(art. 29 LPers)
1 In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro versa lo stipendio totale secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante dodici mesi.
2 Scaduto questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante dodici mesi. L’importo dello stipendio ridotto non deve essere inferiore alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), alle quali il dipendente avrebbe diritto in caso di invalidità.
3 In casi eccezionali debitamente motivati il pagamento continuato dello stipendio secondo il capoverso 2 può essere prolungato fino al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al massimo tuttavia durante ulteriori dodici mesi. Le prestazioni finanziarie dell’assicurazione per l’invalidità e di PUBLICA sono computate alla continuazione del pagamento dello stipendio.
4 Le prestazioni secondo i capoversi 1–3 sono concesse dietro presentazione di un certificato medico. L’autorità competente può chiedere che l’impiegato sia esaminato da un medico di fiducia o dal servizio medico.
5 Se un impiegato è impedito al lavoro per malattia o infortunio e nei dodici mesi prima dell’inizio dell’assenza è stato impedito al lavoro per malattia o infortunio per almeno 30 giorni complessivi, la durata di quest’assenza è computata nel periodo di cui al capoverso 1.
6 Se un impiegato riprende a lavorare temporaneamente dopo l’inizio dell’impedimento al lavoro, i periodi di cui ai capoversi 1–3 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.
7 Se il rapporto di lavoro di un impiegato è disdetto in virtù dell’articolo 18a capoverso 4, l’obbligo al pagamento dello stipendio secondo i capoversi 1 e 2 continua a sussistere per la durata prevista dal contratto disdetto. In tal caso sono computati lo stipendio percepito in virtù del nuovo rapporto di lavoro nonché le prestazioni finanziarie dell’assicurazione per l’invalidità e di PUBLICA.
8 Allo scadere dei periodi di cui ai capoversi 1–3 non esiste più alcun diritto allo stipendio, indipendentemente dall’esistenza del rapporto di lavoro.
9 In caso di rapporti di lavoro di durata determinata, la continuazione del pagamento dello stipendio secondo i capoversi 1 e 2 termina al più tardi con la conclusione del rapporto di lavoro.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 18 dic. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 619).