|
Art. 94 Composizione
1 La CFCG si compone di almeno cinque e al massimo sette membri. 2 Il Consiglio federale nomina i membri della CFCG e ne designa il presidente. Nomina almeno un membro su proposta dei Cantoni. 3 I membri sono periti indipendenti. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione né impiegati di un’impresa attiva nel settore dei giochi in denaro, di un’impresa di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o di società ad esse legate. 4 Almeno un membro dispone di conoscenze specifiche nel campo della prevenzione delle dipendenze.
|
Art. 95 Organizzazione
1 La CFCG emana un regolamento interno. Vi disciplina in particolare i dettagli della sua organizzazione e le competenze del presidente. 2 Il regolamento sottostà all’approvazione del Consiglio federale. 3 La CFCG dispone di un segretariato permanente.
|
Art. 96 Indipendenza
1 La CFCG esercita la sua attività in modo indipendente. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DFGP. 2 I membri della CFCG e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un’altra attività se ciò non pregiudica l’indipendenza della CFCG.
|
Art. 97 Compiti
1 Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, la CFCG: - a.
- sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti le case da gioco; in particolare sorveglia:
- 1.
- gli organi dirigenti e l’esercizio dei giochi delle case da gioco,
- 2.
- il rispetto degli obblighi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro,
- 3.
- l’attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;
- b.
- provvede alla tassazione come pure alla riscossione della tassa sulle case da gioco;
- c.
- lotta contro i giochi in denaro illegali;
- d.
- collabora con le autorità di vigilanza nazionali ed estere;
- e.
- redige e pubblica ogni anno un rapporto d’attività all’attenzione del Consiglio federale; il rapporto comprende anche informazioni sui conti annuali, sui bilanci e sui rapporti delle case da gioco.
- 2 Nell’adempimento dei propri compiti, la CFCG tiene debitamente conto dell’esigenza di proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.
|
Art. 98 Facoltà
Per adempiere i propri compiti, la CFCG può segnatamente: - a.
- esigere le informazioni e i documenti necessari dalle case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco che riforniscono le case da gioco;
- b.
- procedere a controlli presso le case da gioco;
- c.
- esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione delle case da gioco;
- d.
- far capo a periti;
- e.
- assegnare incarichi speciali all’ufficio di revisione;
- f.
- attivare collegamenti in linea per il monitoraggio degli impianti informatici delle case da gioco;
- g.
- disporre, per la durata dell’indagine, provvedimenti cautelari e in particolare sospendere la concessione;
- h.
- disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;
- i.
- intervenire nell’esercizio di una casa da gioco, se la situazione lo esige;
- j.
- in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:
- 1.
- eseguire d’ufficio, a spese della casa da gioco, la misura disposta,
- 2.
- rendere pubblico che la casa da gioco si è opposta alla decisione esecutiva;
- k.
- impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni dell’Autorità intercantonale di cui all’articolo 24;
- l.
- impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione.
|
Art. 99 Emolumenti e tassa di vigilanza
1 La CFCG riscuote emolumenti a copertura dei costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Può esigere anticipi. 2 La CFCG riscuote ogni anno una tassa di vigilanza presso le case da gioco a copertura dei costi di vigilanza non coperti dagli emolumenti. Il DFGP decide l’importo della tassa. 3 L’importo della tassa di vigilanza è fissato in funzione dei costi della vigilanza sulle case da gioco; l’importo della tassa di vigilanza dovuto da ogni casa da gioco è calcolato in funzione del prodotto lordo dei giochi realizzato l’anno precedente nel settore considerato. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: - a.
- i costi di vigilanza computabili;
- b.
- la ripartizione di tali costi tra le case da gioco con un’estensione della concessione e quelle senza estensione;
- c.
- il periodo di calcolo della tassa.
|
Art. 100 Sanzioni amministrative
1 Il concessionario che viola le disposizioni di legge, la concessione o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell’ultimo anno d’esercizio. 2 Le violazioni sono istruite dal segretariato e giudicate dalla CFCG.
|
Art. 101 Trattamento dei dati
1 Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a perseguimenti e a sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento dei dati, in particolare: - a.
- le categorie di persone oggetto della raccolta di dati e, per ognuna di queste categorie, le categorie di dati personali che possono essere trattati;
- b.
- l’elenco dei dati degni di particolare protezione;
- c.
- le autorizzazioni d’accesso;
- d.
- la durata di conservazione e la distruzione dei dati;
- e.
- la sicurezza dei dati.
|
Art. 102 Assistenza amministrativa e giudiziaria in Svizzera
1 La CFCG e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 2 La CFCG e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza giudiziaria e amministrativa. Se necessario e possibile, coordinano le proprie indagini. 3 Se ha notizia di crimini o delitti secondo il Codice penale (CP)11, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale. 4 Se ha notizia di violazioni della presente legge il cui perseguimento non è di sua competenza, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale e l’Autorità intercantonale.
|
Art. 103 Assistenza amministrativa internazionale
1 La CFCG può chiedere alle competenti autorità estere le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione. 2 Può trasmettere alle autorità estere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: - a.
- l’autorità estera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;
- b.
- l’autorità estera è vincolata al segreto d’ufficio;
- c.
- l’autorità estera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso della CFCG;
- d.
- le informazioni sono necessarie per l’esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d’affari.
3 La CFCG può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.
|
Art. 104 Compiti del segretariato
1 Il segretariato esegue la vigilanza diretta sulle case da gioco e procede alla tassazione delle case da gioco. 2 Prepara gli affari della CFCG, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni. 3 Tratta direttamente con le case da gioco, le autorità e i terzi ed emana autonomamente decisioni, in quanto lo preveda il regolamento interno. 4 Se la situazione lo richiede, può intervenire nell’esercizio di una casa da gioco; ne informa senza indugio la CFCG. 5 Rappresenta la CFCG dinanzi ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni ed è competente per il perseguimento dei reati di cui agli articoli 130–133. 6 La CFCG può conferire ulteriori compiti al segretariato.
|