anni.99 2 Se un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 LPers esisteva già prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capoverso 1 una volta decorsi i periodi di protezione in virtù dell’articolo 336c capoverso 1 lettera b CO100, a condizione che il motivo di disdetta sia stato comunicato all’impiegato prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro. È fatta salva la disdetta fondata sull’articolo 10 capoverso 3 lettera c LPers, a condizione che l’incapacità o l’inattitudine sia dovuta a motivi di salute.101 3 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito del ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio, il periodo di cui al capoverso 1 ricomincia a decorrere, a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze di breve durata non sono prese in considerazione. In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 capoverso 1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, il periodo non riprende a decorrere.102 103 4 Se l’impiegato si rifiuta di collaborare ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 11a oppure non segue le prescrizioni mediche secondo l’articolo 56 capoverso 4, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capoverso 1, a condizione che esista un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers. 5 Il datore di lavoro può disdire per inattitudine, prima del termine del periodo di cui al capoverso 1, il rapporto di lavoro di un impiegato nei confronti del quale l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, a condizione che gli sia offerto un lavoro ragionevolmente esigibile. La disdetta può avvenire al più presto con effetto dall’inizio del versamento della rendita d’invalidità. 98 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 100 RS 220 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 102 Per. introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).
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Art. 32104
104 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).
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Art. 33e34105
105 Abrogati dall’art. 7 dell’O del 20 feb. 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 771). Vedi tuttavia le disp. trans. all’art. 8 di detta mod.
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Art. 34a106
106 Introdotto dal n. II 3 dell’O del 21 mag. 2008 concernente modifiche del diritto federale in seguito al cambiamento di primato presso PUBLICA (RU 2008 2181). Abrogato dall’art. 7 dell’O del 20 feb. 2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 771). Vedi tuttavia le disp. trans. all’art. 8 di detta mod.
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Art. 35 Impiego oltre l’età ordinaria di pensionamento 107
(art. 10 cpv. 2 LPers) 1 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946108 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’autorità competente secondo l’articolo 2 può costituire, d’accordo con la persona interessata, un nuovo rapporto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile. 2 Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS, l’impiegata ha diritto a un nuovo rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata all’autorità competente al più tardi sei mesi prima della fine del rapporto di lavoro. 3 Il rapporto di lavoro di cui al capoverso 1 termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui l’impiegato compie il 70° anno d’età. 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). 108 RS 831.10
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